Regolamento regionale n. 3 del 26 giugno 1997  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine)".
(B.U. 02 luglio 1997, n. 26)

Art. 1. 
1. 
L'allevatore che intende aderire all'iniziativa "Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine" ( legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 ) deve presentare domanda in carta semplice (modello 1A allegato) all'Assessorato regionale alla Sanita' - Settore Assistenza veterinaria - per il tramite dei Servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali (USL).
2. 
Il Servizio Veterinario delle USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione esegue un sopralluogo nell'allevamento (check list modello 2A allegato), completa l'istruttoria e trasmette l'istanza corredata di parere tecnico al Settore Assistenza veterinaria della Regione.
3. 
In caso di accoglimento favorevole, alle aziende, iscritte in un apposito elenco regionale utilizzando il codice numerico aziendale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 , viene rilasciato un apposito documento di accredito.
4. 
L'allevatore dovra' segnalare al Servizio veterinario dell'USL ed al Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' sospensioni dell'attivita' di allevamento, variazioni della ragione sociale, intenzioni di recesso dall'iniziativa di certificazione di garanzia delle carni bovine (modello 3A allegato).
5. 
L'identificazione dell'animale deve essere assicurata da contrassegni auricolari gia' apposti ufficialmente dai Servizi veterinari delle USL per le operazioni di bonifica sanitaria o dall'Associazione degli allevatori oppure da marche auricolari conformi alle prescrizioni di cui al d.p.r. 317/1996 .
Art. 2. 
1. 
Il certificato di garanzia di produzione delle carni bovine viene rilasciato dal singolo produttore, dalle Associazioni dei produttori, dai Consorzi di valorizzazione, secondo il modello allegato (modello 4A) ed ha validita' massima di giorni quindici, a condizione che l'animale venga inviato direttamente al macello dall'allevamento di origine. In caso di ricovero in stalle di sosta di intermediari commerciali la validita' massima è limitata a giorni cinque.
2. 
La data di convalida del certificato da parte del veterinario di azienda non puo' essere antecedente a quella riportata nella sezione riservata all'autocertificazione dell'allevatore.
3. 
Il certificato di garanzia va compilato in duplice copia, la prima resta all'allevatore, la seconda segue l'animale al macello e, nelle successive fasi di commercializzazione, le carni.
4. 
Gli allevatori aderenti al Consorzio COALVI possono commercializzare nel circuito della l.r. 35/1988 capi allevati nelle proprie aziende in conformita' del disciplinare del Consorzio, a condizione che il veterinario di azienda, in analogia a quanto previsto per la certificazione resa ai sensi della l.r. 35/1988 , confermi la veridicita' della dichiarazione resa dall'allevatore.
Art. 3. 
1. 
La stampa e la distribuzione dei certificati, numerati progressivamente, sono autorizzate dalla Regione Piemonte.Gli Allevatori aderenti all'iniziativa, previa presentazione del documento di accredito di cui all'art.1, possono ritirare la modulistica presso le Associazioni dei produttori, i Consorzi di valorizzazione delle carni e le Organizzazioni professionali di categoria.
2. 
La consegna dei modelli di certificazione da parte degli Organismi deputati alla distribuzione comporta, per ogni singolo modello, il pagamento di un corrispettivo da definirsi con apposito provvedimento amministrativo, che concorrera' ad alimentare un fondo per la promozione ed il sostegno dell'iniziativa.
Art. 4. 
1. 
Le modalita' di allevamento e di alimentazione devono essere documentate nell'ambito di un programma di autocontrollo aziendale contenente almeno le procedure riguardanti:
a) 
l'acquisto dei prodotti per l'alimentazione del bestiame, con particolare riferimento agli alimenti additivati o medicati e alle pre-miscele;
b) 
l'acquisto di farmaci per uso veterinario impiegati nell'azienda;
c) 
i trattamenti effettuati per assicurare il livello igienico di base;
d) 
il rispetto del benessere animale.
2. 
Il certificato viene rilasciato a condizione che:
a) 
i bovini appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi; per gli allevamenti all'ingrosso la qualifica è considerata attribuita se tutti i bovini sono stati introdotti con le certificazioni previste dai piani nazionali di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi. I capi di origine estera devono essere stati introdotti nel rispetto delle regole relative agli scambi internazionali senza aver usufruito di alcuna deroga inerente i requisiti sanitari;
b) 
gli animali inviati al macello abbiano soggiornato almeno cinque mesi nell'allevamento che certifica;
c) 
siano rispettati i principi di tutela del benessere animale;
d) 
gli animali non siano stati alimentati con mangimi contenenti farine di carne o di sangue.
3. 
I documenti relativi al programma di autocontrollo devono essere messi a disposizione delle autorita' sanitarie e di vigilanza nel corso delle verifiche svolte presso l'allevamento.
4. 
In ogni caso, il certificato di garanzia di produzione non puo' essere rilasciato:
a) 
per gli animali che, negli ultimi trenta giorni siano stati trattati, a qualsiasi titolo, con prodotti a base di corticosteroidi o sostanze ad azione ormonale o beta agonista;
b) 
per gli animali macellati d'urgenza ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 .
5. 
Sono esclusi dalla possibilita' di certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine gli allevamenti che praticano il solo ingrasso di vitelli a carne bianca finalizzato alla macellazione dei capi entro l'ottavo mese di vita.
Art. 5. 
1. 
Qualsiasi irregolarita' riscontrata al macello nel corso della visita antemortem o dell'ispezione post-mortem, oltre all'adozione dei provvdimenti di legge, comporta il ritiro del certificato da parte del veterinario ufficiale e la segnalazione dell'irregolarita' al Settore Assistenza della Regione.
2. 
Nel caso in cui si rilevi la presenza di tubercolosi o cisticerchi ai controlli sanitari postmortem, il certificato non puo' piu' essere utilizzato e viene ritirato dal veterinario ispettore.
3. 
Dopo esito favorevole dell'ispezione sanitaria al macello, le carcasse ed i visceri non sottoposti a trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , oltre che con normale timbro sanitario, vengono bollate con il marchio dell'iniziativa apposto almeno su ogni quarto dell'animale e sui visceri commestibili utilizzando coloranti autorizzati per alimenti.
4. 
La supervisione sulla corretta bollatura delle carni spetta al Veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione che ha altresì il compito di completare il certificato di garanzia di produzione.
5. 
Ai fini del presente regolamento, la certificazione del veterinario ispettore è gratuita.
Art. 6. 
1. 
Il rilascio di copie conformi della certificazione presso i macelli, in caso di commercializzazione di pezzature inferiori alla carcassa, viene effettuato dal veterinario ufficiale, previa verifica della corrispondenza delle carni con il certificato di origine.
2. 
Anche i visceri commestibili, ad esclusione delle trippe cotte, devono essere scortati da copia del certificato di garanzia di produzione.
3. 
Le fotocopie del certificato originale, vidimate dal veterinario ufficiale, devono essere allegate al documento commerciale di trasporto, sul quale, oltre alle indicazioni previste dal D.Lgs. 286/1994 , devono essere riportati i numeri progressivi dei relativi certificati di garanzia di produzione.
4. 
Le imprese di macellazione e/o di sezionamento devono assicurare la corrispondenza delle carni trasportate con la relativa documentazione di scorta mediante apposita procedura di numerazione o identificazione che costituisce parte integrante del programma di autocontrollo.
Art. 7. 
1. 
I laboratori di sezionamento che riforniscono punti di vendita o di somministrazione di cui all'articolo 6, devono inoltrare una comunicazione al Servizio veterinario dell' USL territorialmente competente che stabilisce, in accordo con l'azienda, le modalita' di svolgimento dell'attivita' e di identificazione, mediante etichettatura, delle carni confezionate.
2. 
Le etichette, apposte sul confezionamento sull'imballaggio, devono essere inamovibili e non riutilizzabili e riportare, oltre alle indicazioni previste dalle norme in vigore, almeno le seguenti informazioni:
a) 
allevamento di origine, con indicazione del comune e del codice aziendale;
b) 
numeri di riconoscimento dell'impianto di macellazione e del laboratorio di sezionamento.
3. 
L'impiego dei materiali di etichettatura riproducenti il marchio dell'iniziativa di certificazione è affidato al personale del laboratorio di sezionamento sotto la supervisione del veterinario ufficiale.
4. 
Per le opportune verifiche sulla corretta gestione ed impiego delle etichette riproducenti il marchio dell'iniziativa regionale, l'impresa deve istituire un apposito registro di carico/scarico.
5. 
L'etichetta sostituisce il certificato di garanzia di produzione che deve rimanere agli atti nel laboratorio di sezionamento per un periodo non inferiore a sei mesi.
6. 
Le macellerie che, oltre all'acquisto di carni macellate scortate da apposito certificato da esporre nella macelleria, completano l'approvvigionamento con carni sezionate e confezionate devono tenere a disposizione degli organi di vigilanza i documenti commerciali di scorta delle carni e le etichette apposte sulle confezioni originali.
7. 
Gli esercenti che intendono commercializzare tagli anatomici confezionati ed etichettati come unita' di vendita sono tenuti a richiedere all'atto dell'acquisto dai laboratori di sezionamento e confezionamento copia del certificato di garanzia di produzione vidimata dal veterinario ufficiale.
Art. 8. 
1. 
Le macellerie che intendono aderire all'iniziativa devono presentare al Servizio veterinario dell'USL competente per territorio una domanda redatta secondo il modello allegato (modello 1B).
2. 
Ai fini dell'iscrizione della macelleria nell'apposito elenco regionale il servizio veterinario dell'USL previo sopralluogo svolto secondo procedure definite dal Settore Assistenza veterinaria della Regione, rilascia apposito parere tecnico utilizzando l'apposita check list allegata (modello 2B). Il Servizio Veterinario dell'USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, completa l'istruttoria e trasmette l'istanza corredata di parere tecnico al Settore Assistenza veterinaria della Regione.
3. 
Nei locali di vendita delle carni bovine garantite deve essere esposta la targa di identificazione recante il simbolo dell'iniziativa ed il numero di riconoscimento assegnato dal Settore Assistenza veterinaria della Regione all'atto dell'iscrizione.
4. 
Le macellerie aderenti all'iniziativa regionale devono essere costituite da unità di vendita funzionalmente autonome, anche se inserite all'interno del perimetro di un centro commerciale o di un supermercato.
5. 
Il titolare della macelleria dovra' segnalare al Servizio veterinario dell'USL ed al Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' sospensioni dell'attivita' di allevamento, variazioni della ragione sociale, intenzioni di recesso dall'iniziativa di certificazione di garanzia delle carni bovine utilizzando il modello allegato (modello 4B).
Art. 9. 
1. 
I titolari di altri esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti possono presentare al Servizio veterinario dell'USL e, per conoscenza al Settore Assistenza veterinaria della Regione Piemonte, apposita domanda secondo il modello allegato (modello 1C) per l'utilizzazione del marchio della l.r. 35/1988 , a condizione che si impegnino ad acquistare esclusivamente carni certificate e ad accettare i controlli documentali e materiali rivolti a verificare la provenienza delle carni nonche' le indicazioni disciplinari specifiche emanate dall'Assessorato regionale alla Sanita'.
Art. 10. 
1. 
I controlli negli allevamenti, nei macelli, negli spacci di vendita e negli altri esercizi commerciali o di somministrazione sono eseguiti prioritariamente dal personale sanitario e di vigilanza dell'USL, dal Settore Assistenza veterinaria della Regione Piemonte, anche tramite il "Nucleo Operativo" istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 191-33418 del 28 marzo 1994.
2. 
Le Associazioni dei produttori ed i Consorzi di valorizzazione, nell'ambito degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 12 o in collegamento con i servizi resi ai propri associati, possono svolgere attivita' di supporto agli organi di vigilanza di cui al comma 1° Controlli straordinari possono essere eseguiti su motivata richiesta delle Associazionie ed Organizzazioni dei consumatori riconosciute.
3. 
I campionamenti eseguiti nell'ambito dell'iniziativa di garanzia di produzione delle carni bovine sono soggetti al rispetto delle norme sul controllo ufficiale degli alimenti.
Art. 11. 
1. 
Oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, la certificazione di garanzia di produzione e la commercializzazione di carni ottenute nell'ambito dell'iniziativa regionale è sospesa negli allevamenti ove si riscontrino irregolarita' riferite all'impiego di sostanze vietate come promotori ponderali e di crescita o all'uso improprio di medicinali veterinari regolarmente autorizzati. Il divieto permane:
a) 
per un periodo di sei mesi nel caso di violazioni di carattere amministrativo;
b) 
per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria, in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore a due anni.
2. 
In caso di condanna l'azienda perde l'accreditamento e viene cancellata dall'elenco regionale.
3. 
Irregolarita' amministrative connesse con l'impiego di farmaci, l'alimentazione e le norme di polizia veterinaria comportano la sospensione della certificazione di garanzia di produzione per un periodo di sei mesi dalla data dell'accertamento dell'illecito.
4. 
Sono sospese dalla possibilita' di utilizzo della certificazione di garanzia di produzione le macellerie in cui gli organi di vigilanza riscontrino irregolarita' di tipo igienico-sanitario che comportano l'avvio di procedimenti penali. Il divieto permane:
a) 
per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria, in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore a due anni;
b) 
in caso di condanna la macelleria perde l'accreditamento e viene cancellata dall'elenco regionale.
5. 
Qualora a seguito di interventi di vigilanza gli allevamenti o le macellerie risultino non piu' in possesso dei requisiti che ne avevano permesso l'iscrizione negli elenchi regionali l'organo di controllo puo' richiederne, con adeguata motivazione, la cancellazione al Settore Assistenza veterinaria della Regione.
6. 
Gli allevamenti e le macellerie escluse dalla possibilita' di certificare la garanzia di produzione per violazioni della l.r. 35/1988 , durante il periodo di sospensione perdono eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali a sostegno dell'allevamento di bovini da carne.
7. 
I provvdimenti di iscrizione, sospensione o cancellazione dagli elenchi regionali sono adottati entro il termine massimo di trenta giorni dalla segnalazione e decorrono dalla data di notifica del provvedimento all'interessato. Contro i provvedimenti di cancellazione o di diniego gli interessati possono presentare ricorso al Comitato consultivo di cui all'articolo 14 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 12. 
1. 
La Regione puo' incentivare la stipula di accordi interprofessionali, con validita' annuale o pluriennale, tra le Associazioni dei produttori del settore carne ufficialmente riconosciute e le Associazioni dei commercianti , queste ultime in nome e per conto degli esercizi di vendita che, aderendo all'iniziativa, si impegnano a vendere esclusivamente carni garantite.
Art. 13. 
1. 
L'Amministrazione regionale promuove direttamente o per il tramite delle Associazioni dei produttori, delle Associazioni dei consumatori o dei Consorzi di valorizzazione nonchè per il tramite delle Associazioni dei commercianti al dettaglio o altri Enti ed organismi riconosciuti idonei, campagne promozionali per la diffusione delle carni bovine certificate.
Art. 14. 
1. 
Per la migliore attuazione e gestione della l.r. 35/1988 e del presente regolamento viene istituito un comitato consultivo composto da:
a) 
il responsabile del Settore Assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita';
b) 
il responsabile del Settore Produzione agricola dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
c) 
il responsabile del Settore Valorizzazione e Tutela dei Produttori agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;
d) 
un rappresentante tecnico per ciascuna.delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori piemontesi (ARAP);
f) 
un rappresentante per ciascuna Associazione dei produttori di carne bovina riconosciuta dalla Regione;
g) 
un rappresentante scelto dall'Associazione dei macellai;
h) 
un rappresentante della Consulta dei consumatori.
Art. 15. 
1. 
Dal 1° ottobre 1997 gli allevatori potranno certificare esclusivamente con i nuovi modelli. Fino a tale data gli allevatori gia' iscritti nei vecchi elenchi regionali ma non ancora in possesso del documento di accredito di cui all'articolo 1, possono continuare a certificare rispettando le prescrizioni del presente regolamento.
Art. 16. 
1. 
ll regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 975 - C.R. 2192 del 16 febbraio 1989 e promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3121 del 29 marzo 1989, è abrogato.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.