"Modifica all'art. 2, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di Edilizia Agevolata Convenzionata, approvato con D.C.R. 8 giugno 1994, n. 812 - 7558 e promulgato con D.P.G.R. 23 giugno 1994 n. 2543)".
(B.U. 19 ottobre 1994, n. 42)
Art. 1.
Il Consiglio Regionale delibera di modificare come segue il Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di Edilizia Agevolata Convenzionata approvato con regolamento dell'8 giugno 1994 (D.C.R. 812/1994): al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 2 sono abrogate le parole: "
su parere consultivo espresso dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Agevolata-Convenzionata.
".