Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 1994  ( Vigente )
"Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata". .
(B.U. 29 giugno 1994, n. 26)

Capo I. 
FINALITA'
Art. 1. 
Finalita' e campo di applicazione
1. 
Il presente Regolamento:
a) 
comprende la normativa alla quale devono attenersi gli Operatori beneficiari dei finanziamenti in Edilizia Agevolata per la realizzazione di programmi costruttivi, sia di nuove costruzioni sia per interventi di recupero;
b) 
sostituisce il "Disciplinare per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero edilizio in Edilizia Agevolata, finanziati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 " deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 18-42607 del 26 marzo 1985 e successive modifiche.
2. 
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i programmi di Edilizia Agevolata dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatte salve:
a) 
la normativa tecnica relativa agli interventi per i quali, entro sessanta giorni da tale data, sia stata presentata al Comune la domanda per rilascio della concessione o autorizzazione edilizia;
b) 
la definizione di alloggio idoneo, cosi' come indicata dall'articolo 8, per le assegnazioni e le vendite effettuate nei sessanta giorni successivi alla suddetta data di pubblicazione.
Capo II. 
NORME TECNICHE E STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI
Art. 2. 
Presentazione documentazione tecnica Q.T.E. iniziale
1. 
Ad ogni programma edilizio da attuare e ad ogni fabbricato, qualora in un edificio o parte di esso ci sia la presenza di alloggi finanziati e autofinanziati, le Superfici non residenziali (S.N.R.)0 relative alle parti comuni, sono ripartite in proporzione alle Superfici utili (S.U.) complessive della parte di alloggi finanziati e autofinanziati. In ogni caso il 45 per cento delle S.N.R. rispetto alle S.U. deve essere rispettato solamente per gli alloggi finanziati. Il modello Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) e relativo progetto si intendono operanti dopo l'approvazione da parte della Regione.
[1]
2. 
Gli elaborati tecnici, in originale o in copia conforme all'originale, da sottoporre all'approvazione della Regione sono i seguenti:
a) 
attestato di localizzazione (modello ATT. 1 - CER);
b) 
Q.T.E. debitamente compilato in ogni parte e firmato in originale (4 esemplari);
c) 
progetto (2 esemplari), compreso il piano sottotetto con l'indicazione della destinazione d'uso, in scala non inferiore a 1:100, contenente gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, completamente quotato e tale da consentire la verifica dei dati riportati nel Q.T.E.;
d) 
concessione o autorizzazione edilizia contenente, tra l'altro, il richiamo al rispetto dell' articolo 43, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 3. 
Presentazione documentazione tecnica Q.T.E. di variante
1. 
Nel caso di variante la documentazione da presentare, con la medesima modalita' dell'articolo 2, e' la seguente:
a) 
progetto (2 esemplari) in scala non inferiore a 1:100, contenente gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, completamente quotato e tale da consentire la verifica dei dati riportati nel Q.T.E.;
b) 
concessione o autorizzazione edilizia, contenente, tra l'altro, il richiamo al rispetto dell' articolo 43, quinto comma, della legge n. 457/1978 (nota 1);
c) 
Q.T.E. di variante debitamente compilato e firmato in originale in ogni parte (4 esemplari);
d) 
attestato di inizio lavori, qualora siano iniziati, redatto su apposito modulo (ATT. 2 - CER), se non presentato in precedenza.
Art. 4. 
Rilascio dell'attestato regionale Q.T.E. finale
1. 
Per il rilascio, da parte della Regione, dell'attestato sul rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici nonche' dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi di Edilizia Pubblica Convenzionata - Agevolata, devono essere sottoposti all'approvazione della Regione i seguenti documenti da presentare in originale o copia conforme all'originale:
a) 
copia dell'attestato di ultimazione lavori redatto su apposito modello (ATT. 3 - CER);
b) 
Q.T.E. (4 esemplari) debitamente compilato e firmato in ogni parte, comprendente l'indirizzo e il numero civico dell'immobile o altro elemento di individuazione.
2. 
Nel caso di varianti finali al progetto inizialmente approvato, la documentazione sopra citata deve essere integrata da:
a) 
progetto (2 esemplari) contenente gli estremi della concessione ovvero dell'autorizzazione ad edificare, nel quale siano riportate le varianti effettuate, colorando in giallo le demolizioni e in rosso le parti in variante. Il progetto redatto in scala non inferiore a 1:100 deve essere completamente quotato e tale da consentire la verifica dei dati riportati nel Q.T.E.;
b) 
concessione o autorizzazione edilizia contenente il richiamo al rispetto dell' articolo 43, quinto comma, della legge n. 457/1978 (nota 1).
3. 
Successivamente alla presentazione della documentazione sopra richiamata viene effettuato il sopralluogo al fine di verificare la rispondenza tra i lavori realizzati ed il progetto definitivo. E' ovvio che l'edificio a cio' interessato deve essere accessibile in tutte le sue parti.
Art. 5. 
Compilazione Q.T.E. - A/N Nuove costruzioni - A/R Recupero edilizio
1. 
Ai fini della compilazione del Q.T.E. /Nuove costruzioni e del Q.T.E. /Recupero edilizio valgono le definizioni della legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, dei decreti ministeriali relativi ai limiti massimi di costo degli interventi di Edilizia Agevolata Residenziale e di quanto specificato nel presente Regolamento.
2. 
Tutte le richieste di maggiorazione del costo massimo ammissibile descritte nel quadro Q4 (Nuove costruzioni) e Q7(Recupero edilizio) devono essere corredate da adeguate documentazioni allegate al Q.T.E. Quando l'intervento e' composto da alloggi finanziati da piu' bienni, e' indispensabile abbinare l'unita' immobiliare al biennio di riferimento (indicazioni da riportare nel quadro "note").
3. 
Il Q.T.E. deve essere compilato in ogni suo quadro e per l'intero organismo abitativo, comprese le unita' immobiliari non oggetto di finanziamento agevolato.
Art. 6. 
Requisiti di progetto
1. 
Il progetto, che deve possedere le caratteristiche indicate agli articoli 16, ultimo comma, e 43 della legge n. 457/1978 (nota 1) ed ai decreti ministeriali relativi ai limiti massimi di costo degli interventi di edilizia agevolata residenziale, deve essere redatto in scala non inferiore a 1: 100, completamente quotato e tale da consentire la verifica dei dati riportati nel Q.T.E.. Sul progetto gli alloggi, le cantine, le autorimesse o i posti macchina, devono essere numerati per la necessaria corrispondenza con i dati riportati nel Q.T.E.
2. 
Non sono ammesse nelle S.N.R. predisposizioni ed utilizzi difformi dalle funzioni derivanti dalla destinazione d'uso concessionata. In ogni locale, compreso il sottotetto, va indicata la destinazione d'uso al fine di poter distinguere le S.U. dalle S.N.R.. Nei sottotetti non abitabili non devono essere realizzate predisposizioni per l'allacciamento di Impianti idrici, di scarico acque bianche e/o nere, di riscaldamento, telefonici, elettrici (ad esclusione di quelli per l'illuminazione artificiale). Al riguardo anche le finiture murarie e i relativi piani di calpestio devono essere realizzati con finiture al rustico. Nei sottotetti non utilizzati sono consentite unicamente le suddivisioni per scale e devono essere al servizio dei condomini (manutenzioni, ispezioni, ecc. ).
3. 
Le scale interne alle Unita' Immobiliari (U.I.) sono considerate S.N.R. e si calcolano in proiezione orizzontale una sola volta dal primo all'ultimo gradino, compresi i pianerottoli intermedi. Le S.N.R. del vano scala di collegamento a piu' unita' abitative, si calcolano in proiezione orizzontale e sono compresi i pianerottoli ai piani. Le scale esterne al servizio dell'U.I. o dell'organismo abitativo (parti comuni), ivi compresi i pianerottoli, vanno calcolate in proiezione orizzontale.
4. 
La S.N.R. del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale. Gli spazi coperti, chiusi tra tre lati, vengono computati come S.N.R.
5. 
Qualora il rispetto delle norme impositive di carattere comunale, dettate da esigenze tipologiche o comunque da altre esigenze normative, comporti la deroga delle condizioni di ammissibilita' al finanziamento, tali norme devono essere opportunamente certificate dal Comune ed allegate al progetto iniziale.
6. 
Successivamente all'approvazione del progetto e del relativo Q.T.E. finale non e' possibile apportare alcuna modifica all'edificio che comporti variazione della destinazione d'uso.
Art. 7. 
Attuazione degli interventi
1. 
Gli operatori successivamente all'attribuzione dei finanziamenti, sono tenuti a presentare alla Regione, entro i 15 giorni successivi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione degli interventi, su appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte.
2. 
Contemporaneamente alla presentazione del primo stato di attuazione successivo all'inizio dei lavori, deve essere allegata dichiarazione di inizio dei lavori su apposito modello (ATT. 2 - CER), in originale o in copia conforme all'originale.
Capo III. 
REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
Art. 8. 
Requisiti soggettivi dei beneficiari degli alloggi
1. 
I beneficiari degli alloggi realizzati in edilizia agevolata, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) 
essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni e con un'attivita' lavorativa stabile;
b) 
avere la residenza o prestare la propria attivita' lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito provinciale in cui ha sede l'intervento costruttivo (per i soci elencati nella domanda di finanziamento, l'ambito e' quello delimitato dal bando di concorso);
c) 
non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito provinciale di cui alla lettera b);
d) 
non aver ottenuto, per se' o per altri membri del proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico;
e) 
fruire di un reddito familiare, calcolato ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni (nota 2), non superiore ai limiti massimi fissati dalla legge medesima e successivi aggiornamenti. Nel caso di nubendi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti il nucleo familiare di appartenenza.
2. 
Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende l'abitazione composta da un numero di vani esclusi cucina, servizi, ingresso, disimpegni pari a quello dei componenti la famiglia, intendendo per cucina anche il locale adibito a pranzo comunicante con il cucinino. Le stanze da letto con superficie superiore a metri quadrati 14 si considerano idonee per due persone. I vani superiori a metri quadrati 25 si considerano pari a due qualora siano dotati di aperture che ne consentano la suddivisione nel rispetto delle norme igienico-edilizie. L'alloggio composto da cinque o piu' vani e' comunque idoneo.
3. 
Si considera non idoneo l'alloggio o gli alloggi di cui il richiedente possieda solo la nuda proprieta' o sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare. Si considera, infine, non idoneo l'alloggio fatiscente risultante da certificato di non abitabilita' rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso e/o l'agibilita' interna ad uno o piu' componenti il nucleo familiare del titolare che siano motulesi deambulanti in carrozzina.
4. 
Concorrono a formare il reddito familiare:
a) 
l'assegnatario o acquirente, il coniuge e i figli non sposati conviventi;
b) 
se l'acquirente o l'assegnatario non e' coniugato e non ha figli, si considerano i genitori e i fratelli non coniugati conviventi;
c) 
se l'acquirente o assegnatario non e' coniugato e ha figli, si considerano i figli non coniugati;
d) 
in caso di nubendi si considerano i redditi di entrambi e non del nucleo familiare di appartenenza.
5. 
Per i redditi conseguiti all'estero deve essere presentata la dichiarazione da parte dell'organo competente (Consolato, Ambasciata, ecc.) con l'indicazione del reddito percepito convertito in lire italiane. Per la determinazione del reddito annuo complessivo familiare si fa riferimento a quanto stabilito dall' articolo 21, primo comma, della legge n 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni (nota 2). Ai fini della detrazione della quota prevista per ogni figlio che risulti essere a carico si precisa che qualora il reddito familiare sia determinato da reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, la detrazione deve essere effettuata in proporzione su entrambi i redditi. Al reddito cosi' determinato si devono aggiungere i redditi diversi (capitale, terreni, ecc.).
6. 
I nubendi devono esibire il certificato di matrimonio alla stipula del rogito notarile. I nubendi soci delle Cooperative a proprieta' indivisa, devono presentare il certificato di matrimonio alla Cooperativa entro due anni dalla data di ultimazione lavori certificata dal Comune; la Cooperativa si assume la responsabilita' delle indebite occupazioni di alloggio.
7. 
Gli assegnatari o gli acquirenti ed i rispettivi coniugi che rinunciano all'alloggio loro assegnato, non possono ottenere la riassegnazione del medesimo. In caso di nubendi, qualora il matrimonio non venga contratto, l'alloggio deve essere riassegnato in capo a uno dei due soggetti interessati.
Art. 9. 
Documentazione probante i requisiti soggettivi
1. 
I requisiti di cui all'articolo 8 devono essere comprovati con i seguenti documenti, tali da permettere l'emissione dell'attestato regionale sul possesso dei requisiti soggettivi:
a) 
dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorieta' resa, su apposito modulo predisposto dalla Regione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell' articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , attestante:
1) 
di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni e con attivita' lavorativa stabile;
2) 
di avere la residenza o di prestare la propria attivita' lavorativa nel Comune di ........ (compreso nella Provincia ove ha sede l'intervento);
3) 
di non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell'ambito provinciale di cui al punto precedente;
4) 
di non aver ottenuto, per se' o per altri membri del proprio nucleo familiare l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualsiasi forma e in qualunque luogo dallo Stato o da altro Ente pubblico;
5) 
di aver percepito per l'anno ....... un reddito familiare complessivo di lire .....;
b) 
stato di famiglia rilasciato nei trenta giorni precedenti o successivi alla data di assegnazione o di stipula del preliminare di vendita dell'alloggio;
c) 
eventuale idonea documentazione attestante la frequenza scolastica per i figli studenti di eta' superiore a 16 anni;
d) 
eventuale certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari per i possessori di uno o piu' alloggi in Comuni della Provincia interessata dall'intervento o copia dell'atto di proprieta' e relativa planimetria quotata;
e) 
per i nubendi allegare dichiarazione attestante la condizione di nubendo e la volonta' di contrarre matrimonio prima della stipula del rogito notarile;
f) 
copia della dichiarazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare:
1) 
per ogni componente casalinga, se non a carico fiscalmente del coniuge: tesserino disoccupazione o libretto lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' indicante l'assenza di redditi;
2) 
per ogni componente lavoratore all'estero: dichiarazione rilasciata dall'Autorita' competente attestante il reddito percepito in equivalenti lire italiane;
3) 
per ogni componente disoccupato o in cerca di prima occupazione: certificato rilasciato dall'Ufficio di Collocamento attestante il periodo di disoccupazione e fotocopia del tesserino di disoccupazione regolarmente timbrato;
4) 
per ogni componente studente di eta' superiore ai 16 anni: dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se trattasi di corso diurno o serale;
5) 
per ogni componente militare in servizio di leva: dichiarazione rilasciata dal Distretto Militare indicante la data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare;
6) 
per ogni componente handicappato: attestato dell'U.S.S.L. relativo alla inabilita' lavorativa del componente la famiglia;
g) 
per i cittadini extracomunitari: certificato di residenza storico e dichiarazione del datore di lavoro attestante un'attivita' lavorativa stabile.
2. 
Tutti i documenti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), devono pervenire in originale o copia autenticata ed essere trasmessi unitamente al modello appositamente predisposto dalla Regione.
Art. 10. 
Presentazione documenti da parte di Cooperative, Imprese o loro Consorzi
1. 
La documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 9 deve essere riferita:
a) 
per quanto riguarda i soci delle Cooperative, alla data di assegnazione, quale risulta dal verbale del C.d.A. integralmente riportato ed autenticato. Tale verbale, unitamente ai documenti di cui all'articolo 9 deve essere presentato presso l'ufficio regionale competente entro i tre mesi successivi al verbale medesimo, nel quale viene specificato a quale socio debba intendersi assegnato ogni singolo alloggio;
b) 
per quanto riguarda gli acquirenti di alloggi realizzati dalle Imprese di costruzione alla data della stipula del preliminare di vendita, presentato presso l'ufficio regionale competente entro i due mesi successivi alla stipula stessa.
2. 
Qualora non siano rispettati i termini sopra indicati, la data a cui riferirsi e' quella meno favorevole tra quella risultante dal protocollo regionale e quella di assegnazione o del preliminare. In ogni caso la data di assegnazione o vendita degli alloggi non puo' essere precedente alla presentazione del progetto e relativo Q.T.E. alla Regione.
3. 
L'Amministrazione Regionale si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
Capo IV. 
ASSEGNAZIONI, CONSEGNA E SUBENTRO NEGLI ALLOGGI
Art. 11. 
Assegnazione degli alloggi ai soci di Cooperative
1. 
Le Cooperative edilizie devono assegnare gli alloggi ai soci elencati nella tabella allegata alla domanda di finanziamento a suo tempo presentata. Qualora i soci presenti nella succitata tabella non siano piu' interessati ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio, proposto dalla Cooperativa, devono presentare formale rinuncia alla stessa. In caso d'impossibilita', tale documento puo' essere sostituito da atto notorio del Presidente della Cooperativa, attestante i motivi dell'omessa assegnazione. Tale dichiarazione deve pervenire agli uffici della Regione unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10. Nel caso in cui esaurita questa fase, rimanessero degli alloggi disponibili, la Cooperativa deve assegnare gli stessi, tramite sorteggio, tra i propri soci iscritti al momento del bando. Qualora titolare del finanziamento sia un Consorzio di Cooperative edilizie, esaurita la fase di assegnazione degli alloggi ai soci prenotatari, indicati nella suindicata tabella, gli eventuali alloggi disponibili sono assegnati tramite sorteggio, ai soci delle Cooperative ad esso consorziate, presentate nella domanda formale di finanziamento, iscritti nei libri sociali alla data del bando.
2. 
Esperita questa fase senza successo sia le Cooperative sia i Consorzi devono inviare comunicazione alle Cooperative sia a proprieta' divisa sia indivisa ed ai Consorzi che hanno partecipato al bando per lo stesso ambito territoriale, specificando il numero di alloggi da assegnare, la relativa superficie utile e le condizioni economiche relative all'assegnazione o alla cessione degli stessi. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le Cooperative e i Consorzi interpellati forniscono eventualmente i nominativi dei loro soci, compresi nella tabella che e' parte integrante della domanda formale del bando di concorso, interessati all'assegnazione degli alloggi vacanti. E' compito della Cooperativa o del Consorzio procedere all'assegnazione mediante sorteggio. Qualora le Cooperative e i Consorzi interpellati non rispondano entro il termine loro assegnato, che deve essere di almeno trenta giorni, si puo' procedere all'assegnazione degli alloggi tra i propri soci. Copia della suddetta comunicazione e delle raccomandate con ricevuta di ritorno deve essere inoltrata alla Regione con la documentazione probante i requisiti dei soci assegnatari. In ogni caso le assegnazioni degli alloggi liberi devono avvenire successivamente alla suddetta procedura.
3. 
Nel caso di socio di Cooperative a proprieta' indivisa che rinunci all'assegnazione dell'alloggio per il quale la Regione abbia gia' emesso l'attestato comprovante il possesso dei requisiti soggettivi, la Cooperativa deve provvedere alla restituzione dell'attestato medesimo unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti del subentrante.
4. 
Nel caso di assegnatari di Cooperative a proprieta' indivisa, di Enti pubblici o di Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) che acquisiscano la proprieta' di un altro alloggio, costruito con contributo pubblico, questi hanno l'obbligo di rinunciare all'assegnazione lasciando libero l'alloggio entro novanta giorni dalla data del certificato di abitabilita' emesso dal Comune, salvo casi particolari autorizzati dalla Regione.
Art. 12. 
Assegnazioni degli alloggi e presentazione documenti da parte di Enti pubblici
1. 
Gli alloggi realizzati da Enti pubblici con i finanziamenti di Edilizia Agevolata devono essere assegnati a seguito di emissione di apposito bando di concorso. I criteri di scelta devono essere stabiliti dagli stessi ed i requisiti soggettivi sono quelli previsti dagli articoli 8 e 9.
2. 
Per l'assegnazione degli alloggi in locazione, la normativa a cui attenersi, per la determinazione dei requisiti soggettivi dei locatari, e' quella prevista dal presente Regolamento agli articoli 8 e 9, mentre la determinazione del canone di locazione, cosi' come previsto dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54 , e' stabilita dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
3. 
Resta inteso che qualora sull'immobile da ristrutturare sia vigente un regolare contratto d'affitto, il reddito del nucleo familiare puo' essere superiore a quello previsto dalla legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto si ritiene come valido il diritto acquisito di mantenere la titolarita' del contratto di affitto, a norma dell' articolo 11 del Codice Civile che prevede la non retroattivita' delle leggi.
4. 
Entro due mesi dalla data di esecutivita' delle deliberazioni di individuazione dei soggetti beneficiari, gli Enti pubblici trasmettono alla Regione:
a) 
per gli alloggi assegnati in proprieta': la necessaria documentazione per la verifica regionale cosi' come indicata al precedente articolo 9;
b) 
per gli alloggi dati in locazione: apposita scheda individuale su modello predisposto dalla Regione. Resta inteso che gli eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere necessari dovranno essere comunicati alla Regione con le medesime modalita' soprarichiamate.
5. 
La data a cui deve fare riferimento la documentazione comprovante i requisiti soggettivi dei beneficiari e' quella risultante dal verbale dell'organo che ha deliberato l'individuazione del soggetto beneficiario.
Art. 13. 
Occupazione degli alloggi, successive alienazioni e subentranti nelle agevolazioni
1. 
I beneficiari sono tenuti ad occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parente fino al secondo grado entro novanta giorni dal rilascio del certificato di abitabilita' o dal rogito notarile, qualora l'attestato di abitabilita' sia stato rilasciato precedentemente, salvo i casi autorizzati dalla Regione.
2. 
Gli alloggi possono essere successivamente alienati o locati nel rispetto dell' articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , cosi' come modificato dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85 e precisamente: gli alloggi possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi possono essere alienati o locati. Per far venir meno il vincolo della temporanea inalienabilita' degli alloggi di edilizia agevolata, in assenza di gravi e sopraggiunti motivi, e' necessaria l'anticipata estinzione del mutuo e la restituzione di tutti i contributi usufruiti piu' gli interessi legali vigenti al momento della richiesta. L'interessato deve richiedere alla Regione l'importo da versare e le relative modalita'.
3. 
In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, al momento della stipula del preliminare di vendita. La verifica dei requisiti e' effettuata secondo le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 e comunque prima della stipula del rogito notarile.
4. 
Ai subentranti si applicano le fasce reddituali ed i relativi tassi d'interesse, previsti dalle deliberazioni C.I.P.E. .in vigore dalla data di stipula dal contratto preliminare di compravendita trasmesso in Regione entro i trenta giorni successivi, unitamente ai documenti comprovanti i requisiti soggettivi.
5. 
Il passaggio di quote di proprieta' e' consentito esclusivamente tra comproprietari o coeredi. Il tasso agevolato, in tali casi, rimane invariato.
Capo V. 
VINCOLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14. 
Vincoli e sanzioni
1. 
Il mancato invio della documentazione alla Regione, nei termini e modalita' previsti dalla presente normativa, comporta la sospensione dell'emissione di qualsiasi provvedimento richiesto all'Amministrazione stessa fino a quando non vengono a cessare le motivazioni che l'hanno generata.
2. 
L'attestazione regionale, relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni, deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso. In caso di inosservanza di tale disposizione l'Amministrazione Regionale non rilascia l'attestato di cui sopra in sanatoria, con conseguente perdita del contributo.
3. 
Il rogito, come sopra indicato, deve essere notificato alla Regione Piemonte e all'Istituto di Credito prescelto, entro sessanta giorni dalla sua stipula.
4. 
L'atto notarile con cui e' disposta l'assegnazione o la vendita dell'alloggio da parte delle Cooperative, delle Imprese e dei Comuni deve contenere le seguenti specificazioni, pena la revoca del contributo, a meno che non venga prodotto l'adeguato atto notarile integrativo: "Si considera parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato attestato regionale relativo al possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario interessato al presente rogito. L'eventuale vendita o la locazione dell'alloggio successiva al presente atto deve avvenire nel rispetto dell' articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , cosi' come modificato dall' articolo 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 85 e precisamente: 'Gli alloggi possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi possono essere alienati o locati. '. Il promissario qualora risulti assegnatario di alloggio realizzato da cooperative a proprieta' indivisa, da Enti pubblici o dalle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C. ) precedentemente denominate Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A. C.P. ) ha l'obbligo di rinunciare a tale assegnazione". Le suddette specificazioni devono essere riportate anche nelle vendite successive alla prima, qualora permanga l'agevolazione.
5. 
L'atto notarile deve, altresi', contenere la seguente specificazione che deve essere riportata in tutti i successivi atti di vendita: "L'acquirente o l'assegnatario dichiara di conoscere ed accettare i vincoli indicati all'articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n...... del ..... per quanto riguarda il divieto di apportare modifiche all'edificio diverse da quanto previsto nel progetto finale, approvato dalla Regione, comprese le variazioni di destinazione d'uso." .
Art. 15. 
Responsabilita' degli Enti attuatori
1. 
A norma dell' articolo 58 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , compete agli Enti attuatori ogni responsabilita' di ordine tecnico e amministrativo conseguente all'attuazione del programma costruttivo di loro competenza.
2. 
L'Ente attuatore risponde direttamente verso i terzi e verso l'Autorita' competente di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dei compiti svolti.
Art. 16. 
Disposizione finale
1. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano la legge 22 ottobre 1971, n. 865 , la legge 5 agosto 1978, n. 457 , la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "su parere consultivo espresso dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Agevolata-Convenzionata." sono state soppresse ad opera del primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 del 1994.