Regolamento regionale n. 1 del 10 giugno 1987  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43 : 'Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici '".
(B.U. 17 giugno 1987, n. 24)

Art. 1. 
 
Nella definizione di animali esotici, di cui all' art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43 , non sono inclusi tutti gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi.
 
Rientrano a pieno titolo nella definizione mammiferi, uccelli e rettili:
a) 
delle specie comprese negli Allegati della convenzione internazionale di Washington approvata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ;
b) 
delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei paesi di origine, delle quali non esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattivita' in numero limitato nel territorio nazionale.
Art. 2. 
 
Le domande di autorizzazione alla detenzione di animali esotici e di autorizzazione al commercio ed allevamento di animali esotici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, conformi agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, devono essere inoltrate al Servizio Veterinario della U.S.S.L. territorialmente competente. Il Servizio Veterinario provvede ad accertare la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, ad eseguire gli accertamenti della fase istruttoria ed a trasmetterla al Sindaco con proprio motivato parere.
 
La pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, deve essere inoltrata per il nulla osta alla Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge.
 
Le domande di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, per gli animali esotici gia' detenuti, devono essere presentate entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 3. 
 
Coloro che esercitano il commercio e l'allevamento degli animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato 3 del presente regolamento.
 
Per allevamento si intende l'attivita' volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.
 
La regolare tenuta del registro di carico e scarico viene periodicamente verificata nel corso degli interventi di vigilanza veterinaria.
Art. 4. 
 
La fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale e' effettuata dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. competente per territorio.
 
La Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge, รจ istituita con deliberazione della Giunta Regionale ed e' convocata periodicamente per l'esame delle pratiche di autorizzazione relative a ciascun quadrante della Regione.
 
La Commissione Regionale puo' disporre ulteriori accertamenti ad integrazione della fase istruttoria, nonche' prescrivere gli interventi idonei per l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale.
Art. 5. 
 
Le spese per gli accertamenti per il rilascio delle autorizzazioni e per gli interventi per l'identificazione degli animali sono a carico degli interessati, secondo tariffe fissate dalle UU.SS.SS.LL., sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.
Art. 6. 
 
Il Servizio Veterinario regionale organizza e dispone la vigilanza sui circhi equestri che sostano nel territorio regionale. La vigilanza e' effettuata dai Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti.