Regolamento regionale n. 4 del 26 agosto 1991  ( Vigente )
"Regolamento di servizio per il personale che svolge mansioni di custodia degli edifici regionali".
(B.U. 04 settembre 1991, n. 36)

Art. 1. 
Personale di custodia
1. 
Il servizio di custodia degli edifici regionali e' affidato, di norma, a personale regionale inquadrato nella 3a qualifica funzionale di cui all' art. 8 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
2. 
I criteri per l'assegnazione dei posti di custodia sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
3. 
L'affidamento nonche' la revoca del servizio di custodia vengono disposti con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in caso di custodia di sede o sedi consiliari. Con la deliberazione di affidamento il Presidente della Giunta Regionale viene autorizzato a concedere in uso gratuito l'alloggio di servizio indicato al comma 1° dell'art. 2.
4. 
Nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori alla 3a, il dipendente cessa dalle funzioni di custode e viene immesso nelle funzioni previste dalla declaratoria della nuova qualifica.
5. 
Entro sei mesi dalla decorrenza del nuovo inquadramento il dipendente lascia libero l'alloggio assegnato; trascorso tale termine, l'Amministrazione Regionale provvede osservate le procedure di legge, allo sgombero dell'alloggio, in ogni caso, dalla data del nuovo inquadramento fino al momento del rilascio dell'alloggio, il dipendente continua a garantire il servizio di disponibilita' di cui all'art. 6.
6. 
Per il servizio di custodia non e' richiesto il porto di arma.
Art. 2. 
Alloggio di servizio
1. 
Al personale, di cui all'art. 1, l'Amministrazione Regionale assegna in uso gratuito un alloggio nell'ambito degli edifici in cui viene svolto il servizio di custodia.
2. 
La concessione non costituisce, in nessun caso, diritto quesito, ne' da luogo a risarcimenti di sorta, se viene revocata.
3. 
E vietata la subconcessione o la cessione in uso, anche parziale, a qualunque titolo dell'alloggio di servizio ed e' fatto altresi' divieto di esercitarvi qualsiasi attivita' commerciale o professionale.
4. 
L'uso dell'alloggio e' limitato ai componenti del nucleo familiare, salvo nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett. b), dell'art: 8.
5. 
L'assegnazione dell'alloggio e' disposta con apposito provvedimento dal Presidente della Giunta Regionale, secondo il disciplinare di cui all'Allegato A.
6. 
Sono a totale carico dell'Amministrazione Regionale le spese di riscaldamento dell'alloggio. Sono, invece, a totale carico del custode le spese per il gas e l'acqua potabile, ivi comprese le spese di noleggio contatori.
7. 
Le spese per l'uso del telefono sono a carico dell'Amministrazione per un importo pari ad almeno 100 scatti mensili; la quantita' e' definita all'atto della concessione dell'alloggio, tenendo conto delle esigenze di ogni sede operativa.
8. 
Le spese per la fornitura di energia elettrica sono a carico dell'Amministrazione per un importo pari ad almeno 100 kw. mensili; la quantita' e' definita all'atto della concessione dell'alloggio, tenendo conto delle esigenze di ogni sede operativa.
9. 
La fruizione dell'alloggio gratuito e' connessa alle funzioni svolte e, pertanto, non costituisce elemento di integrazione retributiva pensionabile.
Art. 3. 
Orario effettivo
1. 
Il personale di custodia e' tenuto ad un servizio effettivo di 36 ore settimanali, articolato come segue:
a) 
nel caso di un solo custode, dalle 6 alle 8,30 e dalle 18,30 alle 22 dal lunedi' al venerdi'; per quanto concerne la giornata del sabato l'orario di servizio e' articolato dalle ore 7 alle ore 13 nel caso in cui gli uffici sono chiusi; negli edifici nei quali gli uffici restano aperti, l'orario di servizio e' articolato dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 16; se il servizio di custodia e' svolto presso immobili regionali nei quali non sono ubicati uffici, l'orario e' articolato come segue: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 8 alle ore 14 al sabato;
b) 
nel caso di due custodi, l'orario di servizio si svolgera' secondo la seguente articolazione, con alternanza settimanale: 1° orario dalle ore 6 alle ore 11,30 e dalle ore 13 alle ore 13,30 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 6 alle ore 12 il sabato; 2° orario: dalle ore 15,30 alle ore 19 e dalle ore 19,30 alle ore 22 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 16 alle ore 22 il sabato. Se uno dei due custodi e' assente, l'altro custode effettua l'orario di servizio previsto dal punto a).
2. 
Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del Settore Personale o, per il Consiglio Regionale, responsabile del Settore Segreteria, possono disporre variazioni all'articolazione dell'orario di lavoro, senza variare la durata della prestazione giornaliera e settimanale.
3. 
La Giunta Regionale previa contrattazione decentrata e sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale puo', con suo provvedimento articolare l'orario anche in modo diverso da quello indicato al comma 2°, ferma restando la durata settimanale di 36 ore.
4. 
L'alternanza dell'orario prevista dal punto b) del comma 1° non da' luogo alle maggiorazioni previste dall' art. 13 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 .
5. 
Il personale che svolge mansioni di custodia ha diritto ad usufruire del servizio mensa, di cui all' art. 48 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni.
6. 
L'accertamento della presenza in servizio del personale di custodia avviene con le stesse modalita' previste per il restante personale regionale.
Art. 4. 
Mansioni
1. 
Durante l'orario di servizio effettivo il custode esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attivita' caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
2. 
In particolare, il custode provvede:
a) 
all'apertura e chiusura dell'edificio affidatogli nelle ore all'uopo stabilite;
b) 
alla sorveglianza dell'ingresso, sia in sostituzione che congiuntamente al personale che svolge mansioni di usciere nel caso di coincidenza di orario, oltre che degli edifici regionali custoditi;
c) 
all'esercizio delle funzioni di centralinista telefonico fuori dell'orario di servizio del personale addetto;
d) 
all'ispezione dei locali dell'edificio dopo l'orario di chiusura; nel corso dell'ispezione il custode provvede a spegnere le luci e le varie apparecchiature elettriche anche nei singoli uffici e chiude, inoltre, le finestre in tutti i locali;
e) 
alla segnalazione al personale addetto di eventuali guasti, incidenti e situazioni non ordinarie o di pericolo relativi ad impianti elettrici, idrici, termici, avvisatori d'incendio, ecc.;
f) 
all'esecuzione di piccole pulizie e mantenimento dell'ordine nei locali di uso comune, nonche' alla pulizia del marciapiede antistante l'ingresso dell'edificio regionale in caso di nevicata, compreso l'eventuale passo carraio;
g) 
al controllo dell'accesso delle autovetture nei parcheggi di pertinenza degli edifici regionali;
h) 
a fornire indicazioni a chi e' autorizzato ad accedere nell'edificio per giustificate necessita';
i) 
alla presa in consegna di plichi o di materiale consegnato agli uffici al di fuori dell'orario di apertura degli stessi;
l) 
esporre, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge, le bandiere, i gonfaloni e i vessilli nazionali regionali, internazionali, ecc.
3. 
Per lo svolgimento dei compiti sopra specificati il custode ha libero accesso a tutti i locali, di cui ha in consegna le chiavi.
Art. 5. 
Accesso agli edifici
1. 
Al custode sono affidate le chiavi d'accesso agli edifici assegnati in custodia.
2. 
Le chiavi dei locali sono congiunte ad un apposito talloncino su cui e' riportato il numero della chiave e l'indicazione dei locali a cui si riferiscono.
3. 
Tutte le chiavi trovano ordinata collocazione in un apposito quadro in cui vengono conservate.
Art. 6. 
Servizio di disponibilita'
1. 
Il personale di custodia che usufruisce di alloggio gratuito e' tenuto, dal termine dell'orario complessivo giornaliero di servizio effettivo, di cui all'art. 3, fino all'inizio del successivo turno di lavoro, ad un servizio di disponibilita' nell'alloggio assegnato per quanto riguarda la giornata del sabato, nelle sedi ove e' presente un solo custode, il servizio di disponibilita' termina alle ore 16; da tale ora, fino alla ripresa del servizio effettivo del lunedi', il responsabile del Servizio Gestione dei Servizi Sociali e dei Servizi Operativi della Giunta Regionale e il responsabile dei Servizi Generali Operativi del Consiglio Regionale garantiscono, in caso di necessita', l'accesso ai locali.
2. 
Tale servizio ha lo scopo di garantire la custodia dell'edificio e l'espletamento di tutti quegli adempimenti aventi carattere di occasionalita' e di imprevedibilita' (ritiro posta, telegrammi, rispondere al telefono ed al citofono, garantire l'accesso ai dipendenti nonche' ai tecnici degli impianti e dei servizi, altri adempimenti similari che non richiedono una applicazione assidua e continuativa).
3. 
Il servizio di disponibilita' non e' considerato servizio effettivo e, pertanto, al dipendente non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, ne' l'indennita' oraria per servizio ordinario notturno, prevista dall' art. 13 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 .
4. 
Per il medesimo servizio il custode non acquisisce il diritto all'indennita' di reperibilita' prevista dall' art. 38 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
5. 
Nelle sedi, in cui vi sono due custodi, il servizio di disponibilita' compresi i giorni festivi, e' svolto dal custode che effettua il servizio effettivo del 2° tipo, cosi' come previsto dall'art 3, lett. b).
Art. 7. 
Assenze brevi
1. 
In caso di malattia o di altro improvviso impedimento a presentarsi in servizio, il custode provvede comunque alla tempestiva apertura dell'edificio ed alla sorveglianza fino all'arrivo degli uscieri, tramite un familiare o persona da lui designata, secondo le disposizioni di cui all'art. 8.
2. 
I motivi dell'assenza sono comunicati ai responsabili di Servizio di cui al comma 1° dell'art. 6, in modo tempestivo e, comunque, non oltre le ore 8,30.
3. 
I suddetti responsabili di Servizio adottano i provvedimenti necessari per garantire, in caso di necessita', l'apertura e la chiusura della sede.
Art. 8. 
Sostituzione per assenze brevi
1. 
In caso di assenza di durata non superiore alla giornata il custode viene sostituito con le seguenti modalita':
a) 
durante il servizio effettivo, dall'altro custode nelle sedi ove sono presenti due custodi (in tal caso questi effettua l'orario previsto dall'art. 3 lett. a); da personale con funzioni di usciere negli altri casi;
b) 
durante il servizio di attesa, dall'altro custode nelle sedi ove sono presenti due custodi; negli altri casi, da un familiare o da altra persona il cui nominativo e' preventivamente comunicato all'Amministrazione per l'approvazione.
2. 
Nell'ipotesi di cui alla lett. a), ai sostituti competono i compensi per lavoro straordinario, se gli stessi hanno gia' completato l'orario giornaliero di servizio previsto; nell'ipotesi, di cui alla lett. b), ai sostituti non e' dovuto alcun indennizzo o corrispettivo.
3. 
I responsabili di Servizio di cui al comma 1° dell'art. 6 adottano i provvedimenti necessari per assicurare in caso di necessita', l'apertura e chiusura della sede.
Art. 9. 
Sostituzione per assenze prolungate
1. 
Salvo quanto stabilito all'art. 16, il custode viene sostituito, in caso di assenze di durata superiore alla giornata, come segue:
a) 
durante il servizio effettivo, nelle sedi ove sono presenti due custodi, dall'altro custode, il quale osservera' l'orario di cui all'art. 3, lett. a); nelle altre sedi, da personale con funzioni di usciere, che provvede in ogni caso, all'apertura e chiusura dello stabile;
b) 
durante il servizio di disponibilita', nelle sedi ove sono presenti due custodi, dall'altro custode; nelle altre sedi, il custode puo' allontanarsi dall'alloggio assegnato. I responsabili di Servizio in cui al comma 1° dell'art. 6 garantiscono, in caso di necessita', l'accesso ai locali a mezzo di personale posto in reperibilita', ai sensi dell' art. 38 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , al quale verranno corrisposti, in caso d'intervento i compensi per lavoro straordinario.
2. 
Durante le assenze, di cui al comma 1°, il custode e' tenuto a comunicare all'Amministrazione il proprio recapito.
Art. 10. 
Obblighi a carico del personale di sostituzione
1. 
Il custode risponde all'Amministrazione degli eventuali comportamenti posti in essere dal personale non regionale di sostituzione che determinano danni al patrimonio dell'Ente.
Art. 11. 
Divisa
1. 
Durante l'orario di servizio effettivo il custode e' tenuto ad indossare la divisa assegnata dall'Amministrazione ed a mantenerla in ordine ed in buone condizioni.
2. 
Per l'assegnazione della divisa e degli altri capi di vestiario si applicano le disposizioni regionali in materia.
Art. 12. 
Obblighi relativi all'alloggio di servizio
1. 
Il custode non ha facolta' di eseguire o far eseguire alcuna opera ne' interventi di straordinaria manutenzione all'interno o all'esterno dell'alloggio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
2. 
Nel caso di esecuzione di opere o interventi autorizzati, le spese sono a carico dell'Amministrazione Regionale.
3. 
Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del custode.
4. 
All'atto della concessione e della cessazione viene redatto verbale di constatazione dello stato dei locali, anche ai fini di accertare eventuali responsabilita' circa l'uso dei locali stessi.
5. 
L'Amministrazione puo' disporre, in qualunque momento, visite per constatare lo stato di conservazione dei locali.
Art. 13. 
Cessazione del rapporto d'impiego
1. 
Nel caso di cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o collocamento a riposo, il custode e' tenuto a lasciar libero l'alloggio in godimento entro tre mesi dalla data di cessazione.
2. 
In caso di decesso del dipendente il termine per i conviventi e' stabilito in sei mesi dalla data della morte.
3. 
Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di impiego e fino alla data del rilascio dell'alloggio, e' corrisposto all'Amministrazione, da parte dell'ex dipendente o dei suoi conviventi, un canone, stabilito ai sensi della legge 392/1978 , oltre al rimborso forfettario per le spese a carico dell'Amministrazione nella misura del 10% del canone stesso. In alternativa, il custode cessato dal servizio o, in caso di decesso, i suoi conviventi possono usufruire, nel periodo di cui sopra, gratuitamente dell'alloggio secondo le modalita' di cui all'art. 2, se garantiscono il servizio di disponibilita' di cui all art. 6.
4. 
Se il custode cessato dal servizio, od i suoi conviventi in caso di decesso, non garantiscono il servizio di disponibilita', di cui all'art. 6, i responsabili di Servizio di cui al comma 1. dell'art. 6, assicurano in caso di necessita', l'accesso ai locali a mezzo di personale posto in reperibilita', ai sensi dell' art. 38 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , al quale vengono corrisposti, in caso di intervento, i compensi per lavoro straordinario.
5. 
Durante il periodo predetto il servizio attivo, di cui all'art. 3 viene svolto da personale adibito a mansioni di usciere.
Art. 14. 
Riposo settimanale
1. 
Al custode spetta un giorno di riposo settimanale, che deve essere usufruito nei giorni in cui non e' previsto il servizio effettivo.
2. 
Per esigenze funzionali, l'Amministrazione puo' disporre la fruizione della giornata di riposo in uno dei giorni lavorativi della settimana.
3. 
Durante la giornata di riposo settimanale, nelle sedi ove sono presenti due custodi la disponibilita' e' garantita secondo le modalita', di cui al comma 5° dell'art. 6.
4. 
Nelle sedi in cui e' presente un solo custode, i responsabili di Servizio di cui al comma 1° dell'art 6, garantiscono, in caso di necessita', l'accesso ai locali a mezzo di personale posto in reperibilita', ai sensi dell' art, 38 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , al quale vengono corrisposti, in caso di intervento, i compensi per lavoro straordinario.
5. 
Per quanto concerne i giorni di festivita' infrasettimanali, si applicano le disposizioni previste per il giorno di riposo settimanale.
Art. 15. 
Congedi e permessi
1. 
Al custode spettano i congedi ordinari e straordinari nella misura prevista dalle leggi regionali.
2. 
Durante tali congedi il custode viene sostituito secondo le modalita' di cui all'art. 9.
3. 
Il custode puo' usufruire dei permessi brevi, dei permessi recupero e dei riposi compensativi esclusivamente nei periodi di servizio attivo, se vengono garantiti l'apertura della sede e la sorveglianza dell'accesso.
Art. 16. 
Determinazioni conseguenti ad assenze prolungate
1. 
Nel caso di congedi straordinari e di assenze a qualunque titolo che comportano la sospensione della retribuzione e del computo dell'anzianita' di servizio, il custode e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone di locazione determinato ai sensi della legge 392/78 , oltre ad un rimborso forfettario per le spese a carico dell'Amministrazione nella misura del 10% del canone stesso.
2. 
Alla sostituzione del custode nei periodi, di cui sopra, si provvede nei modi previsti all'art. 9.
Art. 17. 
Prestazioni straordinarie
1. 
Le eventuali prestazioni lavorative continuative durante l'orario di disponibilita' vengono, considerate servizio straordinario da retribuirsi secondo la vigente normativa.
2. 
Non danno diritto a compenso le prestazioni occasionali, di cui al comma 2° dell'art. 6.
Art. 18. 
Norma transitoria
1. 
Il personale che svolge, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le funzioni di custode continua a svolgere tali funzioni, indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita alla stessa data.
2. 
Al personale medesimo e' data facolta' se alla data di entrata in vigore del presente Regolamento riveste una qualifica funzionale superiore alla terza, di optare per l'immissione nelle funzioni proprie della qualifica posseduta. L'opzione comporta l'obbligo di lasciare libero l'alloggio di servizio a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni della qualifica rivestita.

Allegato A 

Disciplinare per la concessione di alloggio di servizio ai custodi degli immobili regionali

Il signor ...................................., nella sua qualita' di Presidente della Giunta Regionale, concede, per il servizio di custodia - in uso gratuito - al sig. ........................................, nato il ..........................., inquadrato nella ............qualifica funzionale, l'alloggio annesso a .................................sito in .........................................., via ............................, per l'abitazione propria e della famiglia.

Detto alloggio si compone di ........................... in condizioni di abitabilita' e di manutenzione come da allegato verbale di constatazione.

La concessione e' regolata dalle norme che seguono.

Articolo 1.

Per tutto quanto concerne lo stabile di cui assume la custodia, il sig. .............................. e' posto alle dirette dipendenze del responsabile del Settore Patrimonio e, per il Consiglio Regionale del responsabile del Settore Amministrazione, che hanno l'obbligo di vigilare sul suo operato.

Oltre ai compiti indicati nel Regolamento di custodia, che si richiama integralmente, il custode e' tenuto a comunicare immediatamente ai dirigenti sopra citati:

1) ogni avviso od intimazione delle pubbliche Autorita' riguardante lo stabile;

2) ogni guasto od irregolarita' che si verifica nello stabile, avendo cura di indicare i responsabili, ove possibile.

Egli deve, inoltre, quando tali incombenze non competono agli uscieri:

a) curare che nessuna persona, a lui sconosciuta, entri nello stabile. A detto fine si attiene scrupolosamente a tutte le disposizioni che gli vengono impartite dagli uffici competenti;

b) vietare la sosta nella guardiola di persone estranee ai servizi od allo stabile;

c) fornire indicazioni a chi accede all'edificio per giustificata necessita';

d) custodire le cose affidategli dall'Amministrazione Regionale, collocate nei locali comuni, quali piante, oggetti di decorazione, ecc., curandone la buona conservazione;

e) sorvegliare il regolare funzionamento dei servizi comuni quali ascensore, serramenti, acqua, ecc., informando immediatamente il funzionario competente in caso di anomalie.

Articolo 2.

La concessione dell'alloggio comporta l'uso gratuito del riscaldamento, del telefono per quanto concerne il canone, oltre ad un importo pari a ........................... scatti mensili, e dell'energia elettrica per quanto concerne il noleggio contatore, oltre ad un importo pari a ..................... kw mensili.

Le forniture di gas e acqua potabile sono, invece, a carico del sig. ..............................

E' parimenti, a carico del custode ogni tassa connessa all'utilizzo dell'alloggio.

Articolo 3.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facolta' di revocare al custode sig. ........................ l'affidamento del servizio e la connessa concessione gratuita dell'alloggio, in caso di modificazione delle condizioni che hanno determinato l'assegnazione iniziale.

In caso di revoca d'ufficio dell'affidamento del servizio, il sig. .............................. e' tenuto a lasciare - libero da persone e cose - l'alloggio concessogli in uso gratuito entro sei mesi dalla revoca dell'incarico.

Articolo 4.

Il sig. .................................... e' immesso nel servizio di custodia dal ........................ e da tale data assume gli obblighi relativi - secondo il presente disciplinare ed il Regolamento di custodia, che dichiara di ben conoscere - e s'impegna ad osservare le disposizioni che di volta in volta gli vengono impartite dal funzionario responsabile.

Il Custode .......................................

Il Presidente della Giunta Regionale .............................. .