Regolamento regionale n. 1 del 04 maggio 1992  ( Vigente )
"Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo".
(B.U. 13 maggio 1992, n. 20)

Art. 1. 
Finalita'
1. 
Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio economico delle comunita' locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2. 
Divieti di navigazione
1. 
E' vietata la navigazione a motore su tutto lo specchio d'acqua del lago, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 19 del presente Regolamento.
2. 
E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza naturalistica.
3. 
Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
4. 
E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto.
Art. 3. 
Sci nautico
1. 
Fino alla data del 31 dicembre 1993, termine improrogabile, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa, solo per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive legalmente riconosciute dalla Federazione Nazionale di competenza esercitanti la loro attivita' sportiva sul lago da almeno due anni.
2. 
E' consentito alle unita' di navigazione impegnate nello sci nautico l'attraversamento dello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri della stessa, utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
3. 
Per l'esercizio dello sci nautico e' consentito l'utilizzo di unita' di navigazione aventi una stazza lorda massima pari a 3 tonnellate.
4. 
Per le Associazioni sportive, di cui al 1 comma, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture, valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi vigenti in materia.
5. 
Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) 
i conduttori di unita' sono assistiti da persona esperta nel nuoto;
b) 
la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1., avviene in acque libere da bagnanti, da unita' di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;
c) 
la distanza laterale di sicurezza fra il mezzo trainante e le altre unita' deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
d) 
durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
e) 
le unita' adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;
f) 
e' vietato con tali unita' eseguire il rimorchio contemporaneo di due o piu' sciatori nonche' trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto;
g) 
gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
6. 
L'esercizio dello sci nautico e' consentito solo nella zona delimitata nella cartografia allegata al presente Regolamento, ovvero in quella specificatamente riservata a tale sport.
7. 
La Regione Piemonte si riserva di delimitare orari piu' ridotti e/o comunque limitazioni stagionali anche su richiesta del Comune di Mergozzo o della Provincia.
Art. 4. 
Segnalazione dello specchio d'acqua
1. 
Gli ambiti lacuali oggetto di regolamentazione sono opportunamente segnalati da boe galleggianti.
2. 
Le boe vengono cosi' distinte:
 
- boa cilindrica di colore giallo segnala tutte le zone vietate e regolamentate;
 
- boa cilindrica di colore rosso segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;
 
- boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa segnala la presenza di un subacqueo in immersione.
Art. 5. 
Impiego delle tavole a vela
1. 
La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.
2. 
I conduttori devono regolare la navigazione in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio ad altre unita'.
3. 
E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.
4. 
E' vietato l'impiego delle tavole a vela:
a) 
nei porti ed in prossimita' dei loro accessi;
b) 
nelle zone riservate alla balneazione;
c) 
nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 2;
d) 
nei corridoi di navigazione di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 6. 
Balneazione
1. 
E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nei corridoi di navigazione e nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 2, nonche' nella fascia di lago compresa tra il Municipio di Mergozzo e lo scivolo a lago di piazza Cavour del Comune medesimo.
2. 
E' fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.
Art. 7. 
Immersioni
1. 
Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 4, comma 2, ed essere assistiti da una unita' d'appoggio.
2. 
E' vietato praticare immersioni:
a) 
nei porti ed in prossimita' dei loro accessi;
b) 
nelle zone riservate alla balneazione;
c) 
nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 2;
d) 
nei corridoi di navigazione, di cui all'art. 3, comma 2.
3. 
I divieti, di cui al comma 2, non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine nonche' nell'esercizio di attivita' professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 8.[1] 
(...)
Art. 9. 
Manifestazioni
1. 
Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 10. 
Norme di comportamento in navigazione
1. 
In navigazione hanno precedenza le unita' addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.
2. 
E' vietato seguire nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unita' trainanti sciatori nautici.
Art. 11. 
Manutenzioni e rifornimenti
1. 
E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. 
Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti (liquide, gassose o solide), adottando mezzi od attrezzature idonee.
Art. 12. 
Scarico rifiuti
1. 
Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, e' vietato svuotare e riversare le acque di sentina nonche' lasciare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi genere.
2. 
E' altresi', vietato scaricare in acqua residui di combustione, di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.
3. 
I rifiuti solidi o liquidi, vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le Amministrazioni Comunali.
Art. 13. 
Rumori molesti
1. 
E' vietato provocare, sulle acque del lago rumori molesti superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.
Art. 14. 
Norme di comportamento degli utenti
1. 
E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni o notturni.
2. 
Nelle zone portuali e' vietato:
a) 
lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) 
occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) 
intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. 
E' comunque vietato ormeggiare unita' di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati nonche' abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.
Art. 15. 
Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali
1. 
E' vietato:
a) 
impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unita' di navigazione;
b) 
ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sul pontili e sui moli pubblici.
Art. 16. 
Informazione
1. 
Il presente Regolamento e' affisso presso: le Autorita' competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonche' presso i luoghi di balneazione di attivita' nautiche pubbliche e private.
2. 
E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago di Mergozzo, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, copia del presente Regolamento.
3. 
E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago di Mergozzo, tenere a bordo dell'unita' di navigazione, l'apposita ''scheda censuaria'' distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.
Art. 17. 
Vigilanza
1. 
La vigilanza ai fini del rispetto del presente Regolamento, e' effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.
Art. 18. 
Sanzioni
1. 
Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento, incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.
Art. 19. 
Disposizioni generali
1. 
Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano alle unita' di vigilanza, soccorso appartenenti alle Autorita' competenti in materia.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano alle unità alimentate da motore elettrico ed alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
[2]
3. 
Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, non si applicano fino alla data del 31 dicembre 1993, termine improrogabile, alle unita' di navigazione a motore dei residenti del Comune di Mergozzo, opportunamente autorizzate dal Settore Regionale Trasporti e Pianificazione Infrastrutture a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune medesimo.
4. 
La circolazione delle unita' di navigazione, di cui al comma 3, e' vietata nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa e nella fascia di 100 metri antistante le zone a canneto e le zone di rilevanza naturalistica di cui al comma 2 dell'art. 2.
5. 
In deroga a quanto previsto dal comma 4., alle unita' a motore dei residenti del Comune di Mergozzo, opportunamente autorizzate dal Settore Regionale Trasporti e Pianificazione Infrastrutture a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune medesimo, e' consentito l'attraversamento di detta fascia lacuale, perpendicolarmente alla costa, ad una velocita' non superiore a 4 nodi (7 km./h.).
6. 
La Regione Piemonte si riserva di delimitare orari piu' ridotti e/o comunque limitazioni stagionali anche su richiesta del Comune di Mergozzo o della provincia.
Art. 20. 
Norma di rinvio
1. 
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.


Note: