Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 1989  ( Vigente )
"Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , per l'attuazione della legge 29 ottobre 1987, n. 445 , concernente il finanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui allalegge 29 maggio 1982, n. 308 ".
(B.U. 05 aprile 1989, n. 14)

Art. 1. 
Presentazione delle domande
1. 
Il presente Regolamento disciplina le domande di contributo di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , a seguito del rifinanziamento della legge 308/82 , attuato con legge 445/87 , relative ad interventi intrapresi dopo il 27 dicembre 1984, data di scadenza fissata dal precedente Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , citata, per la presentazione delle domande di contributo.
2. 
Le domande di contributo di cui al comma precedente devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta Regionale con appositi atti deliberativi.
3. 
Le domande, redatte su appositi modelli diversificati per settori, devono essere inviate in triplice copia (di cui una affrancata con marca da bollo amministrativa ai sensi di legge), esclusivamente in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all'Energia, Servizio Energia Area Risparmio Energetico, via P. Amedeo 17, Torino.
4. 
Ogni plico deve contenere una sola domanda in triplice copia; per il rispetto dei termini di scadenza fara' fede la data del timbro di spedizione.
5. 
Le domande devono essere corredate da:
a) 
relazione tecnico-economica dell'intervento e relativo progetto sottoscritti da un tecnico iscritto ad un Albo di un Ordine o Collegio professionale competente per tipologia del progetto, che documentino dettagliatamente la corrispondenza dell'intervento alle finalita' ed ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 marzo 1984, n. 19 , che contengano le informazioni necessarie per consentire il controllo sulla conformita' delle opere eseguite rispetto a quelle dichiarate, che giustifichino i parametri riportati sulla relativa scheda tecnica ed indichino i tempi di durata e la manutenzione prevista per l'intervento;
b) 
scheda tecnica, corredata dagli allegati eventualmente richiesti alla scheda stessa; ogni intervento dovra' di norma essere illustrato da una o piu' schede mirate. E' ammesso l'uso delle schede tecniche aperte solo per gli interventi non previsti dalle schede mirate; in questo caso dovra' essere illustrata dettagliatamente la necessita' dell'impiego della scheda aperta rispetto a quella mirata ed a quale intervento previsto da una scheda mirata risulti assimilabile l'iniziativa proposta. Le schede tecniche "aperte" e "mirate" fanno parte della modulistica di cui all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento;
c) 
visura della C.C.I.A.A. con iscrizione del codice di attivita' (per le imprese o societa');
d) 
certificato di istruzione all'Albo delle imprese artigiane (solo per le imprese artigiane);
e) 
copia in carta semplice della deliberazione dell'assemblea del consorzio o del condominio attestante la decisione dell'intervento da parte della maggioranza delle quote di proprieta' (per consorzi e condomini);
f) 
dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile e dichiarazione di impegno del proprietario medesimo a non rimuovere le opere installate ammesse a contributo per la durata del contratto; copia del contratto da cui risulta la disponibilita' dell'immobile da parte del richiedente il contributo (per interventi su immobili in disponibilita' a titolo diverso da quello di proprieta');
g) 
documentazione di spesa dell'intervento proposto con riferimenti alle opere previste nella relazione tecnica (elenco delle fatture se l'intervento e' gia' stato realizzato, preventivo dettagliato di spesa, se l'intervento deve essere realizzato).
6. 
Tutti i documenti di cui al precedente comma devono essere prodotti in triplice copia.
7. 
Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per piu' interventi di risparmio energetico finanziabili ai sensi di un medesimo articolo della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e localizzati in uno stesso edificio o complesso di edifici attigui puo' presentare un'unica domanda corredata dalla relativa documentazione e dalle schede tecniche concernenti i singoli interventi.
8. 
Le domande di contributo che prevedono una spesa di investimento globale non superiore a trenta milioni di lire possono, se redatte su scheda tecnica mirata, non essere corredate da progetto e relazione tecnica.
9. 
Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed ai collaudi sono ammissibili a contributo se inglobate negli importi indicati nelle schede tecniche.
10. 
La spesa dichiarata nella domanda di contributo, deve essere depurata dell'importo della trattenuta I.V.A., non ammissibile a finanziamento.
Art. 2. 
Procedure per l'approvazione delle domande
1. 
L'Assessorato Regionale all'Energia effettua, in conformita' ai criteri definiti nel presente Regolamento, l'istruttoria amministrativa e tecnico-economica delle domande formalmente corrette, redigendo la graduatoria delle domande stesse in base alla quantita' di energia risparmiata per unita' di capitale investito, quale risulta dai dati contenuti nelle schede tecniche, verificando la possibilita' di avvalersi, in forma convenzionata, del centro E.N.E.A. di Saluggia.
2. 
Le domande di contributo non inviate entro i termini di scadenza stabiliti dalla Giunta Regionale o non conformi alle disposizioni della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e del presente Regolamento non vengono inserite in graduatoria. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete o riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica potranno essere inserite nella graduatoria, purche' regolarizzate entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande stesse.
3. 
Il Comitato Tecnico di cui all' art. 5 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , esprime, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il proprio parere sulla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e sulla congruita' dei dati dichiarati in domanda. In caso di parere negativo, esso deve essere adeguatamente motivato.
4. 
La Giunta Regionale, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , sentita la competente Commissione Consiliare, approva con propria deliberazione l'elenco, dei progetti ammessi a finanziamento e la relativa concessione di contributo.
5. 
L'erogazione del contributo e' effettuata a lavori ultimati, su presentazione della documentazione prevista dal successivo art. 5 e dopo eventuale verifica di conformita' dell'opera al progetto presentato, secondo le disposizioni di cui allo stesso art. 5 del presente Regolamento.
6. 
Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo stesso sara' computato sulla spesa documentata conservando la percentuale di contributo assegnata.
Art. 3. 
Domande di contributo di cui all' art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (edilizia)
1. 
I tipi di interventi ammessi sono quelli indicati al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e di cui alle schede tecniche da allegare alla domanda di contributo previste dal "Metodo di analisi tecnico economica delle domande di contributo" elaborato dall'E.N.E.A., di seguito definito "Metodo E.N.E.A. ". Per gli interventi non riconducibili alle schede mirate puo' essere utilizzata la scheda tecnica aperta, di cui al comma 5, lett. b, del precedente art. 1. Per quanto riguarda la coibentazione, gli interventi devono essere riferiti all'intero edificio e non possono essere concessi per costruzioni soggette alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 373 (edifici autorizzati per la costruzione e la ristrutturazione dopo l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge medesima).
2. 
Nel caso di interventi relativi ad edifici o complessi edilizi, residenziali, produttivi, o del terziario, di proprieta' pubblica o privata, a edifici scolastici, e a strutture sanitarie pubbliche, il limite di 15 milioni si intende come contributo massimo rispettivamente per ogni alloggio, sezione scolastica, o per ogni sezione di degenza, di specialita' o unita' ambulatoriale autonoma; nel caso in cui cio' non fosse possibile, i predetti edifici saranno convenzionalmente suddivisi in moduli dell'estensione di mq. 750 arrotondati per eccesso.
Art. 4. 
Domande di contributo per gli interventi di cui all' art. 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (agricoltura e industria)
1. 
I tipi di interventi ammessi sono quelli indicati dall' art. 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e di cui alle schede tecniche da allegare alle domande di contributo previste dal Metodo E.N.E.A.
2. 
Per gli interventi non riconducibili alle schede mirate puo' essere utilizzata la scheda tecnica aperta, come previsto al comma 5, lett. b, di cui al precedente art. 1.
3. 
Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di produzione di energia idroelettrica ricompresi nell'ambito di applicazione dell' art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
4. 
In attuazione della legge 29 ottobre 1987, n. 445 , i contributi di cui al presente articolo vengono concessi esclusivamente in conto capitale.
5. 
Per contributi di importo superiore a L. 50 milioni, possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera, garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative, emesse da Istituti ed accettate dalla Regione, nella misura massima dell'80% del contributo.
Art. 5. 
Verifica della corretta realizzazione delle opere
1. 
I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , devono dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere mediante la trasmissione all'Assessorato Regionale all'Energia della seguente documentazione:
a) 
certificazione relativa alla spesa sostenuta (copia delle fatture quietanzate e/o altra documentazione di spesa valida ai fini contabili);
b) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante gli oneri di spesa sostenuti, il loro riferimento all'intervento di risparmio energetico, l'elenco delle opere realizzate con l'indicazione della documentazione, di cui alla precedente lett. a), che a tali opere si riferisce, l'importo complessivo al netto di I.V.A.;
c) 
per contributi di importo superiore a L. 15 milioni; certificato di regolare esecuzione dell'opera conforme alla domanda presentata, firmata da un tecnico iscritto ad un Albo di un Ordine o Collegio professionale competente per la tipologia del progetto controfirmato dal beneficiario del contributo;
d) 
per contributi di importo inferiore od uguale a L. 15 milioni, dichiarazione del richiedente attestante la conformita' dell'opera realizzata alla domanda presentata;
e) 
dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per il medesimo intervento, contributi in conto capitale e/o in conto interesse previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato;
f) 
dichiarazione che, nei riguardi delle opere ammesse a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. 
Se il contributo concesso e' di importo superiore a L. 200 milioni, e' effettuato il collaudo dell'intervento, ad opera di tecnici nominati dalla Giunta Regionale; gli oneri relativi sono a carico del beneficiario del contributo.
3. 
Se il contributo concesso e' di importo inferiore od uguale a L. 200 milioni e' effettuata la verifica a campione, a cura del Servizio Regionale all'Energia, mediante apposito sopralluogo.
4. 
Non possono essere concessi contributi per interventi acquisiti mediante leasing se non dopo il pieno riscatto del bene.
Art. 6. 
Revoca o rinuncia del contributo
1. 
Il contributo e' revocato con deliberazione della Giunta Regionale in caso di:
a) 
inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti nonche' delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento;
b) 
mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della comunicazione da parte della Regione, della concessione del contributo;
c) 
mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione di cui sopra o mancato inizio dell'attivita' alla data prevista dell'entrata in funzione;
d) 
mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell'asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione degli impianti nel loro periodo di durata tecnica stabilita in:
1) 
20 anni per interventi edilizi;
2) 
12 anni per le macchine statiche;
3) 
7 anni per le macchine in movimento e collettori solari. La Regione si riserva la facolta' di verificare l'esistenza degli impianti e la loro efficienza relativamente ai periodi precedentemente definiti.
2. 
E' ammessa la proroga dei termini di cui al precedente comma 1, lett. b) e c) con provvedimento della Giunta Regionale solo per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del richiedente.
3. 
Qualora il beneficiario ammesso a contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato Regionale competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. 
Sono fatte salve le eventuali azioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 7. 
Funzionamento del Comitato Tecnico
1. 
Il Comitato Tecnico di cui all' art. 5 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 , e' convocato dal suo Presidente, oppure su richiesta di almeno 5 membri.
2. 
In caso di assenza del Presidente, il Comitato e' presieduto da un membro delegato dal Presidente.
3. 
Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Art. 8. 
Norme finali
1. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 .
2. 
La Regione si riserva il diritto di richiedere, ai soggetti ammessi a contributo, ulteriore documentazione probatoria.
3. 
La modulistica da utilizzare per la redazione delle domande di contributo e per la compilazione delle schede tecniche verra' definita dall'Assessorato Regionale all'Energia e sara' distribuita presso la sede regionale di via Principe Amedeo 17, Torino e presso le sedi regionali decentrate (ex Geni Civili). La C.C.I.A.A. e le Associazioni di categoria potranno collaborare, d'intesa con la Regione, per garantire una capillare distribuzione della modulistica medesima sul territorio regionale.
4. 
Gli interventi incentivati dall'ENEL e dalle Aziende Energetiche Municipali, nell'ambito di campagne promozionali di risparmio energetico, non sono esclusi dai contributi della L.R. n. 19/1984 purche' rispondano ai requisiti previsti dalla legge stessa e dal presente Regolamento attuativo.