Regolamento regionale n. 2 del 14 ottobre 1987  ( Vigente )
"Regolamento relativo all'utilizzo di collaboratori esterni di cui all'art. 30 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 ".
(B.U. 21 ottobre 1987, n. 42)

Sommario:            

Art. 1. 
 
Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, gli Enti possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza ( art. 30, L.R. 8/80 ).
 
L'attivazione di tali apporti esterni è ammessa esclusivamente sotto forma di collaborazioni professionali, escludendo ogni possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
 
Le collaborazioni professionali sono da ricercarsi all'interno delle seguenti categorie:
a) 
Università, Politecnico ed altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica;
b) 
apparati centrali o periferici delle pubbliche Amministrazioni;
c) 
società commerciali;
d) 
liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi Professionali o portatori di specifiche professionalità non riferibili ad Albi Professionali.
 
La collaborazione professionale prestata da dipendenti di Enti di cui al punto a) e b) può essere regolata da convenzione con l'Ente o da incarico diretto con la persona stessa: in questo caso il dipendente deve essere autorizzato da parte dell'Ente di appartenenza a svolgere l'incarico.
 
La collaborazione professionale richiesta a società commerciale e svolta attraverso dipendenti della stessa, è ammissibile nel solo caso di attinenza tra le attività contenute nell'oggetto sociale dell'impresa e i contenuti didattici del progetto formativo interessato.
 
Le prestazioni professionali richieste a liberi professionisti di cui al punto d) sono ammesse esclusivamente in relazione alla compatibilità tra la categoria professionale di appartenenza e la materia oggetto dell'incarico.
 
Infine, qualora non sia possibile reperire personale idoneo nell'ambito delle categorie predette, si potranno attivare collaborazioni professionali anche con singoli soggetti, a condizione che venga dimostrato, da parte dell'Ente di formazione, di aver esperito ogni possibile ricerca nelle predette categorie e acquisendo ai propri atti ogni documentazione comprovante l'effettiva professionalità della persona incaricata.
 
Ai fini dell'attivazione delle collaborazioni esterne come sopra precisato, l'Ente è tenuto evidenziare nel bilancio di previsione il monte ore complessivo di docenza che intende svolgere attraverso collaborazioni professionali ed il corrispondente onere complessivo previsto.
 
Al fine di favorire l'apporto di competenze esterne specifiche anche nell'ambito delle attività di programmazione didattica e di innovazione nella gestione degli aspetti amministrativi, la Regione valuterà i progetti che gli Enti vorranno presentare, qualora contengano sicuri effetti di ricaduta sul sistema formativo.
 
Contestualmente al bilancio di previsione l'Ente presenterà un quadro analitico delle esigenze. conseguenti alla programmazione didattica, di tali apporti esterni, sul quale sia stato acquisito il parere del Collegio dei docenti.
 
Le spese sostenute dagli Enti di Formazione Professionale, relative alle collaborazioni professionali richieste, saranno riconosciute in sede di verifica contabile soltanto se assunte nel pieno rispetto della legislazione vigente, nonchè della normativa regionale e degli accordi sottoscritti tra la Regione, gli Enti di Formazione Professionale e le OO.SS..
 
Ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 30 della L.R. 8/80 vengono definiti, per l'anno formativo 1987/88, i seguenti limiti massimi di spesa, per la remunerazione della collaborazione di cui sopra, riconoscibili in sede di rendicontazione finale:
 
- per le prestazioni rese dai soggetti di cui al punto a) L. 90.000 + I.V.A. orarie;
 
- per le prestazioni rese dai soggetti di cui al punto b), c) e d) L. 60.000 + I.V.A. orarie.
 
Tale spesa dovrà comunque rientrare nel limite di finanziamento determinato dal prodotto delle ore di collaborazioni professionali che si intendono attivare per il parametro di L. 36.500 per i corsi di 1° livello e di L. 50.000 per i corsi di 2° livello, a cui è possibile aggiungere le eventuali economie derivanti dall'ottimizzazione delle risorse relative all'utilizzo di personale impegnato nelle attività didattiche e/o amministrative.