Regolamento regionale n. 3 del 04 aprile 1995  ( Vigente )
"Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle guardie ecologiche volontarie - Art. 37, L.R. 2 novembre 1982, n. 32 (approvato con deliberazione del 7 dicembre 1983, n. 5 - D.C.R. 611/1983)".
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
All'articolo 1, il 2° comma è così sostituito: "
Operano altresì per garantire l'osservanza delle norme contenute nella L.R. 32/82 , dei suoi Regolamenti di applicazione e delle leggi regionali e nazionali che prevedono espressamente il concorso delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o l'attività di accertamento delle violazioni relative. A tal fine collaborano con le altre figure preposte alla vigilanza, ai sensi dell' articolo 36 della L.R. 32/82 nonche' con gli Organi dello Stato e di altri Enti od Istituzioni pubbliche
".
2. 
All'articolo 1 dopo il 2° comma introdurre il seguente: "
Su richiesta delle Autorità competenti, le guardie ecologiche volontarie che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità ad operare in attività di Protezione Civile, possono prestare la loro opera in caso di pubblica calamità e di disastro di natura ecologica ovvero collaborare nell'ambito dell'azione di previsione e prevenzione dei rischi ambientali
.".
3. 
All'articolo 1 il 3° comma e' cosi' modificato: "
L'esercizio di tali funzioni è onorario, volontario e gratuito e non da' luogo a costituzione di rapporto di lavoro ne' puo' essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali. La funzione di vigilanza di cui al precedente 2° comma e' subordinata alle norme previste dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , per la nomina delle guardie giurate, su proposta dei Presidenti delle Province, a seguito di apposito corso cosi' come previsto nel successivo articolo 2.
".
4. 
All'articolo 2 dopo l'ultimo comma introdurre il seguente: "
Le Province organizzano e gestiscono altresì, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi per l'aggiornamento costante delle guardie ecologiche volontarie e corsi di formazione destinati a coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1.
".
5. 
All'articolo 4, al 2° comma dopo le parole " " introdurre il seguente testo: "
e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento
".
6. 
All'articolo 5, 1° comma:
 
-
alla lettera b), dopo le parole " " sostituire la congiunzione "
e
" con una virgola e integrare il testo col seguente: "
e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento, anche predisponendo dei programmi periodici di lavoro e organizzando i turni di servizio
";
 
-
dopo la lettera b) introdurre la lettera c) con il seguente testo: "
c) nominano un responsabile a livello provinciale con funzioni di coordinatore di tutte le attivita' svolte dalle guardie ecologiche volontarie
".
7. 
All'articolo 7 integrare il testo dell'unico comma come segue: "
Per coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1 la polizza assicurativa deve ricomprendere i rischi derivanti da tali adempimenti
".
8. 
All'articolo 8 dopo l'unico comma, inserire il seguente: "
La Provincia può sospendere o revocare l'incarico di guardia ecologica volontaria per gravi irregolarita' riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati o per prolungati ed immotivati periodi di inattività
".