Regolamento regionale n. 6 del 20 ottobre 1992  ( Vigente )
L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 - Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U)
(B.U. 25 novembre 1992, n. 48)

Art. 1. 
Sede e funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica
 
La Commissione Tecnica Urbanistica, ha sede presso l'Assessorato al cui titolare e' normalmente affidata la Presidenza.
 
Presso lo stesso Assessorato ha sede il Servizio che garantisce il funzionamento della Commissione.
Art. 2. 
Presidenza
 
Le sedute della Commissione Tecnica Urbanistica sono presiedute dall'Assessore designato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
Il Presidente convoca la Commissione Tecnica Urbanistica, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno di ogni seduta, designa, sugli stessi, uno o piu' relatori, dirige i lavori della Commissione.
 
In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente della Giunta regionale delega altro Assessore che lo surroga temporaneamente assumendone tutte le funzioni.
Art. 3. 
Convocazioni della Commissione
 
Le convocazioni e gli inviti per le sedute della Commissione Tecnica Urbanistica sono trasmessi mediante lettera raccomandata o telegramma almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.
 
In caso d'urgenza la Commissione puo' essere convocata, con le modalita' di cui al precedente comma, con preavviso minimo di 5 giorni.
 
Le convocazioni sono inviate al domicilio che gli interessati hanno comunicato al Servizio di cui all'articolo 1.
 
Ai componenti, di cui al 3° comma dell'articolo 76, della legge regionale 5 dicembre 1577, n. 56 , viene allegato alla convocazione l'ordine del giorno integrale della seduta.
 
Per i Consiglieri regionali viene trasmessa un'unica comunicazione di convocazione alla Presidenza di ciascun gruppo contenente l'ordine del giorno integrale della seduta.
 
Ai rappresentanti degli Enti locali direttamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno e agli invitati di cui al 1° comma del successivo articolo 5 e' trasmesso l'invito con la specificazione degli argomenti che li riguardano. I rappresentanti degli enti locali non possono superare per ogni singolo argomento il numero di cinque.
 
La Commissione si riunisce con possibilita' di riconvocazione immediata nella giornata successiva nel caso in cui non siano esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 
In caso di necessita' il Presidente puo' effettuare ulteriori o diverse convocazioni.
Art. 4. 
Dovere di presenza e giustificazione delle assenze
 
I componenti sono tenuti a prendere parte alle sedute della Commissione.
 
I componenti che, per giustificato motivo, sono impediti a prendere parte alle sedute devono darne tempestiva comunicazione, possibilmente almeno 24 ore prima dell'inizio delle stesse, al Responsabile del Servizio di cui all'articolo 1.
 
Periodicamente e almeno una volta all'anno, ai fini delle valutazioni di cui al 10° comma dell'articolo 77 della legge regionale 56/77 , il Responsabile del predetto Servizio trasmette un elenco delle assenze, giustificate e non, al Presidente della Commissione ed agli Organi ed Enti che hanno formulato la designazione.
Art. 5. 
Invitati
 
Gli esperti, gli studiosi, i tecnici e i dirigenti regionali di cui all' ottavo comma dell'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la cui partecipazione e' ritenuta utile in funzione degli argomenti che devono essere trattati, sono, in occasione di ogni seduta della Commissione, di volta in volta, individuati e invitati dal Presidente.
Art. 6. 
Sedute: verifica del numero legale
 
Il Presidente e' tenuto a verificare se la Commissione sia in numero legale all'inizio di ogni seduta. La verifica puo' avvenire anche all'atto dell'espressione del parere, quando ci sia richiesto da un componente. La verifica del numero legale non puo' comunque essere richiesta prima della chiusura della discussione su ogni singolo argomento.
Art. 7. 
Svolgimento della seduta
 
Alle sedute della Commissione Tecnica Urbanistica prendono parte i componenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, i funzionari regionali designati a relazionare sui singoli affari, gli addetti necessari al funzionamento dell'assemblea e alla verbalizzazione della seduta designati dal Responsabile del Servizio di cui all'articolo 1, gli invitati del Presidente ai sensi del settimo e dell' ottavo comma dell'articolo 76 della legge regionale n. 56/1977 .
 
L'ordine di trattazione degli argomenti e' il seguente:
 
1) approvazione del verbale della seduta precedente;
 
2) comunicazioni del Presidente;
 
3) trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui chiamata in ordine di tempo e' stabilita dal Presidente.
 
La Commissione Tecnica Urbanistica puo' discutere e deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 8. 
Disciplina della discussione e votazione
 
Il Presidente apre la seduta e regola i tempi della discussione e dei singoli interventi stabilendo di volta in volta l'ordine cronologico dei temi trattati e la durata per la trattazione dei singoli argomenti.
 
Per la trattazione di ogni argomento, di norma, si segue la procedura seguente:
a) 
illustrazione della relazione da parte del relatore;
b) 
all'esposizione della relazione assistono i rappresentanti degli Enti locali interessati; a relazione ultimata essi possono esporre le proprie osservazioni e ad essi i componenti della Commissione e gli invitati possono rivolgere osservazioni e formulare domande di chiarimento;
c) 
escono quindi dall'aula i rappresentanti degli enti locali e, tra i componenti la Commissione, ha inizio la discussione, alla quale possono intervenire anche i partecipanti e gli invitati;
d) 
qualora emergano dalla discussione elementi non precedentemente esaminati in presenza dell'amministrazione interessata, a richiesta della maggioranza dei membri della Commissione, si procede ad una ulteriore e definitiva audizione dell'Amministrazione interessata in merito ai nuovi problemi emersi;
e) 
dichiarata chiusa la discussione sull'argomento escono dall'aula, ad eccezione del personale necessaria al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della seduta e del relatore della pratica in discussione, tutti coloro che, ai sensi dell' articolo 76, comma 9, della L R. 56/77 , non hanno diritto a riassumere i punti essenziali e a formulare la proposta definitiva di voto; su di essa si precede alla votazione che viene resa in modo palese per alzata di mano;
f) 
eventuali dichiarazioni di voto o pareri di minoranza devono essere dai proponenti formalizzati per iscritto e quindi consegnati al Presidente nel corso della seduta;
g) 
i pareri di minoranza formalizzati ai sensi del precedente punto f ) vengono messi in votazione.
Art. 9. 
Relazioni
 
Il relatore predispone la relazione da sottoporre alla Commissione Tecnica Urbanistica e la consegna, unitamente al fascicolo completo degli elementi che costituiscono la relazione istruttoria, al Responsabile del Servizio di cui all'articolo 1, almeno 5 giorni prima della seduta nella quale verra' posto all'ordine del giorno l'argomento. Da tale data i documenti sono in visione presso lo stesso Servizio per i componenti della Commissione Tecnica Urbanistica.
Art. 10. 
Verbali e pareri
 
I verbali sono stesi di seduta in seduta a cura del segretario.
 
In fascicolo a parte vengono conservate le relazioni, redatte in forma definitiva dal relatore incaricato.
Art. 11. 
Accesso ai pareri e alle relazioni istruttorie
 
Chiunque puo' prendere visione o richiedere copia, presso il Servizio di cui all'articolo 1, dei pareri e delle relazioni di cui al precedente articolo, dopo il loro invio da parte della Giunta Regionale al Comune interessato.
 
L'orario di accesso da parte del pubblico ed il corrispettivo per il rilascio di copie sono stabiliti dalla Giunta Regionale.
Art. 12. 
Sedute congiunte della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
 
Per la convocazione della seduta congiunta le modalita' procedurali di cui al precedente articolo 4 verranno estese anche ai membri della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
 
In merito alle specifiche competenze previste all' articolo 77 bis della legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, la seduta congiunta esprime i propri pareri con le modalita' e le procedure previste ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8.
 
Il personale necessario al funzionamento dell'assemblea e verbalizzazione della seduta e' assicurato e designato ai Responsabili dei rispettivi Servizi.