Regolamento regionale n. 2 del 20 gennaio 1997  ( Vigente )
"Modifica del Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ', promulgato con decreto del Presidente della giunta regionale 29 aprile 1985, n. 3791".
(B.U. 29 gennaio 1997, n. 4)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
L'articolo 28 del regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 "
Legge generale in materia di opere e lavori pubblici
", promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 1985, n. 3791, e' sostituito dal seguente: "
Art. 28.
Pareri: limiti di competenze
1.
Fatto salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 18 della legge, la Giunta regionale esprime il proprio parere tecnico attraverso:
a)
il Comitato Regionale Opere Pubbliche (CROP) in seduta plenaria;
b)
le sezioni in cui e' articolato il CROP, ai sensi dell'articolo 30;
c)
i Servizi Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Forestazione ed Economia Montana.
2.
Il CROP in seduta plenaria esprime il parere su:
a)
il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i programmi di intervento annuali e pluriennali;
b)
l'ammissibilita' dei contributi suppletivi previsti all'articolo 13 della legge;
c)
i programmi straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli;
d)
i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'articolo 18, secondo comma della legge, attinenti congiuntamente a infrastrutture ed opere edili.
3.
Il CROP attraverso le proprie sezioni esprime parere su:
a)
i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'articolo 18, secondo comma della legge;
b)
i progetti sui quali i soggetti di cui all'articolo 3 della legge hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18 della legge;
c)
i progetti che interessino il territorio di piu' Province, a prescindere dal limite di importo;
d)
i progetti per i quali e' richiesto il parere in base ai programmi annuali e pluriennali;
e)
le proposte di risoluzione o rescissione di contratti per le opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali;
f)
ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 della legge, in particolare sui progetti di cui all'articolo 18, secondo comma della legge, sui quali l'Amministrazione regionale, nel verificare lo stato di attuazione, ha riscontrato irregolarita'. Il CROP, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte dell'Amministrazione regionale deve:
1)
segnalare le difformita' dell'opera realizzata rispetto a quella finanziata ai fini delle necessarie valutazioni circa gli atti da adottare per il recupero delle somme erogate ovvero per modificarne la destinazione;
2)
procedere alla verifica della congruita' tecnica ed economica dei lavori realizzati sulla base di progetti che non hanno conseguito l'approvazione regionale, per l'eventuale approvazione in sanatoria dei relativi progetti;
3)
formulare le proposte conseguenti all'adozione dei necessari interventi conformativi - a carico dei soggetti attuatori - in tutti i casi in cui siano riscontrati aspetti di inidoneita' tecnica o di eccessiva onerosita' economica ovvero di non corrispondenza fra il progettato ed il realizzato;
4)
evidenziare, circa la fattispecie di incompleta realizzazione di opere o di loro mancato utilizzo, le rispettive ragioni causative ed i possibili rimedi da adottare in sede regionale o da proporre ai soggetti attuatori.
4.
I Servizi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nei limiti delle rispettive competenze, esprimono parere su progetti di importo comunque inferiore a 500 milioni, che siano:
a)
di non rilevante interesse regionale;
b)
privi di caratteristiche tecniche particolari;
c)
di modesta incidenza sull'ambiente naturale.
5.
I Servizi di Forestazione ed Economia Montana esprimono parere sui progetti di sistemazione forestale a prescindere dai limiti di importo
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 30 del regolamento e' aggiunto il seguente: "
Le sezioni del CROP, nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 28, lettera f) possono richiedere notizie, informazioni, accertamenti ispettivi e documenti agli uffici regionali ed ai soggetti attuatori, di cui all'articolo 3 della legge, che hanno l'obbligo di ottemperarvi. Possono altresi' disporre, per ovviare ad inadempienze o irregolarita' procedimentali imputabili ai soggetti attuatori, l'acquisizione di collaudi e/o perizie tecnico-amministrative. Nel caso in cui i soggetti attuatori, per l'acquisizione dei collaudi e/o perizie tecnico-amministrative, debbano incaricare specifiche figure professionali esterne, ne richiedono la designazione al Presidente della Giunta regionale
".
Art. 3. 
1. 
La presente modifica al regolamento promulgato con D.P.G.R. 3791/1985, e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.