Regolamento regionale n. 5 del 11 novembre 1982  ( Vigente )
"Regolamento della Consulta Regionale per i beni e le attività culturali.L.R. 28-8-1978, n. 58 , art. 2."
(B.U. 22 dicembre 1982, n. 51)

Art. 1. 
(Istituzione e finalità)
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, VII comma della legge regionale 28/8/78, n. 58 e per l'esercizio dell'attività e delle competenze della Consulta regionale per i beni e le attività culturali, si applica il seguente Regolamento.
Art. 2. 
(Presidente)
 
Il Presidente della Consulta è l'Assessore regionale ai beni e alle attività culturali.
 
Compete al Presidente:
a) 
la convocazione delle sedute e la definizione dell'ordine del giorno;
b) 
il coordinamento e la direzione dei lavori;
c) 
la cura dei rapporti fra la Consulta, la Giunta regionale e il Consiglio regionale;
d) 
la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.
 
Per lo svolgimento di tale attività il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario della Consulta.
Art. 3. 
(Convocazioni, ordini del giorno, verbali)
 
La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri (n. 20).
 
Due sedute l'anno hanno carattere generale di discussione sulla politica culturale della Regione, le altre sedute sono convocate su temi specifici.
 
Le convocazioni avvengono con lettera inviata almeno 10 giorni prima della seduta; con la stessa viene comunicato l'ordine del giorno.
 
Di ogni seduta è redatto verbale essenziale.
Art. 4. 
(Validità delle sedute)
 
Le sedute per il dibattito generale convocate ai sensi del precedente articolo 3, II comma, sono valide quando sia presente almeno la metà (n. 30) dei membri.
 
Qualora alle sedute della Consulta per il dibattito generale sulla politica culturale della Regione non sia presente il numero legale, le stesse vengono riconvocate entro 15 giorni in seconda convocazione ed il numero legale è ridotto ad un terzo (n. 20 membri).
 
Le altre sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo (n. 20) dei membri e, in eventuale seconda convocazione, anche se non si raggiunge il numero di 20.
Art. 5. 
(Formulazione di pareri sugli indirizzi generali della politica culturale)
 
Entro il 15 marzo di ogni anno la Giunta regionale predispone un programma di massima dell'attività culturale.
 
Entro il 15 novembre la Giunta regionale predispone un documento di indirizzi generali sulla politica culturale del Piemonte e raccoglie i documenti di indirizzo dei Comitati comprensoriali.
 
I materiali vengono consegnati e illustrati in due sedute generali della Consulta da convocarsi rispettivamente nel mese di marzo e di novembre. La Consulta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna dei materiali, esprime il proprio parere.
 
In caso di mancato rispetto dei termini, la Giunta regionale procede all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione del programma di attività anche in carenza di parere della Consulta.
Art. 6. 
(Richiesta di pareri facoltativi)
 
Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
 
L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere il termine non inferiore a 15 giorni entro il quale il parere deve essere espresso.
 
Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta.
 
Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro 7 giorni dalla data della richiesta.
Art. 7. 
(Modalità di votazione)
 
Sui documenti presentati dalla Giunta regionale o sulle richieste formulate dal Consiglio o dalla Giunta regionale, la Consulta esprime, mediante voto, il proprio parere.
 
La votazione avviene per alzata di mano e il parere si ritiene favorevole qualora il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei contrari.
 
In caso di parità prevale i voto del Presidente.
 
Uno o più membri della Consulta possono richiedere che vengano sottoposte a votazione, anche nella forza alla mozione, documenti contenenti raccomandazioni e considerazioni rispetto alle proposte presentate per il parere.
 
Tali documenti devono essere presentati alla Presidenza in forma scritta.
Art. 8. 
(Assenza del Presidente)
 
Qualora il Presidente non possa partecipare ai lavori della Consulta la presidenza della seduta è assunta dall'Assessore regionale ai Parchi naturali o dall'Assessore regionale al Turismo e al Tempo libero.
Art. 9. 
(Segretario della Consulta)
 
Al responsabile del Servizio Promozione attività culturali spetta la funzione di Segretario della Consulta.
 
Il Segretario provvede a:
a) 
predisporre, sulla base delle indicazioni del Presidente, i materiali necessari ai lavori della Consulta;
b) 
redigere un verbale essenziale delle sedute;
c) 
fornire le informazioni e i dati richiesti dalla Consulta;
d) 
conservare gli atti deliberativi e amministrativi della Consulta;
e) 
trasmettere alla Ragioneria regionale gli atti relativi all'amministrazione contatile della Consulta.
 
Per lo svolgimento di questa attività il Segretario si avvale del personale dell'Assessorato alla Cultura.
Art. 10. 
(Proposte e Commissioni di lavoro)
 
In applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 30/9/1980, n. 68 , e qualora lo ritenga necessario, la Consulta può formulare proposte su temi o settori specifici della politica culturale.
 
Tali proposte devono avere, di regola, carattere di indirizzo generale.
 
Per l'esame o per lo studio necessari per la predisposizione di tali proposte, la Consulta, a maggioranza dei suoi membri, decide la costituzione di gruppi di lavoro.
 
I gruppi di lavoro devono essere composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dalla Consulta tra i suoi componenti.
 
All'atto della costituzione del gruppo di lavoro devono essere precisati:
a) 
l'oggetto dell'attività del gruppo;
b) 
la previsione di massima del numero di sedute necessarie;
c) 
il termine di scadenza per l'elaborazione della proposta.
 
Alle sedute dei gruppi di lavoro possono essere invitati, in casi particolari e in misura limitata esperti, di regola funzionari delle pubbliche amministrazioni o docenti universitari; anche altri membri della Consulta possono chiedere di essere sentiti.
 
L'invito agli esperti deve essere autorizzato dal Presidente della Consulta.
Art. 11. 
(Informazioni)
 
I membri della Consulta possono prendere visione degli atti e della documentazione raccolti e conservati presso l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte previa richiesta al Segretario della Consulta.
Art. 12. 
(Invitati alle sedute)
 
Alle sedute possono essere invitati a partecipare i membri della Commissione consiliare competente in materia culturale o funzionari dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
 
L'invito è rivolto dal Presidente all'atto della convocazione della seduta.
 
Gli invitati non partecipano alle votazioni.
Art. 13. 
(Aspetti finanziari)
 
I membri della Consulta e gli esperti di cui al precedente articolo 10, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2/7/1976, n. 33 .
 
I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra località per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio e al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali.
 
Le missioni fuori Torino dei membri della Consulta possono avvenire previa autorizzazione del Presidente della stessa.
 
L'indennità di presenza, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione vengono corrisposti dietro presentazione, da parte dei singoli membri, di una nota con allegati i giustificativi delle spese di cui si chiede il rimborso.
 
Tale nota deve pervenire entro 30 giorni dalla data di svolgimento della seduta.
 
La mancata consegna della nota entro il termine fissato fa decadere il diritto alla corresponsione dell'indennità.
Art. 14. 
(Revisione del regolamento)
 
Eventuali proposte di revisione del presente Regolamento vengono approvate, a maggioranza, nelle sedute generali.