Regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 1996  ( Vigente )
"Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Città di Torino e della Città di Moncalieri".
(B.U. 03 aprile 1996, n. 14)

Art. 1. 
(Finalita' ed ambito di applicazione)
1. 
Le presenti norme disciplinano la sicurezza e la regolarita' della navigazione sulle acque del fiume Po, nel tratto del territorio comunale della Citta' di Torino e della Citta' di Moncalieri, in forme compatibili con la salvaguardia fluviale e la protezione dei beni culturali ed ambientali territoriali.
Art. 2. 
(Divieti)
1. 
Sulle acque del fiume Po, nel tratto di territorio comunale della Citta' di Torino e della Citta' di Moncalieri, e' vietata la navigazione a motore.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano:
a) 
alle unita' di navigazione adibite a servizio pubblico autorizzato nel tratto compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I (Citta' di Torino) ed il ponte di Corso Trieste (Citta' di Moncalieri);
b) 
previa specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio regionale competente in materia di Navigazione interna: alle unita' private adibite ad operazioni di controllo e di giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive o di assistenza durante le fasi di allenamento nonche' alle unita' di navigazione delle scuole nautiche rivierasche, fermo restando l'obbligo, per tale unita', di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
3. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle unita' pubbliche in servizio di vigilanza e di soccorso.
4. 
Nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I (Citta' di Torino) ed il confine del Comune di San Mauro Torinese con la Citta' di Torino e' altresi' vietata la navigazione non a motore, fatto salvo per specifiche manifestazioni regolarmente autorizzate, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
5. 
Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
6. 
E' vietata la residenza a bordo di galleggianti e di unita' da diporto.
7. 
E' vietata la balneazione nel tratto di fiume Po oggetto del presente Regolamento, fatto salvo eventuali manifestazioni appositamente autorizzate, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
Art. 3. 
(Norme di comportamento in navigazione)
1. 
Al fine di evitare incidenti, i natanti devono navigare mantenendo:
[1]
a) 
in salita (da San Mauro verso Moncalieri) la sponda destra del fiume (lato collinare) se natanti a remi; la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a pagaia, venete o pedalo';
b) 
in discesa (da Moncalieri verso San Mauro) la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a remi; la sponda destra del Fiume (lato collinare) se natanti a pagaia, venete o pedalo'.
2. 
Le unita' di navigazione a motore preposte al servizio pubblico autorizzato, devono navigare al centro del fiume (compatibilmente con le condizioni dell'alveo) ad una velocita' massima non superiore a 5 nodi. Tali unita', in caso di spostamento della rotta di centro fiume verso le sponde, devono rallentare in occasione dell'incrocio con altre imbarcazioni non a motore, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.
3. 
Tutte le unita' da diporto, ad eccezione di quelle che palesemente non governano e/o comunque in difficolta', devono dare la precedenza:
a) 
alle unita' in servizio pubblico di linea;
b) 
alle unita' in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.
4. 
E' vietato ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita degli attracchi delle unita' in servizio pubblico di linea di navigazione.
5. 
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, è fatto obbligo a tutti i conducenti delle unita' da diporto di portare i segnali notturni prescritti dalle normative vigenti in materia.
6. 
Nei casi di nebbia densa per cui la visibilita' risulti molto ridotta e tale da non rendere possibile il rilevamento di altre unita', la navigazione dei natanti e' sospesa.
Art. 4. 
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali)
1. 
E' vietato:
a) 
impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, ai moli ed alle strutture di attracco delle unita' di navigazione pubblica;
b) 
ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;
c) 
l'ormeggio lungo le sponde, ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonnette delle balaustre. Esso puo' essere effettuato soltanto agli appositi anelli in ferro e previa autorizzazione dell'Ufficio Regionale competente in materia di navigazione interna.
Art. 5. 
(Manifestazioni)
1. 
E' vietato qualsiasi tipo di manifestazione, pubblica e privata, che interessi lo specchio d'acqua del fiume Po, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in materia di navigazione interna.
2. 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, di cui al comma 1 e' fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio Regionale competente in materia di Navigazione Interna.
Art. 6. 
(Manutenzione e rifornimenti)
1. 
E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unita' di navigazione.
2. 
Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.
Art. 7. 
(Scarico rifiuti)
1. 
Nel tratto di fiume interessato, sulle sponde, su banchine e pontili, e' vietato svuotare e riversare le acque di sentina, nonche' lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.
2. 
E' vietato, altresi', scaricare in acqua rifiuti solidi e liquidi, residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.
Art. 8. 
(Norme di comportamento degli utenti)
1. 
E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalazione della navigazione diurni o notturni nonche' ormeggiare o stazionare con le unita' di navigazione agli stessi.
2. 
E' vietato abbandonare unita' di navigazione o relitti nel tratto di fiume Po oggetto del presente Regolamento.
Art. 9. 
(Informazione)
1. 
Il presente Regolamento e' affisso presso: le Autorita' competenti in materia di navigazione, l'Albo pretorio della Citta' di Torino e della Citta' di Moncalieri, nonche' presso i luoghi di attivita' nautiche pubbliche e private.
Art. 10. 
(Vigilanza)
1. 
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni al presente Regolamento, vengono compiuti dai soggetti preposti di cui all' art. 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 ed all' art. 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 come sostituito dall' art. 12 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 65 , e precisamente:
a) 
dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 447 ;
b) 
dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria;
c) 
dal personale di vigilanza dell'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto torinese;
d) 
dagli agenti di polizia locale, urbana e rurale, dalle guardie di caccia e di pesca nonche' dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;
e) 
dalle guardie ecologiche volontarie di cui all' art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , convenzionate con l'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.
Art. 11. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione prevista dalla L.R. n. 39/1993 .
2. 
L'Autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta regionale.
Art. 12. 
(Norme di rinvio)
1. 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.
2. 
Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, la Regione si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori eventuali prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumita'.

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 del 1997.