Regolamento regionale n. 1 del 31 gennaio 1996  ( Vigente )
"Regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce".
(B.U. 07 febbraio 1996, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

il seguente regolamento:

Art. 1. 
(Circolazione delle unita' di navigazione)
1. 
Nelle acque comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce, istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 , i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonche' alle unita' munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 Kw (3 Hp) condotte esclusivamente per la pratica della pesca.
2. 
Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita dallo stesso lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocita' non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza. L'attraversamento e' vietato nelle zone riservate alla balneazione.
3. 
La velocita' delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, cio' al fine di evitare che le emissioni di scarico nonche' quelle acustiche rechino danno o fastidio agli altri utenti del lago.
4. 
Entro gli stessi limiti di velocita' di cui al comma 2, e' consentita la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purche' questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato.
5. 
E' vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unita', a motore e non, nelle zone a canneto nonche' la navigazione alle unita' a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale di Fondotoce.
6. 
E' consentita la navigazione, senza l'ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il Canale di Fondotoce ed il Rio Stronetta, purche' questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati.
7. 
Le Amministrazioni rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva naturale.
8. 
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unita' in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonche' a quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva.
Art. 2. 
(Vigilanza)
1. 
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 , sono compiuti:
a) 
dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione Interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 447 ;
b) 
dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
c) 
dal personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali;
d) 
dagli Agenti di Polizia locale, urbana e rurale, dalle Guardie di Caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato.
Art. 3. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente normativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, di cui alla l.r. 39/1993 .
2. 
L'Autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta regionale.
Art. 4. 
(Norme di rinvio)
1. 
Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, la Regione si riserva di disporre eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumita'.
2. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di Navigazione Interna.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Torino, addì 31 gennaio 1996
Enzo Ghigo