Regolamento regionale n. 2 del 04 aprile 1995  ( Abrogato )
(...)[2] [1]
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)


Note:

[1] Il regolamento รจ stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 4 del 2013.

[2] L'art 19 del r.r. 4/2013 dispone che il r.r 2/1995 continua ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all'ente attuatore, ai programmi d'intervento i cui lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del r.r. 4/2013.