Regolamento regionale n. 1 del 13 aprile 1994  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge 362/91 , recante disposizioni in materia di decentramento delle farmacie".
(B.U. 20 aprile 1994, n. 16)

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Art. 1. 
 
In fase di revisione della pianta organica delle farmacie, di cui all' art. 2 della legge 475/68 , i Comuni, nel cui ambito territoriale risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche per il sorgere di nuovi centri abitativi, ma senza sostanziali variazioni del numero complessivo di abitanti, possono proporre il decentramento mediante trasferimento di una o piu' farmacie del Comune stesso, mantenendo invariato il numero delle farmacie esistenti nel territorio.
 
Ad avvenuta revisione della pianta organica delle farmacie, e contestuale decentramento di sedi farmaceutiche, approvata con D.G.R. previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 21/91 e dal comma 1 dell'art. 5 della legge 362/91 , la Giunta Regionale delibera, per ciascuna Provincia, il bando indicante le sedi farmaceutiche per le quali prevedere il trasferimento di altrettante farmacie tra quelle comprese nell'area dei rispettivi territori comunali.
 
Il bando di cui al precedente punto, oltre ad indicare le sedi messe a concorso, i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, deve indicare il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocamento nella graduatoria finale, deve essere comunicata l'accettazione formale dei candidato al trasferimento.
 
Per la formazione della graduatoria dei titolari di sedi farmaceutiche candidati al trasferimento la Giunta Regionale nomina una Commissione cosi' composta:
a) 
un dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanita' che la presiede;
b) 
un farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia interessata;
c) 
il responsabile del Servizio Farmaceutico della U.S.S.L. competente per territorio;
d) 
un segretario nominato tra i funzionari dell'Assessorato alla Sanita' della Regione.
 
La Commissione di cui al precedente punto ha a propria disposizione per ciascun candidato un punteggio massimo complessivo di cento punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
a) 
minor fatturato della farmacia, rimborsato dal S.S.N., calcolato sulla media degli ultimi cinque anni fino a punti 40;
b) 
maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu' breve fino a punti 30;
c) 
sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo ex art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 punti 20;
d) 
maggior numero di anni di esercizio della titolarita' della farmacia nei locali in cui e' gestita all'atto della domanda fino a punti 10.
 
La Commissione, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui alle precedenti lett. a), b) e d), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.
 
Agli altri candidati sono assegnati, a scalare, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultino dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati.
 
Sulla base della graduatoria definitiva la Giunta Regionale delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato vincitore, demandando all'U.S.S.L. territorialmente competente l'esecuzione del provvedimento secondo quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie dalla L.R. 21/91 .
 
La Giunta Regionale provvedera' da ultimo ad approvare la modificazione territoriale delle sedi farmaceutiche determinatasi a seguito del trasferimento per decentramento delle farmacie.