Regolamento regionale n. 2 del 20 febbraio 1986  ( Vigente )
"Schema tipo di regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con autovettura per trasporto di persone (Taxi)".
(B.U. 19 marzo 1986, n. 11)

Sommario:            

Art. 1. 
Disciplina del servizio
 
Per servizio pubblico da piazza si intende quello che viene effettuato ad integrazione del trasporto pubblico collettivo da titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e viene esercitato con autovetture munite di "Carta di circolazione" per tale servizio, ed immatricolati in conformita' all'art. 58, VI comma del Testo Unico n. 393 del 15 giugno 1959.
 
Il servizio pubblico da piazza con autovettura, nell'ambito del territorio del Comune è disciplinato:
a) 
dagli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933, tenuti in vigore dall'art. 145, II comma del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959;
b) 
dall'art. 57, I comma, punto 2°, lettera a - del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959;
c) 
dal T.U. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 240 del 30 giugno 1959;
d) 
dall'art. 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931;
f) 
dalle disposizioni del presente regolamento redatto secondo lo schema approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. in data ;
 
Il Comune non assume responsabilita' alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.
 
Il servizio si attua in funzione pubblica:
a) 
con tariffe tassametriche fissate dalla Giunta municipale secondo quanto stabilito al successivo art. 24;
b) 
con partenza dai posti di stazionamento, a disposizione del pubblico, stabiliti dalla Autorita' comunale secondo quanto determinato al successivo art. 3 e su chiamata;
c) 
negli orari stabiliti secondo quanto richiamato agli artt. 6 e 7.
Art. 2. 
Determinazione del numero, tipo e caratteristiche delle autovetture
 
Il numero delle autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza è stabilito in linea di massima sulla base del rapporto di un taxi in servizio ogni mille abitanti della citta', salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di determinare un rapporto diverso, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, riconosciute a livello nazionale tenuto conto:
a) 
l'entita' della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
b) 
la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla piu' vicina stazione ferroviaria, nonche' la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
c) 
l'entita', la frequenza e la finalita' dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa nonche' autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
d) 
le attivita' turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone viciniori.
 
E' facolta' dell'Amministrazione comunale dettare prescrizioni per quanto concerne le caratteristiche delle autovetture meglio corrispondenti alle esigenze del servizio stesso, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria e della Regione Piemonte.
 
Tali caratteristiche non devono essere in contrasto non quelle previste dal Codice della Strada.
 
Le prescrizioni di cui sopra sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale e sottoposte all'approvazione della Regione.
Art. 3. 
Luogo di stazionamento
 
Il Sindaco, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria, determina i luoghi della citta' dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
 
Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
 
La scelta dei posteggi nei luoghi a cio' destinati è libera ai concessionari, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
 
Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilita', possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o piu' stazioni e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
Art. 4. 
Stazionamento delle autovetture
 
In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo cosi' stabilito anche l'ordine di successione.
Art. 5. 
Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo
 
Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc.
 
In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani e dagli agenti di P.S., secondo l'ordine di arrivo.
Art. 6. 
Determinazione orario e turni
 
L'orario e i turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le Organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.
 
Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione della Autorita' comunale.
 
In difetto di tali accordi, i turni di servizio sono fissati con ordinanza della stessa Autorita' comunale.
 
L'orario di servizio scelto da ciascun titolare o conducente dovra' essere reso obbligatoriamente pubblico, mediante esposizione dello strumento o mezzo indicativo stabilito dalla Commissione di cui all'art. 9.
 
Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato.
Art. 7. 
Fuori turno
 
Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:
a) 
è scaduto il termine del turno di servizio;
b) 
avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) 
vengano ritirate, durante il servizio, le licenze comunali di esercizio.
 
Gli autoveicoli fuori-turno devono segnalare con idonei mezzi il "fuori servizio".
 
Quando l'autoveicolo e' fuori turno non puo' fare nessuna corsa per servizio da chiunque richiesta, esclusi i casi richiesti dagli incaricati di sorveglianza, da agenti della forza pubblica, per il trasporto di persone ferite e colte da malore nelle strade.
 
Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purche' non si trasportino persone.
 
Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purche' al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.
Art. 8. 
Sorveglianza sul servizio
 
La sorveglianza sul servizio delle autovetture da piazza e' affidata ai funzionari dei competenti Uffici comunali e regionali muniti di apposita tessera di riconoscimento nonche' dai Vigili Urbani.
Art. 9. 
Commissione comunale consultiva
 
E' istituita una Commissione comunale consultiva che dovra' essere sentita su tutte le questioni inerenti al presente regolamento, composta da almeno 3 rappresentanti dell'Amministrazione comunale e da almeno 2 rappresentanti delle OO.SS. di categoria del settore.
Art. 10. 
Licenza comunale di esercizio
 
Per esercitare il servizio pubblico di autoveicoli da piazza occorre il possesso della licenza comunale di esercizio.
 
La licenza suddetta e' rilasciata dal Sindaco in esecuzione di deliberazione approvata dal Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 e in base all'art. 2 per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.
Art. 11. 
Condizioni per il rilascio della licenza
 
Chi intende ottenere la licenza comunale di esercizio per autovetture in servizio pubblico da piazza deve presentare domanda, in bollo diretta al Sindaco nei termini di volta in volta stabiliti.
 
La domanda dovra' contenere le complete generalita' del richiedente, il proprio domicilio e la dichiarazione degli eventuali procedimenti penali in corso.
 
La domanda dovra' essere corredata, dai seguenti documenti:
 
1) certificato di residenza nel Comune. In caso di particolari necessita' opportunamente documentate, trascorso un anno dal rilascio, i titolari di licenza potranno richiedere il trasferimento della residenza in un altro Comune; su tale richiesta esprimera' parere, previa opportuna verifica, la commissione consultiva di cui all'art. 9;
 
2) patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico prescritta dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , art. 80 e certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
 
3) certificato di cittadinanza italiana;
 
4) certificato generale del casellario giudiziale;
 
5) dichiarazione medica di sana e robusta costituzione fisica e di non essere affetto da malattie contagiose;
 
6) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'art. 12 del presente Regolamento.
 
L'interessato puo' sostituire le certificazioni cui ai punti 1, 5 e 6 con dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' a norma dell' art. 2 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 .
 
Il rilascio della licenza inoltre e' subordinato:
a) 
alla presentazione del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del Testo Unico delle leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931;
b) 
all'esito favorevole di un colloquio del richiedente con la Commissione di cui all'art. 9 o di apposita Commissione giudicatrice nominata dal C.C. durante il quale dovra' dimostrare di conoscere la topografia, la toponomastica e le caratteristiche tipiche del centro abitato, le tariffe in vigore, le disposizioni del presente Regolamento;
c) 
alla presentazione di una dichiarazione d'impegno ad abbandonare ogni altra attivita' lavorativa e ogni attivita' produttiva di reddito in proprio o per conto terzi.
Art. 12. 
Titoli preferenziali
 
Per l'assegnazione delle licenze di esercizio l'Amministrazione comunale potra' fissare titoli preferenziali, assegnando relativo apposito punteggio, per la formazione delle graduatorie.
Art. 13. 
Impedimenti ad ottenere la licenza
 
Non potranno ottenere la licenza:
a) 
coloro che abbiano superato il limite di eta' di anni 60 alla data della presentazione della domanda;
b) 
coloro che siano gia' titolari di licenze rilasciate da qualsiasi Comune e, limitatamente alle nuove concessioni, coloro che siano stati titolari di analoga licenza rilasciata dal Comune stesso;
c) 
coloro che abbiano svolto accertato esercizio abusivo di guida di autovetture in servizio pubblico da piazza senza licenza comunale;
d) 
coloro che siano stati condannati, senza che sia intervenuta riabilitazione, per reati indicati ai punti 7) e 8) dell'art. 8 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche, o a pene restrittive della liberta' personale per una durata complessiva superiore ad anni tre per reati non colposi;
e) 
gli interdetti dai pubblici uffici e da professioni od arti e coloro che siano sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , per tutto il periodo di durata della pena accessoria o della misura di prevenzione ove questa abbia un termine e fino ad un anno dall'irrogazione ove invece la stessa sia senza termine;
f) 
coloro che esercitano attivita' produttive di reddito in proprio o per conto di terzi;
g) 
coloro che risultino affetti da malattie infettive, o da imperfezioni pregiudizievoli al buon svolgimento del servizio da accertarsi a mezzo di visita medica da parte del competente organo sanitario.
Art. 14. 
Inizio del Servizio
 
Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza.
 
Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido documentato motivo, il Sindaco dispone la decadenza della licenza.
 
Il termine sopra indicato potra', a motivata richiesta, essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
 
Prima di iniziare il servizio, l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare di idonea autovettura immatricolata quale auto-pubblica da piazza al pubblico registro automobilistico di Torino e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione di avere stipulato il contratto di assicurazione per l'autovettura stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
 
Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dagli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione comunale.
 
Esperite le predette formalita', al concessionario viene rilasciata la licenza di esercizio, nella quale sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.
 
Detto documento deve sempre essere sempre portato sull'autovettura ed esibito a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali.
 
Il documento stesso dovra' essere restituito al Comune, al cessare, per qualunque causa, della licenza, nonche' per la durata del periodo di sospensione della stessa.
Art. 15. 
Durata della licenza
 
La licenza comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo, fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potra' essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dagli artt. 20 (parziale ritiro della licenza), 44 (sospensione della licenza), 45 (revoca della licenza), 43(decadenza della licenza). Il titolare ha pero' l'obbligo di presentarla entro il mese di gennaio al visto di controllo del competente Ufficio comunale, per il controllo annuale, unitamente ai necessari documenti che verranno richiesti dal Sindaco, ed ha l'obbligo di ritirarla entro il 31 marzo stesso anno.
Art. 16. 
Assenze - Sostituzioni nella guida
 
Il titolare della licenza che abbia necessita' di sospendere il servizio, anche per un solo giorno, deve informare il Comune entro il giorno successivo alla data di inizio, mediante comunicazione scritta, indicando il motivo e l'esatta durata dell'assenza.
 
Il titolare stesso puo' farsi sostituire nella guida da un familiare nei seguenti casi:
a) 
quando per motivi di salute o invalidita' accertati dal competente organo sanitario non sia temporaneamente in grado di espletare personalmente il servizio, l'eventuale impedimento fisico per cui il titolare sia impossibilitato a produrre la documentazione prescritta, deve essere documentato mediante certificazione medica ed il Comune si riserva di verificarne la fondatezza;
b) 
quando, per invalidita' permanente non sia piu' in grado di espletare personalmente il servizio; l'invalidita' deve risultare da certificazione dell'organo sanitario competente;
c) 
durante il periodo nel quale presti servizio militare obbligatorio o altro servizio sostitutivo per legge, nonche' durante eventuali richiami per aggiornamenti;
d) 
durante il periodo di richiamo alle armi per mobilitazione;
e) 
durante il periodo di sospensione cautelativa temporanea della patente di guida;
f) 
durante il periodo di maternita' e fino ad un anno dopo il parto, nonche' fino al compimento del terzo anno di eta' del figlio per malattia di questo;
g) 
nei casi previsti dai commi 4° e 5° punto 4 dell'art. 19 e dell'art. 18.
 
Il coniuge superstite, che non sia in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attivita', ha facolta' di avvalersi del sostituto famigliare.
Art. 17. 
Sostituto famigliare
 
Il titolare puo' avvalersi, per la sostituzione nella guida dell'autovettura nei casi di cui all'art. 16, della collaborazione del coniuge, e di norma, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il secondo grado.
 
Il sostituto famigliare deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, per il titolare di licenza, all'art. 6, punti 2), 3), 7) non essendo incorso in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 13 ad eccezione dell'eta', ed avere sostenuto il colloquio di idoneita' professionale previsto alla lettera b) dell'art. 11.
 
E' inoltre tenuto all'osservanza e soggetto alle conseguenze di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento riguardanti il servizio.
 
Il titolare della licenza puo' preventivamente comunicare al competente ufficio comunale, per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, i nominativi di non piu' di due persone classificabili sostituti famigliari; in caso di concreta necessita' di utilizzo deve comunicare al Comune il nominativo del famigliare di cui intende avvalersi.
 
Il Sindaco, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al precedente e al presente articolo, autorizza la sostituzione con specifico provvedimento.
 
La sostituzione non fa mutare anzianita' di nessun genere a favore del familiare e non gli attribuisce alcun titolo agli effetti del rilascio della licenza di esercizio.
 
La sostituzione famigliare si svolge sotto la solidale responsabilita' del titolare della licenza e del sostituto, anche per quanto attiene alla regolarita' e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 18. 
Sospensione temporanea del servizio
 
Per mandato politico o amministrativo, l'interessato potra' sospendere il servizio sino al termine del mandato stesso ed ha diritto ad essere sostituito alla guida ( legge 12 dicembre 1966, n. 1078 ).
Art. 19. 
Trasferibilita' della licenza
 
La licenza di esercizio e' strettamente riservata alla persona fisica del titolare.
 
Questi non potra' trasferirla ad altri, in nessuna forma e a nessun titolo, pena la revoca della licenza stessa.
 
Il Comune si riserva di consentire il trasferimento della licenza nei seguenti casi, volta per volta valutati dalla Commissione di cui all'art. 9:
 
1) quando il titolare per menomazioni delle facolta' fisiche sia soggetto al ritiro della patente di abilitazione alla guida o, comunque, per grave malattia accertata dall'Ufficio sanitario, non sia piu' in grado di esercitare personalmente la concessione;
 
2) quando il concessionario debba rispondere a chiamata alle armi per mobilitazione;
 
3) quando il concessionario abbia compiuto 10 anni di attivita' continua o abbia superato l'eta' di anni 60;
 
4) in caso di morte del titolare il Comune potra' autorizzare il trasferimento della licenza, purche' richiesto entro sei mesi dalla data del decesso, nell'ordine, a uno dei seguenti aventi titolo, che sia in possesso dei prescritti requisiti (artt. 11 e 13):
a) 
il coniuge superstite;
b) 
un discendente o un ascendente diretti.
 
E' facolta' dell'avente titolo per appartenenza a una delle sopra indicate categorie chiedere che la licenza venga trasferita ad altra persona da lui specificatamente designata ed in possesso dei requisiti prescritti che, in tale caso, non devono necessariamente fare capo anche all'avente titolo.
 
In caso di pluralita' di aventi diritto indicati alla lettera b), la licenza sara' rilasciata ad uno di essi, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, ovvero ad altra persona da essi concordemente designata.
 
L'avente titolo che, pur avendo compiuto la maggiore eta' non abbia ancora raggiunto l'eta' prescritta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale e sia in possesso di tutti i restanti requisiti, puo' richiedere il rilascio della licenza con eventuale autorizzazione al ricorso alla sostituzione familiare sino alla data di conseguimento del certificato di abilitazione professionale. Qualora detto certificato non sia stato conseguito entro un anno dal compimento dell'eta' prescritta, la licenza concessa sotto condizione sara' considerata decaduta, salvo proroga concessa su motivata richiesta.
 
L'esercente la potesta' dei genitori o il tutore di un avente titolo minorenne potra' richiedere, anche se sprovvisto dei necessari requisiti, il rilascio di una licenza provvisoria a suo nome, con eventuale autorizzazione al ricorso alla sostituzione familiare, valida sino al 365° giorno successivo al raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'avente diritto; quest'ultimo potra', entro tale termine, chiedere la voltura a suo nome della licenza sotto la normativa del precedente comma o designare altra persona cui la licenza dovra' essere definitivamente trasferita.
 
Ai fini indicati dai due commi precedenti la qualita' di sostituto familiare potra' essere riferita sia al titolare della licenza deceduto che al suo avente causa, nel caso di ammissione dell'utilizzo del sostituto familiare, il colloquio di idoneita' dovra' essere sostenuto da quest'ultimo.
Art. 20. 
Parziale ritiro delle licenze
 
Le licenze comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalita' e per il numero da stabilirsi dalla Amministrazione comunale quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.
 
Nel caso che si verifichi la necessita' di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sara' attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.
Art. 21. 
Verifica e revisione degli autoveicoli
 
Gli autoveicoli sono sottoposti prima dell'ammissione al servizio e comunque, su disposizione del Sindaco anche a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza, a verifica da parte di una Commissione composta da:
 
- il Sindaco o suo delegato;
 
- n. 2 incaricati del Comune;
 
-n. 2 rappresentanti di categoria prescelti tra le Organizzazioni Sindacali di categoria riconosciute a livello nazionale.
 
Tali verifiche non possono comportare gli accertamenti di carattere tecnico, riservati per legge all'Ispettorato della Motorizzazione Civile da effettuare con la partecipazione della Regione Piemonte.
 
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che una autovettura non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione, dovra' informare il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, ai sensi di legge, da inviarsi altresi' alla Regione Piemonte.
 
Ove invece l'autovettura non corrisponda al dovuto stato di conservazione e di decoro, si procedera' alla sospensione ed al temporaneo ritiro della licenza comunale. Qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza od alla sostituzione dell'autovettura stessa entro un termine non superiore a due mesi, incorrera' nel provvedimento di revoca.
Art. 22. 
Sostituzione degli autoveicoli
 
Non sono consentite sostituzioni sia definitive che temporanee di autoveicoli senza autorizzazione preventiva del Sindaco d'intesa con la Commissione di cui al precedente art. 9.
Art. 23. 
Targa e numero d'ordine
 
Le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, debbono essere munite, oltre che della targa prescritta dalle leggi, di altra targa portante la scritta in nero "servizio pubblico" ed il numero d'ordine progressivo assegnato dall'Autorita' comunale; tale targa deve applicarsi all'esterno, in conformita' di quanto disposto dalle norme di legge e deve ripetersi in modo appariscente nell'interno delle vetture, secondo apposito modello.
 
Le autovetture debbono altresi' avere l'equipaggiamento completo prescritto dalle norme di legge e regolamento (artt. 227 e 320, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e art. 105, T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740).
Art. 24. 
Tariffe
 
Le tariffe e le condizioni di trasporto per il servizio pubblico da piazza sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale da sottoporsi all'approvazione della Autorita' regionale.
 
I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo ben visibile, nell'interno dell'autovettura le tariffe e le condizioni di trasporto ( art. 105 del R.D. n. 1740 dell'8 dicembre 1933 ).
Art. 25. 
Tassametro
 
Ogni autovettura deve essere munita di tassametro collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilita' delle registrazioni.
 
Il dispositivo puo' prevedere, oltre alla tariffa base, una o piu' posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'articolo precedente. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovra' essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovra' essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
 
La presenza di dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento con o senza visualizzazione della somma registrata, e' subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
 
La messa in funzione di tariffe diverse da quella di base dovra' essere segnalata dall'accensione di un dispositivo a luce verde sito in posizione compresa nel terzo centrale sul cruscotto, in modo da garantirne la visibilita' al passeggero e all'esterno della vettura.
 
Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente Ufficio comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarita' di funzionamento, provvede alla piombatura.
 
In caso di necessita' di procedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi della autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente e' tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio competente e a non effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
 
Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformita' con la suestesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto dei successivi artt. 44 e 45 fatte salve responsabilita' di altra natura.
Art. 26. 
Tassametro guasto
 
In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
 
Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.
 
Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' noleggiato, il conducente dovra' condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
Art. 27. 
Reclami
 
Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti nell'interno dell'autovettura dovra' essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta, come da modello depositato presso il Comune.
Art. 28. 
Obbligatorietà del servizio - Itinerari
 
Il servizio pubblico da piazza e' obbligatorio, alle condizioni stabilite dalla tariffa per tutte indistintamente le vie, corsi, piazze e strade anche collinari, nell'ambito del territorio del Comune.
 
E' vietato esercitare con autoveicoli adibiti a servizio pubblico da piazza servizi particolari od a carattere continuativo concordati con clienti o ad itinerari fissi.
 
I conducenti, se non ricevono diverso ordine dall'utente debbono seguire il percorso piu' breve per recarsi alla destinazione richiesta.
Art. 29. 
Sospensione della corsa
 
Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.
Art. 30. 
Disposizione dell'autoveicolo noleggiato
 
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro inserito.
 
Non puo' in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Art. 31. 
Responsabilita' nell'esercizio
 
Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o concessione a rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' del Comune concedente.
 
Nei casi in cui sia stata consentita la sostituzione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilita' personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.
Art. 32. 
Diritto al servizio
 
Le autovetture da piazza, sia quando sono sul luogo di ordinario stazionamento, sia quando stazionano non comandate all'uscita di teatri, caffe', ecc. o presso le stazioni ferroviarie, o quando transitano con tassametro sul "libero", sono considerate disponibili ed i conducenti devono servire immediatamente chi li richieda.
 
In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti municipali o da altri agenti della forza pubblica, ne' possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.
 
I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
Art. 33. 
Autovetture fuori servizio
 
Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione, salvo i casi di cui all'art. 32, 2° comma.
 
Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verra' indicato dalla Commissione di cui all'art. 21.
Art. 34. 
Utenti dell'autovettura
 
Sulle autovetture in servizio pubblico non debbono salire altre persone all'infuori dell'utente delle persone che lo accompagnano o che da questi sono chiamate lungo il percorso.
Art. 35. 
Bagagli
 
I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell'utente che non presentano pericolo di deterioramento dell'autovettura.
 
Per ogni collo previsto dalla tariffa, il conducente ha diritto di esigere la somma indicata dalla tariffa stessa.
Art. 36. 
Danni
 
Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.
Art. 37. 
Prezzo del servizio e diritto al pagamento
 
Il prezzo del servizio e' quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
 
Se il tassametro non e' stato messo in funzione, l'utente e' tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.
 
Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potra' esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
 
I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendano all'entrata di fabbricati i quali abbiano notoriamente piu' uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non e' consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata dal tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.
 
In caso di guasto del tassametro il conducente dovra' condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.
Art. 38. 
Oggetti dimenticati
 
Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandosi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti presso la civica Ripartizione Polizia o di una sezione territoriale dei Vigili Urbani.
Art. 39. 
Applicazione della tariffa
 
Il conducente non puo' pretendere, ne' a titolo di mancia ne' per alcun altro motivo, una somma maggiore di quella risultante dal tassametro e dalla tariffa.
Art. 40. 
Obblighi per i conducenti degli autoveicoli
 
I conducenti degli autoveicoli nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
 
In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) 
conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) 
segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
c) 
presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 21 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) 
rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto, secondo quanto e' previsto dal presente regolamento;
e) 
curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
f) 
attenersi durante la sosta al posteggio alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture in ciascun posteggio ed inoltre:
1) 
allinearsi dietro ad altro autoveicolo nell'ordine di arrivo;
2) 
fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio ogni qualvolta, in seguito alla partenza di altre vetture, cio' sia necessario;
3) 
non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo il caso di assenza dei rispettivi autisti;
4) 
non abbandonare la vettura;
5) 
rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta all'autista primo di posto;
6) 
non lavare la vettura;
g) 
compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
h) 
visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo;
i) 
tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.
Art. 41. 
Atti vietati ai titolari ed ai conducenti
 
Ai conducenti degli autoveicoli e' fatto divieto di:
a) 
fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
b) 
esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
c) 
far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata anche durante i periodi di sosta; tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Sindaco;
d) 
negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
e) 
portare animali proprii nell'autoveicolo;
f) 
deviare, di loro iniziativa, dal cammino piu' breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
g) 
chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. 24, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
h) 
fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
i) 
abbandonare la vettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate;
l) 
sdraiarsi sull'autovettura;
m) 
fumare o mangiare durante la corsa;
n) 
consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
o) 
adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
p) 
fare servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
q) 
eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
r) 
stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facolta' prevista dall'art. 5.
Art. 42. 
Atti vietati agli utenti del servizio
 
E' vietato agli utenti del servizio delle autovetture da piazza:
 
1) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
 
2) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 
3) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 
4) distribuire oggetti a scopo di pubblicita' o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.
 
Salva la responsabilita' civile, a sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente, dara' diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.
Art. 43. 
Decadenza della licenza comunale di esercizio
 
La licenza comunale di esercizio decade, oltre che nel caso di mancato inizio dell'attivita', previsto dall'art. 14, e nel caso previsto dal 4° comma, punto 4 dell'art. 19 in seguito a:
a) 
rinuncia da parte del titolare;
b) 
morte del titolare, quando non si faccia luogo al trasferimento ai sensi dell'art. 19;
c) 
perdita da parte del titolare di uno dei requisiti prescritti dall'art. 11, fatta salva, se del caso, l'applicazione delle norme dell'art. 19;
d) 
sopravvenienza, nei confronti del titolare, di una delle cause ostative o impedimenti previsti dall'art. 13;
e) 
mancato rinnovo entro i termini stabiliti dall'art. 15 salvo giustificato motivo.
 
La decadenza della licenza viene disposta dal Sindaco, in applicazione di conforme deliberazione adottata dal Consiglio comunale.
Art. 44. 
Sospensione della licenza d'esercizio
 
La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nei casi di infrazioni di minore gravita' per i quali non si dia luogo all'applicazione del provvedimento di revoca.
 
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.
Art. 45. 
Revoca della licenza di esercizio
 
La licenza di esercizio puo' essere revocata dall'Amministrazione comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.
 
La revoca viene disposta nei seguenti casi:
a) 
quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b) 
quando il titolare si faccia sostituire nella guida della autovettura da persona sprovvista di licenza di conducente oppure quando la sostituzione avvenga al di fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 16;
c) 
quando nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con l'autovettura in cattivo stato di manutenzione;
d) 
quando ricorra la responsabilita' del titolare nel mancato rispetto delle tariffe, nonche' per manomissione del tassametro o per la adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del medesimo;
e) 
quando il titolare sia condannato per aver violato direttamente o favorito la violazione delle norme doganali o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
f) 
quando il titolare sia stato assoggettato a tre sospensioni della licenza nel periodo di un anno oppure a ripetute sospensioni per un tempo complessivo superiore a 50 giorni, nel periodo di cinque anni;
g) 
quando il titolare abbia commesso o favorito in servizio atti contrari alla decenza;
h) 
quando risulti che il titolare abbia trasferito il domicilio in altro Comune o intrapreso altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
i) 
quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della liberta' personale;
l) 
per qualsiasi altra grave irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
Art. 46. 
Sanzioni
 
Le infrazioni al presente regolamento sono punite a termini della legge comunale e provinciale, salvo le azioni penali ed il diritto dell'Autorita' comunale, previa contestazione degli addebiti, di revocare la licenza di esercizio o di sospendere la validita' secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
 
La revoca e' deliberata dal Consiglio comunale, la sospensione e' disposta dal Sindaco; i provvedimenti di sospensione per periodi superiori a cinque giorni e di revoca sono adottati sentita la Commissione di cui all'art. 9.
Art. 47. 
Ritiro temporaneo delle licenze
 
In caso di interruzione temporanea del servizio, le licenze di esercizio e quelle di conducente sono ritirate dal Sindaco.
Art. 48. 
Sindacato regionale
 
Le deliberazioni del Consiglio comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza nonche' quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate dall'art. 1, che si avvarra' del parere dell'apposita Commissione consultiva istituita con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 49. 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni dei D.P.R 15 giugno 1959, n. 393 e 30 giugno 1959, n. 420, del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 e loro varianti, modifiche e aggiunte successive, della legge comunale e provinciale e suo regolamento, nonche' delle altre leggi e degli altri Regolamenti in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.
 
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere vigore le norme di ogni altro Regolamento o disposizione precedentemente approvati.