Regolamento regionale n. 9 del 25 giugno 1985  ( Vigente )
"Regolamento per l'attuazione del disposto dell'art. 21, V comma, della legge 833/78 , relativo ai ricorsi al Presidente della Giunta Regionale contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro".
(B.U. 03 luglio 1985, n. 28)

Art. 1. 
 
Gli atti impugnabili sono i provvedimenti amministrativi adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL. con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro ( art. 21, III comma, legge 833/78 ).
Art. 2. 
 
I ricorrenti devono essere titolari del cosiddetto interesse a ricorrere e possono far valere vizi di legittimita' e/o di merito. Il termine per presentare il ricorso è di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena conoscenza.
Art. 3. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale ha la facolta' di assumere i seguenti provvedimenti:
a) 
se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;
b) 
se il ricorso risulta presentato fuori termini, lo dichiara irricevibile;
c) 
se riconosce infondato il ricorso, lo respinge;
d) 
puo' sospendere, d'ufficio o su domanda del ricorrente, l'esecuzione dell'atto impugnato;
e) 
se ravvisa una irregolarita' sanabile assegna al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione e nel caso questi non vi provveda dichiara il ricorso improcedibile;
f) 
se accoglie il ricorso, per motivi di legittimita' o di merito, annulla o riforma l'atto impugnato.
 
Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Presidente della Giunta Regionale abbia comunicato la sua decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti (silenzio - rigetto), aprendosi cosi' al ricorrente la possibilita' di procedere alle altre impugnative previste dalla vigente normativa.
Art. 4. 
 
Il ricorso, al fine di disporre in maniera rapida e funzionale gli accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione, deve essere inviato al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato alla Sanita' della Regione.
 
Tale procedura deve essere indicata nel provvedimento adottato dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, unitamente a tutte le altre formalita' relative alle procedure di invio e di ricevimento del ricorso indicate dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 1199/71 .
Art. 5. 
 
L'Assessorato alla Sanita' della Regione, non appena ricevuto il ricorso, deve darne comunicazione, entro il termine di dieci giorni, a tutti i soggetti direttamente interessati e cioe':
a) 
all'Unità Socio-Sanitaria Locale competente;
b) 
alle Organizzazioni dei Lavoratori a livello comprensoriale, intendendosi per esse le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
c) 
alle Organizzazioni dei datori di lavoro, la cui individuazione deve essere precisata dal ricorrente. Il dovere di tale indicazione deve essere richiamato dal provvedimento adottato dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria; nel caso venga omessa tale indicazione, verra' data comunicazione del ricorso all'Organizzazione ritenuta piu' significativa.
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro venti giorni, le loro deduzioni al Presidente della Giunta Regionale e in copia all'Assessorato alla Sanita'.
Art. 6. 
 
In presenza di situazioni particolarmente complesse l'Assessorato alla Sanita' e Assistenza della Regione puo' disporre:
 
1) ulteriori accertamenti tecnici ritenuti utili ai fini della decisione del ricorso, nonche' per l'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione dell'atto impugnato.
 
Tali accertamenti consistono in pareri tecnici che potranno essere richiesti a:
a) 
presidi multizonali di prevenzione, quali Laboratori di Sanita' Pubblica;
b) 
Istituto Superiore di Sanita';
c) 
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;
d) 
Organismi tecnico-scientifici particolarmente qualificati;
 
2) l'audizione verbale dei soggetti interessati di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. La richiesta e l'acquisizione dei suddetti pareri dovra' avvenire, in linea di massima, nel termine di 30 giorni.
Art. 7. 
 
La decisione del Presidente della Giunta Regionale, redatta sotto forma di decreto, deve essere motivata e deve essere comunicata all'U.S.S.L. interessata, che provvedera' a sua volta a darne comunicazione all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha adottato l'atto impugnato, al ricorrente e a tutti gli altri soggetti interessati ai quali sia stato comunicato il ricorso.
 
In caso di pendenza di processo penale, e qualora se ne sia a conoscenza, la decisione del Presidente della Giunta Regionale verra' comunicata anche all'Autorita' Giudiziaria competente.
Art. 8. 
 
La decisione del Presidente della Giunta Regionale deve essere comunicata in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.