Regolamento regionale n. 2 del 22 maggio 1981  ( Vigente )
"Regolamento del Parco regionale 'La Mandria' ".
(B.U. 24 giugno 1981, n. 25)

Art. 1. 
Accesso del pubblico
 
L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico sono consentiti tutti i giorni, negli orari e secondo gli itinerari resi noti dall'Azienda di gestione.
Art. 2. 
Divieti
 
Oltre a quanto disposto dalla legge regionale n. 54 del 21-8-1978 di istituzione del Parco regionale La Mandria, รจ vietato:
a) 
l'ingresso di mezzi a motore sprovvisti del permesso di circolazione rilasciato dall'Azienda;
b) 
accedere se non dagli ingressi aperti al pubblico;
c) 
gettare carta e rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
d) 
accendere fuochi al di fuori delle apposite piazzole e, in ogni caso, in presenza di vento;
e) 
raccogliere fiori, funghi e qualunque altro frutto del parco;
f) 
catturare o infastidire qualunque specie di animale;
g) 
introdurre animali;
h) 
danneggiare le attrezzature e gli arredi del parco e degli edifici aperti al pubblico;
i) 
accedere nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico ed appositamente segnalati;
l) 
l'uso di mezzi di diffusione sonora al di fuori di aree consentite.
Art. 3. 
Autorizzazioni in deroga
 
Le autorizzazioni in deroga all'articolo 2 del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nei limiti necessari alla funzionalita' delle proprie attivita' e nei limiti delle leggi regionali n. 54 del 21-8-1978 e n. 68 del 6-11-1978.
 
Le modalita' di circolazione e di sosta automezzi all'interno del territorio dell'Azienda e nei viali di accesso di proprieta' regionale saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con propria delibera.
 
Le modalita' delle autorizzazioni di cui al presente articolo saranno rese note con affissione agli ingressi del parco.
Art. 4. 
Sanzioni amministrative
 
I trasgressori, cui saranno contestate e verbalizzate le violazioni dal personale di vigilanza dell'Azienda, sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 10.000, oltre, ove il fatto costituisca reato o maggiore danno, alle altre sanzioni previste dalle leggi della Regione e dello Stato.
 
Le specie floreali e animali e i prodotti del sottobosco, oggetto della violazione, sono confiscate.
 
I proventi derivanti dalle sanzioni cui al presente regolamento sono introitati nel bilancio della Regione ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 21-8-1978, n. 54 .
Art. 5. 
 
Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento del Parco regionale La Mandria.