Regolamento regionale n. 5 del 07 dicembre 1983  ( Vigente )
"Regolamento per la disciplina dell'attività delle guardie ecologiche volontarie - art. 37, legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 ".
(B.U. 18 gennaio 1984, n. 3)

Art. 1. 
 
Le guardie ecologiche volontarie previste negli artt. 36 e 37 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 , hanno, come funzione principale, il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale. A tal fine svolgono un'attività educativa esplicata in base ai programmi di informazione e prevenzione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.
 
Operano altresì per garantire l'osservanza delle norme contenute nella L.R. 32/82 , dei suoi Regolamenti di applicazione e delle leggi regionali e nazionali che prevedono espressamente il concorso delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o l'attività di accertamento delle violazioni relative. A tal fine collaborano con le altre figure preposte alla vigilanza, ai sensi dell' articolo 36 della L.R. 32/82 nonche' con gli Organi dello Stato e di altri Enti od Istituzioni pubbliche
[1]
 
Su richiesta delle Autorità competenti, le guardie ecologiche volontarie che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità ad operare in attività di Protezione Civile, possono prestare la loro opera in caso di pubblica calamità e di disastro di natura ecologica ovvero collaborare nell'ambito dell'azione di previsione e prevenzione dei rischi ambientali
[2]
 
L'esercizio di tali funzioni è onorario, volontario e gratuito e non da' luogo a costituzione di rapporto di lavoro ne' puo' essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali. La funzione di vigilanza di cui al precedente 2° comma e' subordinata alle norme previste dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , per la nomina delle guardie giurate, su proposta dei Presidenti delle Province, a seguito di apposito corso cosi' come previsto nel successivo articolo 2.
[3]
Art. 2. 
 
Le Province, di concerto con le Comunità Montane anche in collaborazione con gli Enti e le associazioni aventi come scopo la tutela dell'ambiente, senza finalità di lucro, organizzano e gestiscono, in relazione alle esigenze locali, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi per la formazione delle guardie ecologiche volontarie.
 
L'iscrizione ai corsi di cui sopra è subordinata al possesso della licenza della scuola dell'obbligo.
 
A conclusione di tali corsi, con il superamento dell'esame, viene rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale un attestato di frequenza e viene redatta dalle singole Province una graduatoria in base al punteggio ottenuto.
 
La posizione di tale graduatoria costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina delle guardie ecologiche volontarie.
 
La Giunta Regionale determina, con propria deliberazione, ogni tre anni, il numero delle guardie ecologiche volontarie per ogni singola Provincia, concordato con la Provincia stessa, sulla base delle esigenze di tutela ambientale e delle caratteristiche territoriali.
 
Le Province organizzano e gestiscono altresì, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi per l'aggiornamento costante delle guardie ecologiche volontarie e corsi di formazione destinati a coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1.
[4]
Art. 3. 
 
Le guardie ecologiche volontarie, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento sono guardie giurate; la nomina è subordinata alla licenza del Prefetto ed alle relative norme del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
 
Essa non è compatibile con altri titoli o nomine che già abilitino alla vigilanza sull'osservanza della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
 
L'ambito operativo delle guardie ecologiche volontarie indicato nell'autorizzazione prefettizia corrisponde al territorio delle singole Province.
Art. 4. 
 
La guardia ecologica volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, ai sensi dell' art. 357 c.p.
 
Competono alla guardia ecologica, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'osservanza della L.R. 32/82 e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento, i poteri che la legge 24 novembre 1981, n. 689 , conferisce agli organi di controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
[5]
 
Nell'espletamento delle sue funzioni non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto delle armi per altri titoli.
Art. 5. 
 
La guardia ecologica volontaria è tenuta ad operare secondo quanto disposto dalla Provincia che:
a) 
promuove, di concerto con le Comunità Montane e in collaborazione con gli Enti e le Associazioni di cui al 1° comma, dell'art. 2, iniziative e piani operativi di carattere informativo e/o promozionale;
b) 
coordina, di concerto con le Comunità Montane, il servizio di vigilanza sull'osservanza della legge regionale 32/82, e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento, anche predisponendo dei programmi periodici di lavoro e organizzando i turni di servizio dei suoi regolamenti di applicazione.
[6]
c) 
nominano un responsabile a livello provinciale con funzioni di coordinatore di tutte le attivita' svolte dalle guardie ecologiche volontarie
[7]
Art. 6. 
 
Le Province, che coordinano l'attività di vigilanza, per l'espletamento della medesima sono tenute a fornire alle guardie il materiale indispensabile allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè un apposito modulario, predisposto schematicamente dalla Giunta Regionale, per la redazione dei verbali di contestazione; possono, altresì, fornire adeguati strumenti distintivi (divise uniformi, oppure distintivi da apporre sul petto, sul braccio, sul cappello).
Art. 7. 
 
Le guardie ecologiche volontarie espletano gratuitamente la propria attività; le Province provvedono, a propria cura e spese, a stipulare un apposita polizza di assicurazione per i rischi e la responsabilità connessi con l'attività di vigilanza. Per coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1 la polizza assicurativa deve ricomprendere i rischi derivanti da tali adempimenti.
[8]
Art. 8. 
 
Le Province devono comunicare entro il 30 luglio di ogni anno alla Regione Piemonte i dati relativi alla consistenza numerica ed i nominativi delle guardie ecologiche volontarie effettivamente in servizio, nonchè una relazione sull'attività delle guardie ecologiche svolta nell'anno precedente. Deve essere data, inoltre, tempestiva comunicazione del conferimento, della revoca o della rinuncia alla nomina di guardia giurata.
 
La Provincia può sospendere o revocare l'incarico di guardia ecologica volontaria per gravi irregolarita' riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati o per prolungati ed immotivati periodi di inattività.
[9]
Art. 9. 
 
Il presente regolamento, debitamente approvato, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà, di conseguenza, di aver vigore qualsiasi disposizione incompatibile o contraria.
 
In deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 del presente Regolamento, per coloro che abbiano seguito corsi precedenti all'entrata in vigore della L.R. 32/82 , è titolo idoneo alla nomina a guardie ecologiche volontarie il superamento, con esito positivo, dell'esame finale, nonchè la valutazione di merito formulata dall'Ente organizzatore per quanti abbiano già svolto attività di sorveglianza.

Note:

[1] Il secondo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[4] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[5] In questo comma dell'articolo 4 dopo le parole "della L R. 32/82 " sono state aggiunte le parole "e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[6] Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 5 le parole "e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento, anche predisponendo dei programmi periodici di lavoro e organizzando i turni di servizio" sono state aggiunte ad opera del comma 6 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[7] La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 6 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[8] Nel primo comma dell'articolo 7 le parole "Per coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1 la polizza assicurativa deve ricomprendere i rischi derivanti da tali adempimenti" sono state aggiunte ad opera del comma 7 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.

[9] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 del 1995.