Regolamento regionale n. 3 del 27 luglio 1982  ( Vigente )
"Regolamento di fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj".
(B.U. 25 agosto 1982, n. 34)

Art. 1. 
Regolamento di fruizione
 
Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 , e fissa le norme specifiche relative alle modalità d'uso del territorio in accordo con le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj.
 
Per quanto attiene alle norme vincolistiche, nonchè alle relative sanzioni, si rimanda all' articolo 7 della legge regionale 29/78 :
a) 
L'accesso del pubblico alla Riserva, delimitata da apposita segnaletica, è libero e consentito tutti i giorni, senza limite di orario;
b) 
È vietato l'ingresso e la circolazione di mezzi a motore, fatta eccezione per le macchine di servizio di vigilanza, per i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività agricola e per il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi;
c) 
La circolazione pedonale dei visitatori all'interno della Riserva è consentita unicamente lungo la rete viabile e di sentieri già esistenti;
d) 
Nel territorio della Riserva è vietato:
 
- raccogliere fiori, piante, terra;
 
- raccogliere funghi e qualsiasi altro frutto, fatta eccezione per i proprietari ed affittuari del fondi;
 
- accendere fuochi; - introdurre apparecchi rumorosi, fatti salvi quelli necessari per le attività agricole e forestali e per motivi scientifici;
 
- introdurre cani, tranne che non siano al guinzaglio e in modo tale da non recare danno o fastidio ad alcuno;
 
- abbandonare carte e rifiuti.

 
In particolare è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare, ceduare o comunque danneggiare le piante di faggio presenti, apportare danno alla rinnovazione di faggio, asportare le faggiole dal bosco.
e) 
Le comitive e le scolaresche che intendano visitare il Bosco del Vaj devono avvisare, con giusto anticipo, il Comune di Castagneto Po circa il giorno e l'ora della visita.

Il Comune confermerà la propria disponibilità a fornire personale a fini di accompagnamento e, se richiesto, didattici, avvalendosi, nel caso e quando ciò sia possibile, anche di personale regionale;
f) 
Chiunque è libero di effettuare all'interno della Riserva studi e ricerche di carattere scientifico, anche in deroga al presente regolamento, previa notifica delle proprie reali e precise intenzioni al Comune di Castagneto Po.
 
Il Comune, sentito il parere della Regione Piemonte, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva.
 
I trasgressori al presente regolamento, cui saranno contestate e verbalizzate le violazioni dal personale di vigilanza, saranno soggetti alla sanzione amministrativa di lire 10.000, oltre alle altre sanzioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione.