Regolamento regionale n. 3 del 06 ottobre 1983  ( Vigente )
"Servizio pubblico di noleggio con conducente. Schema di regolamento tipo".
(B.U. 16 novembre 1983, n. 46)

Art. 1. 
(Disciplina del servizio)
 
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del VI comma articolo 58 ed in conformità all'uso di cui al punto 1) lett. c) art. 57 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
a) 
dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, II comma, T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) 
dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
c) 
dai Regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77;
d) 
dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;
e) 
dal D.M. 18 aprile 1977;
f) 
dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonchè dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
h) 
dalla delibera C.R. ..... con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
i) 
dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema-tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...... in data ......
Art. 2. 
(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)
 
Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite con le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:
 
- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 
- la distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonchè la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 
- l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonchè autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 57, II comma, del Codice della Strada.
Art. 3. 
(Domanda per esercitare il servizio)
 
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
 
Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
 
Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.
 
La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
 
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito.
 
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) 
certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
b) 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto persone e eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
c) 
certificato di cittadinanza italiana;
d) 
certificato di residenza nel Comune;
e) 
certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f) 
dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) 
documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
h) 
certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli;
i) 
certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.
 
Se trattasi di Società o di Cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c), d), e), f), h), i): occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente.
 
Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
a) 
Statuto e Atto Costitutivo;
b) 
certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
c) 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) 
B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) 
elenco Soci;
f) 
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei Soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
g) 
certificazione di disciplina finanziaria;
h) 
certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio della attività.
Art. 4. 
(Titoli preferenziali)
 
Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:
 
1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 
c) l'organizzazione aziendale;
 
2) essere in possesso di altra licenza di autonoleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
 
In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
Art. 5. 
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)
 
Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
a) 
non avere la disponibilità di adeguate autorimesse;
b) 
l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c) 
l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d) 
l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
Art. 6. 
(Assegnazione della licenza)
 
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Consiglio comunale, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.
Art. 7. 
(Rilascio della licenza)
 
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera consiliare di cui all'art. 6 sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2, D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.
 
Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'Autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 8. 
(Durata licenza)
 
La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 11 - 12 e 13.
Art. 9. 
(Trasferibilità della licenza)
 
La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio comunale, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
 
La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.
 
Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
Art. 10. 
(Inizio del servizio)
 
L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
 
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
 
Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.
Art. 11. 
(Sospensione della licenza)
 
La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
 
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.
 
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
Art. 12. 
(Revoca della licenza)
 
La licenza comunale di esercizio viene revocata con delibera del Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a) 
quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b) 
quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c) 
quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
d) 
quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
e) 
quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
f) 
quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
g) 
quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale;
h) 
quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
i) 
quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l) 
per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
 
Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
 
In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.
 
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
Art. 13. 
(Decadenza della licenza)
 
La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) 
per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 10;
b) 
per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) 
per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) 
per fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) 
per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f) 
per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9.
 
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
Art. 14. 
(Verifica e revisione degli autoveicoli)
 
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta (dal Sindaco o suo delegato, Presidente, da due rappresentanti del Comune e da due rappresentanti delle locali Organizzazioni di categoria del settore), che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.
 
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati; in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933; art. 145 - II comma T.U. n. 393 del 15 giugno 1959) e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Piemonte ( art. 86 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ).
 
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959 , da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.
 
Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art. 12.
Art. 15. 
(Sostituzione dell'autoveicolo)
 
Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto all'art. 10.
 
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Art. 16. 
(Cronotachigrafo)
 
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727 .
Art. 17. 
(Tariffe)
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente. Per quanto riguarda gli autobus, allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, i costi economici e le conseguenti tariffe minime sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore Noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione a livello nazionale, sono di norma soggetti a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.
 
La Commissione di cui all'art. 14 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.
 
Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio comunale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto I dell'art. 12.
 
In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.
 
I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Art. 18. 
(Responsabilità nell'esercizio)
 
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
 
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 19. 
(Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)
 
1° caso - Facoltà di stazionamento: (la norma sottoindicata è applicabile solo nei Comuni classificati "di minore importanza", esclusi quelli riconosciuti "località turistiche, di cura o soggiorno").
 
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.
 
Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'articolo 105 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.
 
Le località di stazionamento sono le seguenti: ........
 
2° caso - Divieto di stazionamento - È fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
 
In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scafi ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
Art. 20. 
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)
 
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
 
In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) 
conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) 
curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
c) 
compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
 
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'art. 11 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Art. 21. 
(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)
 
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) 
far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b) 
portare animali propri sull'autoveicolo;
c) 
deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d) 
chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
e) 
fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 22. 
(Contravvenzioni)
 
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959, n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.
Art. 23. 
(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)
 
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche e tariffe, emanate in relazione al presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.
Art. 24. 
(Disposizioni finali)
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonchè agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.