Regolamento regionale n. 4 del 01 luglio 1992  ( Vigente )
"Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago d'Orta - Abrogazione Regolamento approvato con deliberazione del 21 maggio 1991, n. 2 (D.C.R. n. 183/1991) ed approvazione nuovo testo".
(B.U. 08 luglio 1992, n. 28)

Art. 1. 
Finalita'
1. 
Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio economico delle Comunita' locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2. 
Divieti di navigazione
1. 
E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita' da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in servizio di trasporto pubblico, appositamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
2. 
E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto.
3. 
E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone a canneto ed in quelle a rilevanza archeologica o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100.
4. 
E' vietata la navigazione con motore in moto, nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.
5. 
Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
Art. 3. 
Protezione della fascia costiera
1. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina.
[1]
2. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia lacuale di cui all'articolo 2, comma 4, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocita' non superiore a 7 Km/h (4 nodi circa).
[2]
3. 
(...)
[3]
4. 
In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, ai residenti dell'Isola di S. Giulio e' consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km./h.) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita' previsti all'art. 4, comma 2°.
Art. 4. 
Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione
1. 
Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 4, e' obbligo dei conducenti delle unita' di navigazione regolare la velocita' in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'.
2. 
In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo di 20 nodi (37 km./h.) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km./h.) nelle notturne, fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico di linea nonche' le unita' in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
3. 
La velocita' dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.
Art. 5. 
Ambito di applicazione
1. 
Le disposizioni di cui agli artt 2, 3 e 4, non si applicano alle unita' di vigilanza, soccorso nonche' unita' operative appositamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
2. 
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non si applicano, alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unita', di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'.
3. 
Le deroghe di cui al comma 1, del presente articolo, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.
Art. 6. 
Segnalazione dello specchio d'acqua
1. 
Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe galleggianti.
2. 
Le boe vengono cosi distinte:
 
- boa cilindrica di colore giallo segnala tutte le zone vietate e regolamentate;
 
- boa cilindrica di colore rosso segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;
 
- boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa segnala la presenza di un subacqueo in immersione.
Art. 7. 
Norme di comportamento in navigazione
1. 
In navigazione hanno precedenza le seguenti unita':
a) 
unita' adibite al servizio pubblico di linea;
b) 
unita' addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
c) 
unita' impegnate in operazioni di pesca professionale;
2. 
Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 80 metri dalle unita' adibite al pubblico servizio di linea e dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.
3. 
E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonche' ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale.
4. 
E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unita' trainanti sciatori nautici.
Art. 8. 
Sci nautico
1. 
Lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo sci nautico e' comunque vietato.
2. 
Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) 
i conduttori di unita' sono assistiti da persona esperta nel nuoto;
b) 
la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, avviene in acque libere da bagnanti, da unita' di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;
c) 
la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unita' deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
d) 
durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
e) 
le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;
f) 
e' vietato con tali unita' trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonche' eseguire il rimorchio contemporaneo di due o piu' sciatori;
g) 
gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. 
Durante l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocita' previsto dall'art. 4, comma 2, e' consentito alle unita' di raggiungere la velocita' massima di 25 nodi (46 km./h.).
4. 
Per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi.
Art. 9. 
Impiego delle tavole a vela
1. 
La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.
2. 
I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. 
E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.
4. 
E' vietato l'impiego delle tavole a vela:
a) 
sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea;
b) 
nei porti ed in prossimita' dei loro accessi;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione;
d) 
nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 3;
e) 
nei corridoi di lancio dello sci nautico.
Art. 10. 
Balneazione
1. 
E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unita' in servizio pubblico di linea, nelle aree di manovra delle stesse nei corridoi di navigazione nonche' nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3.
2. 
E' fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.
Art. 11. 
Immersioni
1. 
Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, comma 2, ed essere assistiti da una unita' d'appoggio.
2. 
E' vietato praticare immersioni:
a) 
sulla rotta delle unita' in servizio pubblico di linea;
b) 
nei porti ed in prossimita' dei loro accessi;
c) 
nelle zone riservate alla balneazione;
d) 
nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3;
e) 
nei corridoi di lancio dello sci nautico.
3. 
I divieti, di cui al comma 2, non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine nonche' nell'esercizio di attivita' professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 12. 
Manifestazioni
1. 
Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 13. 
Rumori molesti
1. 
E' vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.
Art. 14. 
Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali
1. 
E' vietato:
a) 
impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unita' in servizio pubblico;
b) 
ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.
Art. 15. 
Manutenzioni e rifornimenti
1. 
E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. 
Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.
Art. 16. 
Scarico rifiuti
1. 
Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, e' vietato svuotare e riversare le acque di sentina nonche' lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.
2. 
E' altresi' vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.
3. 
I rifiuti solidi o liquidi vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le Amministrazioni Comunali.
Art. 17. 
Norme di comportamento degli utenti
1. 
E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. 
Nelle zone portuali e' vietato:
a) 
lasciare in sosta veicoli od unita' di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) 
occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) 
intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. 
E' comunque vietato ormeggiare unita' di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati, nonche' abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.
Art. 18. 
Natanti ed imbarcazioni in locazione
1. 
La locazione delle unita' di navigazione a motore, esente da patente, e' vietata a tutte le persone di eta' inferiore ad anni 16.
2. 
La locazione delle unita' di navigazione a vela e' vietata a tutte le persone di eta' inferiore ad anni 14.
3. 
I locatari di unita' da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonche' delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.
4. 
I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilita' civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.
Art. 19. 
Informazione
1. 
Il presente Regolamento e' affisso presso le Autorita' competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonche' presso i luoghi di balneazione e di attivita' nautiche pubbliche e private.
2. 
E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, copia del presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come predisposta dal Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture della Regione Piemonte.
3. 
E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, l'apposita "scheda censuaria" distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 20. 
Vigilanza
1. 
La vigilanza ai fini del rispetto del presente Regolamento e' effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.
Art. 21. 
Sanzioni
1. 
Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.
Art. 22. 
Disposizioni generali
1. 
La Regione Piemonte, tramite il Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture, si riserva di determinare orari di navigazione piu' ridotti e/o limitazioni stagionali rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art. 23. 
Norma di rinvio
1. 
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 14 del 2001.

[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 14 del 2001.

[3] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 14 del 2001.