Regolamento regionale n. 7 del 29 aprile 1985  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici '".
(B.U. 03 maggio 1985, n. 19)

Sommario:            

Art. 1. 
Programmazione e strumenti di attuazione
 
Tutte le iniziative nel settore delle opere e dei lavori pubblici e d'interesse pubblico, con intervento finanziario della Regione, si attuano attraverso il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici con i relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali, i quali comprendono anche gli interventi indicati negli eventuali programmi straordinari d'intervento di cui al successivo art. 12.
Art. 2. 
Soggetti attuatori
 
Gli interventi in materia di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse sono attuati, ai sensi dell'art. 3 della legge, dalla Regione, nei limiti di cui all'art. 9 della legge, dagli Enti locali territoriali, gli Enti pubblici operanti sul territorio regionale, compresi i Consorzi pubblici e le Comunita' Montane, dalle Societa' pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte cioe' aventi come finalita' statutaria la realizzazione di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse e dalle Societa' d'intervento e dai Consorzi nei limiti di cui all'art. 12 - 2° comma della legge.
Art. 3. 
Piano pluriennale delle Opere e dei lavori pubblici e programmi d'intervento
 
In coerenza con i contenuti degli strumenti base della programmazione regionale previsti dalle leggi regionali 19 agosto 1977, n. 43 e 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Regionale predispone il Piano Pluriennale delle Opere e dei lavori pubblici ed i relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali.
 
Il Piano Pluriennale delle Opere e dei lavori pubblici deve riportare espliciti riferimenti ai contenuti degli strumenti di programmazione generale ed attraverso i programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce strumento operativo delle specifiche politiche di settore.
Art. 4. 
Criteri per la determinazione dei fabbisogni
 
La consistenza del fabbisogno, elemento determinante per la formulazione del Piano Pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali, deriva dai contenuti di cui alle lett. a, b, c, d, dell'art. 7 della legge.
 
Gli Enti locali, nel predisporre gli strumenti amministrativi di cui al punto c dell'art. 7, sono tenuti alla verifica di compatibilita' degli interventi programmati con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
 
Tale verifica deve risultare da apposito atto del soggetto proponente.
 
Gli Enti locali, negli atti di cui al comma precedente devono indicare anche l'ammontare delle risorse destinabili ad investimenti e la consistenza dei cespiti delegabili.
Art. 5. 
Procedura di approvazione del piano delle opere e dei lavori pubblici e dei relativi programmi e/o varianti e sua validita'
 
Il Presidente della Giunta Regionale entro il 20 settembre trasmette piano e programmi di cui al punto 1), art. 25 della legge al CROP per il parere di competenza che verra' espresso entro 30 giorni.
 
La Giunta Regionale, in ogni caso entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta al Consiglio Regionale la proposta di Piano pluriennale e/o di aggiornamento con i programmi di intervento annuali e pluriennali, corredato del parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche di cui sopra.
 
Il Consiglio Regionale, attraverso le competenti Commissioni esamina la proposta di piano con i relativi programmi e lo approva congiuntamente ai bilanci annuali e pluriennali.
 
La contestualita' dell'esame tra piano e bilancio deve essere rispettata anche in caso di approvazione di variazione ai bilanci di previsione in relazione alle risorse attribuite alla finanza regionale ivi comprese quelle che derivano da fondi statali trasferiti alla Regione con destinazione vincolata.
 
Il Piano pluriennale viene aggiornato annualmente, ha una validita', determinata dal Consiglio Regionale in sede di approvazione, di tre o cinque anni e, comunque, non superiore a quello del Piano Regionale di Sviluppo.
Art. 6. 
Programmi operativi
 
Tutti i Comuni nelle forme previste dall' art. 37 bis della legge regionale 56/77 e successive modificazioni sono obbligati alla redazione del Programma Operativo per le opere e lavori pubblici e di interesse pubblico di iniziativa comunale, consortile o di Societa' a partecipazione comunale.
 
I Comuni che non predispongano nei termini previsti dalla legge e dal regolamento i Programmi Operativi, non possono essere ammessi a fruire di concorsi finanziari regionali per realizzare Opere Pubbliche.
 
Per i Comuni obbligati alla redazione del PPA il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione limitatamente alle opere ed agli interventi pubblici di iniziativa comunale o consortile o di Societa' a partecipazione comunale.
Art. 7. 
Programmi di Investimento Annuali e Pluriennali per le Opere Pubbliche
 
I soggetti di cui all'art. 3 della legge, non obbligati alla predisposizione del Programma Operativo, devono, per fruire di interventi finanziari da parte della Regione, redigere Programmi di Investimento Annuali e Pluriennali per le Opere Pubbliche.
 
I Programmi di Investimento devono contenere:
 
- l'individuazione delle opere e degli interventi, la loro localizzazione e le caratteristiche di massima;
 
- la localizzazione e la dimensione delle aree eventualmente da acquisire;
 
- l'entita' degli investimenti e la relativa previsione di copertura finanziaria.
 
L'approvazione dei Programmi d'Investimento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 10 della legge per le opere e gli interventi in essi previsti.
 
In sede di prima applicazione, entro e non oltre 1 anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, rimangono validi, a tutti gli effetti, i documenti programmatici redatti ed avviati dai soggetti di cui al primo comma ai sensi delle norme regionali e statali vigenti.
Art. 8. 
Presentazione dei Programmi Operativi e dei Programmi d'Investimento e loro validita'
 
I Programmi Operativi e i Programmi d'Investimento devono essere trasmessi al Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla loro approvazione e devono comunque pervenire non oltre il termine del 31 luglio.
 
Hanno una validita', stabilita dai soggetti proponenti, di 3 o 5 anni e sono aggiornati annualmente.
 
La presentazione degli elaborati di cui sopra nei termini previsti al 1° comma è vincolante per l'ammissione a contributo.
 
Tale presentazione costituisce, a tutti gli effetti, domanda.
Art. 9. 
Interventi programmati autonomamente
 
Al fine di conseguire il quadro completo delle previsioni in materia di opere, lavori pubblici e di pubblico interesse, anche gli interventi programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all'art. 3 della legge devono essere indicati nei Programmi Operativi e nei Programmi d'Investimento.
 
I Comuni sono tenuti a trasmettere, quale parte integrante del Programma Operativo, un elenco degli interventi di Opere Pubbliche, Lavori pubblici e di pubblico interesse, da chiunque previsti, programmati o per i quali sia stato rilasciato specifico provvedimento per l'attuazione.
 
Le Province sono comunque tenute a trasmettere i propri programmi di investimento.
Art. 10. 
Lavori di pronto intervento
 
I lavori di pronto intervento che si rendono necessari a seguito di calamita' naturali, compresi quelli di cui al titolo IX della legge regionale 12 ottobre 1976, n. 63 e successive modificazioni, non rientrano nei Piani pluriennali e nei relativi programmi d'intervento.
 
I soggetti attuatori di intervento a seguito di calamita' naturali sono comunque tenuti all'osservanza del disposto di cui all'art. 31 della legge.
Art. 11. 
Programmi straordinari d'intervento a seguito di calamita' naturali
 
Nel caso in cui la calamita' naturale per la sua gravita' o per la dimensione del territorio colpito richieda la realizzazione di pluralita' di interventi, i medesimi devono essere compresi in programmi straordinari d'intervento.
 
I programmi straordinari d'intervento sono approvati dalla Giunta Regionale, previo parere del Comitato delle Opere Pubbliche in seduta plenaria e sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 12. 
Verifica di programmazione
 
I programmi straordinari d'intervento di cui al precedente articolo, conseguenti all'applicazione dell' art. 9 della legge 29 giugno 1978, n. 38 , approvati dalla Giunta Regionale, vengono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione al Consiglio Regionale per i provvedimenti di recepimento e di eventuale modifica dei piani e dei programmi di cui al titolo II della legge e delle eventuali relative variazioni di bilancio.
Art. 13. 
Coordinamento delle iniziative per la predisposizione dei Piani e dei Programmi d'intervento
 
La Giunta Regionale predispone il piano delle opere e dei lavori pubblici ed i relativi programmi di intervento avvalendosi di studi ed elaborazioni compiuti da una struttura tecnica interassessorile che operera' sulla base delle indicazioni fornite dai vari assessorati e di una accurata analisi dello stato di fatto con le specificazioni desumibili dalla banca dati di cui all'art. 15.
 
La Giunta Regionale inoltre, avvalendosi del Comitato Regionale delle Opere Pubbliche, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite ai sensi dell'art. 23 della legge, attiva:
 
- processi di raccordo tecnico con tutti i soggetti che operano nel settore delle Opere Pubbliche sul territorio regionale;
 
- coordinamento delle iniziative di cui ai punti 1) - 2) - 3) dell'articolo 8 della legge;
 
- unificazione delle procedure istruttorie degli uffici regionali centrali e periferici.
 
La Giunta Regionale individua inoltre le modalita' di concorso organizzativo previste dall'art. 14 della legge e fornisce assistenza tecnica amministrativa, ai soggetti di cui all'art. 3 della legge, ove gli stessi ne facciano richiesta, anche per le opere non assistite da contributo regionale.
Art. 14. 
Raccolta ed elaborazione dati
 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, la raccolta di tutte le informazioni nel settore delle opere pubbliche, è curata da ciascun Assessorato secondo le rispettive competenze.
 
Il trattamento delle informazioni è disciplinato da specifici provvedimenti della Giunta Regionale, facendo riferimento agli obiettivi generali e delle necessita' organizzative connesse alla raccolta, all'aggiornamento ed alla elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche.
 
Tenuto conto anche di specifici programmi di ogni Assessorato la Giunta Regionale fornisce a tutti i soggetti tenuti all'osservanza della legge le indicazioni e le istruzioni per uniformare il trattamento dell'informazione.
Art. 15. 
Banca dati
 
Tutti i soggetti attuatori di cui all'art. 2 del presente Regolamento entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto, per i quale sia stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, sono tenuti ad inviare alla Presidenza della Regione una apposita scheda predisposta dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di approvazione del Regolamento.
 
La Giunta Regionale anche in collaborazione con gli Enti strumentali predispone uno specifico progetto che, sulla base del trattamento organizzato e sistematico delle informazioni pervenute, renda possibili:
 
- l'analisi dell'esecuzione e della gestione tecnico amministrativa ed economica delle opere pubbliche;
 
- la consultazione dei dati raccolti da parte dei soggetti interessati.
 
La Giunta Regionale desumera' altresi' dalla Banca Dati elementi utili per fornire indirizzi e parametri per corrette e congruenti progettazioni.
Art. 16. 
Interventi diretti della Regione
 
Gli interventi in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico possono essere realizzati direttamente dalla Regione quando:
 
- le opere sono specificatamente indicate nel piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ai sensi del punto 2 dell'art. 6 della legge e sono ritenute di interesse interregionale o regionale e rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo;
 
- i Comuni ne facciano specifica richiesta in caso di interventi di somma urgenza e di pronto intervento, fermo restando quanto previsto al 2° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1978, n. 38 ;
 
- si tratti di beni regionali, demanio pubblico e/o beni patrimoniali.
Art. 17. 
Progettazione e direzione lavori
 
Per gli interventi che, ai sensi dell'art. 9 della legge e dell'art. 16 del regolamento sono realizzati a cura della Regione, la Giunta Regionale individua:
a) 
servizi - strutture e singoli tecnici - regionali che singolarmente o con attivita' collegiale nell'ambito delle rispettive competenze professionali debbono provvedere all'espletamento di progettazioni, contabilizzazione e direzione lavori;
b) 
gli Enti strumentali che, previa stipula di apposite convenzioni, provvedano a tutte o parte delle incombenze relative alla gestione lavori;
c) 
i casi in cui è indispensabile, per comprovate necessita', ricorrere per l'espletamento di tutti gli incombenti connessi alla realizzazione delle opere a strutture individuali o associate esterne.
Art. 18. 
Contributi in capitale
 
Fino a quando, con apposita legge, non è costituito il fondo di rotazione, i contributi in capitale sono erogati su presentazione della relativa documentazione debitamente approvata dai competenti organi degli Enti beneficiari e con le modalita' previste dal piano e dai programmi di intervento su presentazione della relativa documentazione debitamente approvata dai competenti organi degli Enti beneficiari.
 
Il contributo viene erogato nelle seguenti misure:
 
- 30% del contributo concesso, alla comunicazione della stipula del contratto da parte degli Enti o equivalente dichiarazione di inizio lavori nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
 
- 30% del contributo concesso, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento lavori in misura non inferiore al 30%.
 
In percentuale tale che conduca ad un valore massimo del 90% del contributo concesso, nell'ammontare rideterminato ai sensi dei successivi articoli 20 e 23, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva lo stato finale dei lavori;
 
- 10% o minore importo del contributo concesso, nell'ammontare rideterminato ai sensi dei successivi articoli 20 e 23, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione del lavori nonche' il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute.
Art. 19. 
Affidamento dei lavori con ribasso d'asta. Rideterminazione del contributo concesso
 
Ove l'affidamento dei lavori avvenga con ribasso d'asta l'Ente beneficiario deve dare alla Regione immediata comunicazione del ribasso conseguito ai fini dell'accertamento dell'entita' della economia conseguita.
 
La Giunta Regionale, a consuntivo dei lavori, ridetermina l'entita' degli imponi erogabili mantenendo il rapporto proporzionale tra il contributo concesso sull'importo iniziale di progetto ed il quadro economico finale dei lavori.
Art. 20. 
Garanzie fidejussorie regionali
 
I contributi fidejussori di cui all'art. 12 della legge sono concessi dalla Giunta Regionale su richiesta dell'Ente interessato, dalle Societa' di intervento o dai Consorzi che devono dimostrare l'integrale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui da contrarre e la mancanza di altre idonee garanzie.
Art. 21. 
Contributi in annualita'
 
Le opere inserite nei programmi operativi e quelle realizzate dai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 12, che vengono finanziate attraverso l'accensione di un mutuo, possono essere assistite da contributo regionale in annualita' solo nel caso in cui non beneficino del finanziamento creditizio da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o per le quali lo Stato non sia tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale o di specifiche leggi di settore.
 
Nel contratto di mutuo, che l'Ente beneficiario Societa' o Consorzio, stipula con l'Istituto mutuante, deve risultare la quota del contributo regionale concessa, unitamente alle modalita' di pagamento all'Istituto medesimo delle annualita' posticipate.
Art. 22. 
Contributi suppletivi
 
La Giunta Regionale, nel formulare la proposta di Piano con i relativi Programmi annuali e pluriennali di intervento e/o loro aggiornamenti, deve prevedere una quota di stanziamento da destinare alla concessione dei contributi suppletivi per far fronte alle maggiori spese di cui al 1° comma dell'art. 13 della legge.
 
L'ammissibilita' a contributo per maggiori spese è competenza della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale opere pubbliche, nei limiti di cui al 3° comma del precitato articolo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del medesimo.
Art. 23. 
Contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing)
 
Sono concessi contributi annui correlati a contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati con Istituti di credito o Societa' di leasing, all'uopo convenzionati con la Regione.
 
I limiti percentuali del contributo, la durata e le modalita' dell'intervento finanziario regionale sono stabiliti di volta in volta nel Piano Pluriennale e nei Programmi Annuali e Pluriennali, ai sensi del 2° comma dell'articolo 10 della legge.
 
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta Regionale.
Art. 24. 
Adempimenti dei soggetti beneficiari
 
Ai sensi del 1° comma dell'art. 18 della legge i soggetti beneficiari di contributo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini loro assegnati nella comunicazione di ammissione al contributo, copia della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo munita degli estremi di esecutivita'.
 
La formale concessione dei contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Per le opere indicate al 2° comma dell'art. 18 della legge, entro i termini loro assegnati, gli Enti attuatori devono inoltrare, fatto salvo quanto stabilito al 5° comma dell'art. 18 ai competenti servizi regionali o al Presidente del Comitato Regionale delle Opere Pubbliche gli elaborati progettuali corredati dalla deliberazione di approvazione.
 
In tali ipotesi il decreto del Presidente della Giunta Regionale di concessione formale del contributo, costituisce anche approvazione del progetto esecutivo.
 
Le deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi sono sottoposte al solo controllo di legittimita' da parte delle competenti sezioni del Comitato Regionale di Controllo.
 
Gli elementi economici contenuti nei computi estimativi dei progetti di opere e lavori pubblici o di interesse pubblico assistiti da contributo regionale devono far riferimento a prezziari ufficiali approvati dalla Giunta Regionale previo parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.
Art. 25. 
Prezziario
 
In applicazione del 1° comma dell'art 14, la Giunta Regionale predispone un progetto per la realizzazione e l'aggiornamento di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore.
 
Tale prezziario riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche.
 
Per la predisposizione di tale progetto la Giunta Regionale puo' avvalersi della collaborazione:
 
- degli Enti locali che abbiano gia' acquisito esperienza in materia e che abbiano dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati;
 
- del CSI-Piemonte e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza in materia.
 
Per la gestione del prezziario è costituita un'apposita struttura tecnico-amministrativa all'interno dell'organizzazione dei servizi regionali.
Art. 26. 
Autorizzazioni, verifiche e approvazione progetti
 
I Servizi che per competenza istruiscono i progetti che devono, ai sensi dell'articolo 18 della legge, essere approvati dal Presidente della Giunta Regionale, o comunque oggetto di decreto del Presidente della Giunta Regionale di concessione del contributo, provvedono alla raccolta degli elementi e dei pareri necessari alla formulazione della proposta di decreto. Lo stesso deve contenere nella premessa esplicita citazione di tali atti.
Art. 27. 
Procedure per l'aggiudicazione dei lavori
 
Gli Enti attuatori di cui all'articolo 3 della legge per l'appalto delle Opere Pubbliche e dei Lavori Pubblici e di interesse pubblico seguono le norme e le procedure previste nelle leggi 2 febbraio 1973, n. 14; 8 agosto 1977, n. 584; 3 gennaio 1978, n. 1; 10 dicembre 1981, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Gli Enti attuatori devono seguire di norma le procedure della licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Gli Enti di cui al comma precedente devono applicare i criteri previsti dall' articolo 24 della legge 3 agosto 1977, n. 584 , quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) 
l'importo delle Opere e dei Lavori supera un miliardo di lire;
b) 
il tempo utile di realizzazione progettuale supera i 300 giorni.
 
Per la determinazione dell'importo progettuale sub a) deve farsi riferimento al secondo comma dell'articolo 2 della legge 584.
Art. 28.[1] 
Pareri: limiti di competenze
1. 
Fatto salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 18 della legge, la Giunta regionale esprime il proprio parere tecnico attraverso:
a) 
il Comitato Regionale Opere Pubbliche (CROP) in seduta plenaria;
b) 
le sezioni in cui e' articolato il CROP, ai sensi dell'articolo 30;
c) 
i Servizi Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Forestazione ed Economia Montana.
2. 
Il CROP in seduta plenaria esprime il parere su:
a) 
il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i programmi di intervento annuali e pluriennali;
b) 
l'ammissibilita' dei contributi suppletivi previsti all'articolo 13 della legge;
c) 
i programmi straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli;
d) 
i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'articolo 18, secondo comma della legge, attinenti congiuntamente a infrastrutture ed opere edili.
3. 
Il CROP attraverso le proprie sezioni esprime parere su
a) 
i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'articolo 18, secondo comma della legge;
b) 
i progetti sui quali i soggetti di cui all'articolo 3 della legge hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18 della legge;
c) 
i progetti che interessino il territorio di piu' Province, a prescindere dal limite di importo;
d) 
i progetti per i quali e' richiesto il parere in base ai programmi annuali e pluriennali;
e) 
le proposte di risoluzione o rescissione di contratti per le opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali;
f) 
ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 della legge, in particolare sui progetti di cui all'articolo 18, secondo comma della legge, sui quali l'Amministrazione regionale, nel verificare lo stato di attuazione, ha riscontrato irregolarita'. Il CROP, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte dell'Amministrazione regionale deve:
1) 
segnalare le difformita' dell'opera realizzata rispetto a quella finanziata ai fini delle necessarie valutazioni circa gli atti da adottare per il recupero delle somme erogate ovvero per modificarne la destinazione;
2) 
procedere alla verifica della congruita' tecnica ed economica dei lavori realizzati sulla base di progetti che non hanno conseguito l'approvazione regionale, per l'eventuale approvazione in sanatoria dei relativi progetti;
3) 
formulare le proposte conseguenti all'adozione dei necessari interventi conformativi - a carico dei soggetti attuatori - in tutti i casi in cui siano riscontrati aspetti di inidoneita' tecnica o di eccessiva onerosita' economica ovvero di non corrispondenza fra il progettato ed il realizzato;
4) 
evidenziare, circa la fattispecie di incompleta realizzazione di opere o di loro mancato utilizzo, le rispettive ragioni causative ed i possibili rimedi da adottare in sede regionale o da proporre ai soggetti attuatori.
4. 
I Servizi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nei limiti delle rispettive competenze, esprimono parere su progetti di importo comunque inferiore a 500 milioni, che siano:
a) 
di non rilevante interesse regionale;
b) 
privi di caratteristiche tecniche particolari;
c) 
di modesta incidenza sull'ambiente naturale.
5. 
I Servizi di Forestazione ed Economia Montana esprimono parere sui progetti di sistemazione forestale a prescindere dai limiti di importo.
Art. 29. 
Revisione Prezzi
 
La Regione, per gli interventi fruenti di finanziamento regionale, ove si verifichino situazioni di gestione che comportino oneri aggiuntivi per revisione prezzi, a prescindere dal limite di importo, puo' intervenire a coprire in tutto o in parte le maggiori spese, solo se al progetto è stato allegato il Programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento dei computi revisionali.
Art. 30. 
Sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche
 
Il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche è articolato in due sezioni preposte all'esame dei progetti attinenti:
a) 
infrastrutture e opere di tutela dell'ambiente e del territorio quali:
1) 
attrezzature per il traffico;
2) 
reti ed impianti per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi gli acquedotti, il sistema di distribuzione e produzione dell'energia elettrica, canalizzazioni per gas e telefono, rete ed impianti per pubblica illuminazione;
b) 
opere edili quali:

asili nido, scuole materne e dell'obbligo, scuole secondarie superiori e relative attrezzature, centri sociali, attrezzature pubbliche culturali sportive, edilizia residenziale, strutture socio assistenziali e sanitarie.
 
La competenza consultiva puo' esercitarsi con i criteri di cui all'articolo 18, 4° comma della legge anche attraverso la congiunta attivita' delle Sezioni.
 
In tali casi la presidenza delle Sezioni congiunte verra' assunta dal Presidente della Giunta o da un Presidente di Sezione all'uopo delegato; le funzioni di Segretario verranno svolte dal Responsabile della Segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche o da un suo delegato.
 
Le sezioni del CROP, nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 28, lettera f) possono richiedere notizie, informazioni, accertamenti ispettivi e documenti agli uffici regionali ed ai soggetti attuatori, di cui all'articolo 3 della legge, che hanno l'obbligo di ottemperarvi. Possono altresi' disporre, per ovviare ad inadempienze o irregolarita' procedimentali imputabili ai soggetti attuatori, l'acquisizione di collaudi e/o perizie tecnico-amministrative. Nel caso in cui i soggetti attuatori, per l'acquisizione dei collaudi e/o perizie tecnico-amministrative, debbano incaricare specifiche figure professionali esterne, ne richiedono la designazione al Presidente della Giunta regionale
[2]
Art. 31. 
Termine per l'espressione del parere
 
I pareri del Comitato Regionale, delle sue Sezioni, e dei Servizi citati all'art. 28 devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione della relativa documentazione; fanno eccezione i termini stabiliti, all'ultimo comma dell'art. 25 della legge.
Art. 32. 
Membri aggiunti
 
Ai sensi dell'art. 28 della legge sono membri aggiunti delle singole sezioni del Comitato:
a) 
un funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio ove questi non sia già membro effettivo;
b) 
due funzionari tecnici degli Enti locali;
c) 
due tecnici esperti nel settore di competenza della Sezione.
 
La Giunta Regionale predispone l'elenco dei membri aggiunti sulla base delle indicazioni degli Enti locali e degli Ordini Professionali.
 
Il Presidente del Comitato e i Presidenti di Sezione invitano di volta in volta ad intervenire alle sedute i membri aggiunti secondo quanto previsto dall'art. 28 citato.
 
I membri aggiunti ed i Consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle singole sedute senza diritto di voto. La loro presenza non concorre a formare il numero legale per la validita' delle sedute.
 
Ai membri aggiunti che non siano amministratori o dipendenti pubblici o rappresentanti delle amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, spettano i compensi previsti dall'art. 30 della legge.
Art. 33. 
Comitato Regionale per le Opere Pubbliche - Convocazione
 
Il C.R.O.P. è convocato in seduta plenaria dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, per l'espressione dei pareri di cui al 2° comma dell'art. 28, puo' altresi' essere convocato, per questioni di rilevante interesse generale, su richiesta di una delle Sezioni, di un Assessore regionale o del Presidente del Consiglio Regionale.
 
Le sezioni del C.R.O.P. sono convocate dall'Assessorato delegato dalla Presidenza per l'espressione dei pareri di cui al 3° comma dell'art. 28.
Art. 34. 
Funzionamento del Comitato e delle sue Sezioni
 
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge, per la validita' delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi, ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
 
Il Presidente deve promuovere, presso il Consiglio Regionale, la dichiarazione di decadenza del membro effettivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
 
La decadenza deve essere notificata all'interessato.
Art. 35. 
Segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche
 
Fino a quando non sono definite le competenze e le qualifiche funzionali dell'organico della segreteria del Comitato, le funzioni di segreteria del Comitato in seduta plenaria, nonche' le attribuzioni in materia di organizzazione funzionale e quelle di raccordo delle attivita' delle singole sezioni, sono svolte da un funzionario di livello dirigenziale, il quale potra' avvalersi del supporto tecnico amministrativo dei funzionari designati quali segretari delle sezioni ai sensi dell'art. 27 della legge.
Art. 36. 
Segreteria delle Sezioni del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche
 
Le funzioni di segretario di ogni sezione del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche sono svolte da un funzionario con qualifica dirigenziale appartenente all'Assessorato il cui Assessore è Presidente.
 
Il predetto è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'Assessore competente.
Art. 37. 
Presidenza del Comitato
 
Il Comitato in seduta plenaria è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato.
 
Le sezioni, nelle quali si articola il Comitato, sono presiedute dagli Assessori delegati dal Presidente della Giunta Regionale.
 
Nel caso in cui la Presidenza del Comitato in seduta plenaria sia delegata ad un Assessore, questi deve essere uno dei due Presidenti di Sezione.
Art. 38. 
Compiti del Presidente del Comitato in seduta plenaria
 
- Convoca e presiede il Comitato;
 
- presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sull'attivita' svolta dal Comitato e dalle Sezioni del Comitato stesso;
 
- nomina, tra i membri effettivi, i relatori;
 
- vista il rendiconto trimestrale delle spese di funzionamento del Comitato e delle Sezioni;
 
- promuove, presso il Consiglio Regionale, la dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato e delle Sue Sezioni;
 
- sottoscrive col Segretario tutti gli atti interni e quelli con rilevanza esterna.
Art. 39. 
Funzionamento delle Sezioni
 
Ciascuna Sezione del Comitato è presieduta dall'Assessore delegato.
 
In caso di sua assenza o impedimento la Presidenza è affidata ad altro membro effettivo individuato dal Presidente di Sezione.
 
In assenza del numero legale la riunione deve essere rinviata ad altro giorno con la comunicazione agli assenti.
 
La convocazione deve essere fatta per iscritto almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.
 
L'ordine del giorno con l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione deve essere trasmesso a cura del Presidente della Sezione ai Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta i quali devono provvedere ad una adeguata pubblicizzazione onde favorire le possibilita' di partecipazione dei Consiglieri e degli Assessori.
Art. 40. 
Compensi ai componenti
 
Qualora nella stessa giornata siano tenute riunioni del Comitato in seduta plenaria, e delle Sezioni, il componente che partecipi a tutte le sedute nei limiti previsti al 1° comma dell'art. 30 e dall'art. 35 del Regolamento, ha diritto al compenso per ogni seduta alla quale interviene.
Art. 41. 
Organi consultivi
 
Alla costituzione del Comitato Regionale delle Opere Pubbliche e delle relative sezioni decadono le Commissioni consultive previste dalle leggi regionali che esprimono parere su programmi e progetti di opere e lavori pubblici.
Art. 42. 
Norme finanziarie
 
Gli oneri derivanti da:
 
- spese di funzionamento del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche nei limiti di cui all'art. 30 della legge;
 
- spese per la formazione e tenuta dell'Albo dei Collaudatori di cui all'art. 22 della legge e della relativa Commissione;
 
- spese per l'attivita' di promozione e coordinamento delle iniziative previste dall'art. 8, 1° comma;
 
- spese per la raccolta, l'aggiornamento ed elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche d'interesse regionale che usufruiscono o non di contributo da parte della Regione;
 
fanno carico ai relativi capitoli dell'area di attivita' del bilancio regionale.
Art. 43. 
Strumenti di programmazione - operanti prima dell'entrata in vigore del regolamento
 
I piani di settore, i programmi ed i documenti programmatici operanti prima dell'entrata in vigore del regolamento, per le materie oggetto della legge, devono essere adeguati al dettato della legge stessa.

Note: