Regolamento regionale n. 5 del 22 marzo 1985  ( Vigente )
"Regolamento sulle modalita' di formazione e di tenuta dell'Albo dei Collaudatori".
(B.U. 30 aprile 1985, n. 18)

Titolo I. 
Principi generali
Art. 1. 
Ambito di applicazione
 
I soggetti di cui all' art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18 , per tutte le opere, lavori pubblici e di interesse pubblico, realizzati sul territorio della Regione e per i quali è richiesto l'atto di collaudo, devono scegliere i collaudatori fra i tecnici iscritti nell'Albo Regionale dei Collaudatori.
 
I soggetti di cui all' art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18 , che realizzano opere, lavori pubblici e di interesse pubblico con concorso finanziario regionale, devono individuare i collaudatori fra una terna di tecnici indicati dal Presidente della Commissione per la formazione e tenuta dell'Albo dei Collaudatori.
Titolo II. 
Formazione dell'Albo
Art. 2. 
Albo Regionale dei Collaudatori
 
L'Albo Regionale dei Collaudatori, istituito ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 , è tenuto presso la Segreteria del Comitato Regionale delle Opere Pubbliche.
 
L'Albo, distinto per categorie di lavori, è tenuto in unico ordine alfabetico e riporta per ciascun iscritto le generalita', i titoli di studio, la data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, la data di iscrizione agli ordini e collegi professionali, nonche', per i dipendenti pubblici, l'Ente di appartenenza e la data di assunzione in ruolo.
 
Gli iscritti all'Albo vanno ripartiti nelle varie categorie in base alla specializzazione del titolo di studio e alla competenza professionale documentata.
 
E' ammessa la contemporanea iscrizione a piu' categorie.
Art. 3. 
Categorie dell'Albo
 
L'Albo è ripartito nelle seguenti categorie:
 
1) opere edili e impianti connessi;
 
2) infrastrutture viarie e di comunicazione e sportive;
 
3) opere idrauliche (acquedotti, fognature con impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque);
 
4) opere di bonifica e di sistemazione montana; lavori di difesa e di sistemazione idraulica, consolidamento di terreni e opere speciali nel sottosuolo;
 
5) lavori di sistemazione agraria e forestale e opere in verde;
 
6) impianti tecnologici e speciali (impianti trattamento rifiuti, gasdotti, oleodotti; impianti produzione e distribuzione energia);
 
7) lavori di restauro di edifici monumentali;
 
8) opere speciali in cemento armato;
 
9) lavori in genere per il collaudo dei quali si richiede il qualificato intervento di esperti in discipline giuridico-amministrative.
Titolo III. 
Iscrizione all'Albo
Art. 4. 
Requisiti per l'iscrizione
 
Nelle rispettive categorie dell'Albo e nei limiti delle rispettive competenze, possono essere iscritti, con i criteri di cui al precedente art. 2, i seguenti tecnici laureati o diplomati:
a) 
i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali per l'esercizio dell'attivita' professionale;
b) 
i dipendenti dallo Stato, dalla Regione e da Enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, nell'osservanza dei limiti imposti dai regolamenti del personale degli Enti di appartenenza.
 
Limitatamente alla iscrizione all'Albo per la categoria di cui al punto 9) della presente legge, possono essere iscritti i dipendenti dello Stato e della Regione e di altri Enti pubblici in servizio di ruolo con qualifiche direttive in settori amministrativi da cinque anni.
 
Non possono essere iscritti all'Albo i tecnici:
a) 
interdetti dai pubblici uffici
b) 
sospesi dall'Albo dell'Ordine e dal Collegio professionale.
Art. 5. 
Domanda d'iscrizione
 
I soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, che intendono essere iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori, devono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, indicando oltre alle generalita' e al codice fiscale:
 
- luogo di abituale esercizio dell'attivita' professionale, se diverso dalla residenza;
 
- titoli di studio conseguiti;
 
- data e posizione di iscrizione nei rispettivi Albi professionali;
 
- dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilita' di non aver in corso provvedimenti cautelativi da parte degli ordini di appartenenza o di aver riportato condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
 
I pubblici dipendenti devono allegare:
a) 
dichiarazione dell'Ente di appartenenza comprovante: 1) lo stato di pubblico dipendente, 2) la data di assunzione nei ruoli dell'Ente stesso, 3) nulla-osta all'iscrizione all'Albo;
b) 
copia autentica del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 6. 
Curriculum professionale
 
Gli interessati devono corredare la domanda col curriculum professionale.
 
Tale curriculum deve specificare, per ciascuna categoria, nella quale si richiede l'iscrizione, l'attivita' svolta nel campo della progettazione, direzione, contabilita' e collaudo di opere pubbliche, ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 .
Art. 7. 
Cancellazione dall'Albo
 
La Commissione dispone della cancellazione dall'Albo Regionale dei Collaudatori, dei tecnici iscritti nei confronti dei quali si accertino:
a) 
grave negligenza, irregolarita' o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico di collaudo;
b) 
falsita' della dichiarazione;
c) 
cancellazione dal rispettivo Albo professionale;
d) 
interdizione dai pubblici uffici;
e) 
sospensione dall'Albo dell'ordine o collegio professionale;
f) 
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
 
Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 1, primo comma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 .
Art. 8. 
Termini per l'iscrizione
 
Le domande devono essere esaminate dalla Commissione di cui al successivo art. entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
 
L'iscrizione all'Albo a cura del Presidente della Commissione deve avvenire entro un mese dalla data della decisione della Commissione.
 
Dell'avvenuta iscrizione deve essere data notizia all'interessato, al rispettivo ordine o collegio professionale ed all'Ente pubblico di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.
Art. 9. 
Ricorso per non iscrizione
 
La decisione della Commissione di non iscrizione del richiedente deve essere notificata con le motivazioni all'interessato, il quale ha la possibilita' di presentare entro 60 giorni ricorso alla Giunta Regionale.
Titolo IV. 
Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo
Art. 10. 
Composizione
 
Per la formazione e la tenuta dell'Albo dei Collaudatori è istituita un'apposita Commissione di cui fanno parte:
 
- il Presidente della Giunta Regionale o Assessore suo delegato con funzioni di Presidente;
 
- un funzionario tecnico ed uno amministrativo designati dal Presidente della Giunta tra gli appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali della Regione;
 
- un ingegnere, un architetto, un geologo, un agronomo, un perito agrario, un perito industriale, un geometra, scelti dalla Giunta Regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini e collegi professionali.
 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 5 anni. Decade con il rinnovo del Consiglio Regionale.
Art. 11. 
Funzioni attribuzioni del Presidente
 
Il presidente:
 
- Insedia la Commissione;
 
- convoca la Commissione;
 
- presiede e dirige i lavori;
 
- è responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo e dell'esecuzione delle decisioni assunte dalla Commissione;
 
- provvede alle incombenze di cui al 2° comma del precedente articolo 1.
Art. 12. 
Competenze
 
La Commissione provvede:
 
- all'esame delle domande di iscrizione;
 
- alla valutazione delle specifiche competenze professionali in base al curriculum presentato;
 
- all'individuazione della o delle categorie d'iscrizione;
 
- all'adozione dei provvedimenti motivati di reiezione della domanda;
 
- all'adozione dei provvedimenti di cancellazione.
Art. 13. 
Funzionamento
 
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale il voto del Presidente.
 
Esercita le funzioni di Segretario, un funzionario nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
Art. 14. 
Compensi ai componenti
 
Ai componenti della Commissione, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta della Commissione i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalita' ivi previste.
 
Le spese per il funzionamento del Comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche stesso e vistate dal Presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.
Art. 15. 
Comunicazione di incarichi di collaudo
 
I soggetti di cui all' art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18 , devono dare comunicazione dei provvedimenti di conferimenti di incarico di collaudo al Presidente della Commissione per la formazione e tenuta dell'Albo.
Art. 16. 
Pubblicita' dell'Albo
 
L'Albo Regionale dei Collaudatori è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.