Regolamento regionale n. 1 del 23 marzo 1990  ( Vigente )
"Norme e principi di attuazione della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 ".
(B.U. 28 marzo 1990, n. 13)

Art. 1. 
Criteri generali interpretativi
1. 
Nell'attuazione delle norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 , la Giunta Regionale ed il Presidente e/o l'Assessore delegato si atterranno, come momenti di riferimento in sede applicativa, ai principi organizzativi di cui ai commi seguenti.
2. 
Il principio della incompatibilita' della funzione regionale con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali e industriali - fatte salve le eccezioni di legge, da interpretarsi in senso restrittivo - dovra' costituire il criterio interpretativo generale, cui adeguare in ogni caso l'applicazione della legge.
3. 
Ricadendo nei casi di deroghe al divieto di cui sopra, previste dalle leggi, sono da evitare situazioni di conflitto di interessi (sia in atto che potenziali) con l'Amministrazione Regionale o con gli altri Enti di cui all'art. 1, comma terzo, della legge.
4. 
Le collaborazioni dei dipendenti regionali, autorizzate a favore di Enti pubblici o di interesse pubblico saranno disposte secondo rigidi criteri di professionalita' e di rotazione.
Art. 2. 
Criteri particolari
1. 
Nella individuazione delle designazioni da effettuare, ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla L.R. 10/1989 , la Giunta Regionale ed il Presidente o l'Assessore delegato dovranno tenere conto prioritariamente della professionalita' richiesta ed accertata.
2. 
Si dara' precedenza, a parita' di altre condizioni, a coloro che non abbiano avuto altre analoghe designazioni, nel rispetto dei limiti e criteri di turnazione che annualmente sono fissati dalla Giunta.
3. 
Ove non ostino altre ragioni, verra' altresi' tenuto conto della vicinanza del posto di lavoro del dipendente con il luogo di svolgimento della collaborazione.
Art. 3. 
Divieto di interferenze
1. 
Non potranno comunque essere autorizzate collaborazioni per i casi di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 3 della legge, quando il funzionario regionale abbia titolo, in relazione ai compiti di istituto ed alle funzioni assegnategli, ad intervenire nell'iter procedurale del provvedimento per la cui formazione e' richiesta la sua collaborazione.
Art. 4. 
Limiti massimi di collaborazioni esterne
1. 
Ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di collaborazioni di cui all'art. 3 lett. a), b), c) e d), della legge - il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente.
2. 
Entro i mesi di marzo e settembre di ciascun anno viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l'elenco degli incarichi, suddivisi nelle varie categorie, attribuiti nel corso dell'anno precedente, insieme ad una succinta relazione sulla gestione della legge.
Art. 5. 
Elenchi delle disponibilita'
1. 
Presso la Presidenza della Giunta Regionale sono organizzati e costantemente aggiornati gli elenchi dei dipendenti regionali che abbiano manifestato la loro disponibilita' ad accettare gli incarichi di collaborazione esterna di cui alla L.R. n. 10/1989 .
2. 
Gli elenchi sono articolati nelle categorie di collaborazione quali precisate dalle lett. a), b), c) e d), dell'art. 3 della legge.
Art. 6. 
Comunicazione dei compensi
1. 
In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 4°, della legge, la Regione, nel provvedimento autorizzativo della collaborazione esterna, richiamera' l'Ente destinatario all'obbligo di fare notizia ai competenti Servizi del Personale dell'Amministrazione Regionale delle somme erogate a titolo di compenso, indennita' e rimborsi spese per la collaborazione resa.