Regolamento regionale n. 1 del 22 aprile 1981  ( Vigente )
"Regolamento di attuazione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli".[1]
(B.U. 29 aprile 1981, n. 17)

Art. 1. 
Premessa
 
E' istituito presso l'Ispettorato Agrario di ogni provincia della Regione, l'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli ai sensi della legge 9.5.1975, n. 153 e della l.r. l2.5.1975, n. 27.
 
Trattasi dell'Albo professionale degli Imprenditori Agricoli a titolo principale, persone fisiche.
 
Alla compilazione ed alla tenuta dell'Albo provvede l'apposita Commissione provinciale prevista all'art. 3 della l.r. l2.5.1975, n. 27.
 
L'iscrizione all'Albo comporta l'attribuzione del "Brevetto professionale agricolo".
Art. 2. 
Definizione di imprenditore agricolo - Requisiti
 
Hanno diritto di iscriversi all'Albo coloro che possiedono i seguenti requisiti fondamentali:
 
A - Requisiti personali.
 
1) Eta' minima: abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda;
 
2) Tempo di lavoro: dedichino personalmente e abitualmente all'attivita' agricola almeno i 2/3 del lavoro complessivo svolto.
 
Per le zone montane il requisito di tempo è ridotto al 50% ai sensi della legge 10.5.1976, n. 352 . Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di eta', tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50%; nella situazione finale devono pero' raggiungere i 2/3 di tempo, ai sensi della l.r. 22.2.1977, n. 15 .
 
3) Reddito di lavoro: ricavino dall'attivita' agricola almeno i 2/3 del reddito globale del lavoro svolto.
 
Per le zone montane il requisito di reddito è ridotto al 50% ai sensi della legge 10.5.1976, n. 352 . Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di eta', tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50%; nella situazione finale devono pero' raggiungere i 2/3 del reddito, ai sensi della l.r. 22.2.1977, n. 15 .
 
4) Capacita' professionale: dimostrino di essere in possesso di una sufficiente capacita' professionale.
 
La capacita' professionale si ritiene acquisita quando sussiste una delle seguenti condizioni:
a) 
siano compresi, da almeno tre anni, in qualita' di unita' attiva negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente, anche in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell' art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153 .
b) 
risultino dedicarsi, da almeno tre anni, personalmente, abitualmente all'attivita' di imprenditore agricolo a titolo principale, anche in qualita' di lavoratori agricoli dipendenti a rapporto fisso risultante dagli elenchi dello S.C.A.U. ai sensi dell' art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153 .
c) 
siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario equivalente
 
A decorrere dal 31 luglio 1980, qualora non sussista una delle condizioni sopra indicate, il possesso del requisito della capacita' professionale viene dimostrato attraverso il superamento di un'apposita prova consistente in un colloquio davanti ad una Commissione composta da cinque membri espressi dalla Commissione provinciale, al suo interno presieduta dal Capo dell'Ufficio Agricolo provinciale della Regione Piemonte o da un suo delegato. La prova deve essere effettuata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
 
5) Residenza: siano residenti anagraficamente in un Comune della Regione Piemonte.
 
Nel caso di imprenditori agricoli residenti in altre Regioni, le cui aziende ricadano nel territorio della Regione Piemonte, la qualifica per l'accesso ai benefici di imprenditore agricolo a titolo principale, viene accertata dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.
 
B - Requisiti aziendali.
 
1) Consistenza minima dell'azienda agricola.
 
La consistenza minima dell'azienda agricola, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, e' di 156 gg. lavorative annue in pianura e collina e di l04 gg. lavorative annue in montagna, per ogni imprenditore agricolo, calcolate sulla base delle tabelle ettaro-coltura stabilite dall'assessorato agricoltura e foreste.
 
Tali parametri hanno valore orientativo e non tassativo.
 
2) Definizione di attivita' agricola.
 
Ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, si fa riferimento, in assenza di altra specifica normativa, a quella che regola l'imposta sul reddito agrario che ( 2° comma, art. 28, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - modificato dal D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 ) considera attivita' agricola:
a) 
le attivita' dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura;
b) 
l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno;
c) 
le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
 
Con il citato D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 le parole di cui alla lettera b) "mangimi ottenuti" sono state soppresse e sostituite dalle parole: "mangimi ottenibili"; per "mangimi ottenibili" deve intendersi la disponibilita' potenziale foraggera in generale (fieno, cereali, ecc.).
 
Si precisa inoltre che i terreni sui quali si svolgono le attivita' (vedi lett. a) l'allevamento (vedi lett. b) e le attivita' di manipolazione ecc. (vedi lett. c) sono quelli "posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e condotti in affitto". (vedi comma 1° citato art. 28).
 
Per quanto riguarda le specie animali allevate sono escluse quelle che non interessano la produzione agricola od alimentare.
 
Circa i relativi fabbisogni alimentari del bestiame si fa riferimento al D.M. (Finanze) del 22 settembre 1978 (G.U. 4 ottobre 1978, n. 277).
 
Rientrano tra gli allevamenti anche la piscicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura.
 
Poiché' nel citato D.M. Finanze non sono contemplati i fabbisogni alimentari per l'elicicoltura, tali fabbisogni vengono stabiliti dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.
 
Gli allevatori che non hanno la disponibilita' foraggera di almeno un quarto del fabbisogno possono presentare ugualmente domanda di iscrizione all'Albo alle Commissioni provinciali.
 
Le domande verranno registrate, mentre la decisione verra' provvisoriamente sospesa.
 
Il Consiglio regionale, valutata la situazione di tali domande, si riserva di emanare eventuali successive disposizioni integrative al presente Regolamento.
 
I soci delle cooperative agricole di produzione in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale e inseriti nella sezione Coltivatori Diretti.
Art. 3. 
Capacita' professionale: fase primo impianto
 
Nella fase di primo impianto prevista sino al 31.12.1981, il requisito della capacita' professionale si ritiene acquisito anche con meno di tre anni di iscrizione negli elenchi normativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente.
Art. 4. 
Sezioni Albo
 
L'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli a titolo principale e' distinto nelle seguenti sezioni:
 
1 - coltivatori diretti
 
a) titolari
 
b) coadiuvanti
 
2 - mezzadri e coloni
 
a) titolari
 
b) coadiuvanti
 
3 - conduttori
 
a) titolari
 
b) coadiuvanti
 
I lavoratori agricoli dipendenti possono presentare domanda per il riconoscimento della capacita' professionale ai fini della futura iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli, allorquando avranno acquisito il possesso a qualsiasi titolo di un'azienda agricola.
 
Fatti salvi i requisiti fondamentali d'imprenditore agricolo a titolo principale di cui agli articoli precedenti, per l'inclusione in una delle sezioni dell'Albo valgono le seguenti definizioni:
 
1) Coltivatore diretto.
a) 
La definizione prevista all' articolo 48 della legge 2.6.1961, n. 454 : "... sono da considerare... coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame..."
b) 
Circa il tipo di lavoro svolto, quanto indicato dall' articolo 1 della legge 25 ottobre 1957, n. 1047 "...abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento o al governo del bestiame".
c) 
Con la legge 9.1.1963 n. 9 , art. 2 e' precisato inoltre: "... il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame ... si ritiene sussistente quando ... si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tale attivita'. Per attivita' prevalente ... deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito".
d) 
Ai sensi dell' art. 7 della legge 27.12.1977, n. 984 , le unita' lavorative assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo, di cui alla legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni per l'incremento dell'occupazione giovanile, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione medesima.
 
2) Mezzadro.
 
La qualifica di mezzadro e' quella prevista dagli articoli 2141, 2142 e seguenti dal Codice civile .
 
3) Conduttore.
 
Vale in generale quanto indicato per i coltivatori diretti con la differenza che la complessiva forza lavorativa del titolare e del nucleo familiare sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' per la coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e anche quando non viene svolta attivita' manuale.
Art. 5. 
Procedure per l'iscrizione
 
1) La domanda redatta sull'apposito modello con firma autenticata, deve essere indirizzata alla Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli della provincia di residenza.
 
Alla domanda deve essere allegata l'eventuale documentazione stabilita dall'Assessorato Agricoltura e Foreste ai sensi del successivo articolo 14.
 
2) Le Commissioni provinciali richiedono il parere alle Commissioni Consultive comunali previste all' art. 1 paragrafo 7 lett. d) l.r. 2.5.80, n. 33 . Nel caso di richiedenti che risiedono in Comune diverso da quello dove ricade l'azienda agricola, la Commissione provinciale, oltre al parere della Commissione comunale di residenza deve acquisire il parere della Commissione comunale dove ricade l'azienda. Le Commissioni comunali forniscono il parere entro 30 giorni, attraverso la compilazione di un apposito questionario debitamente compilato. Le decisioni delle Commissioni provinciali adottate in difformita' dei pareri' delle Commissioni comunali, devono essere adeguatamente motivate.
 
3) La Commissione provinciale decide entro 120 giorni dal ricevimento delle domande.
 
4) Per gli iscritti allo S.C.A.U. la Commissione provinciale puo' effettuare la verifica presso gli Uffici dello S.C.A.U. competente.
 
Per tutti i casi ritenuti dubbi la Commissione provinciale, anche attraverso i membri della Commissione stessa, puo' disporre accertamenti in azienda e verifiche presso gli uffici pubblici quali per esempio: Camere di Commercio, Uffici Imposte Dirette, ecc. o richiedere eventuale documentazione od integrazione della domanda.
 
In particolare qualora il richiedente oltre a dedicarsi alla attivita' agricola si dedichi alla attivita' extra - agricola e' necessario valutare:
a) 
Reddito di lavoro.
 
La Commissione Provinciale richiede all'interessato la documentazione dei redditi o altra documentazione relativa alla posizione fiscale.
b) 
Tempo di lavoro.
 
Ai fini del calcolo della percentuale di lavoro agricolo e di lavoro extra - agricolo viene assunto, in modo convenzionale, un tempo massimo complessivo di lavoro di 2.300 ore annue (pari a 287 gg. lavorative annue per 8 ore giornaliere).
 
Ai fini dell'iscrizione si ritiene necessario valutare soltanto le ore di lavoro dedicate all'attivita' extra-agricola che devono essere contenute nei limiti stabiliti al precedente articolo 2.
 
5) La Commissione notifica all'interessato l'esito della domanda tramite il Comune di residenza, dandone, inoltre, notizia all'eventuale Ente di Patronato presentatore della domanda.
 
Le Commissioni provinciali devono adeguatamente motivare l'eventuale diniego di iscrizione.
 
6) Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento le Commissioni provinciali:
a) 
devono richiedere il parere della Commissione comunale attraverso la compilazione dell'apposito questionario;
b) 
per i casi dubbi, possono inoltre richiedere agli interessati la presentazione di apposito questionario con firma autenticata, nonche' eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ad integrazione della domanda gia' presentata.
Art. 6. 
Ricorsi
 
1) Avverso il provvedimento della Commissione provinciale di non accoglimento delle richieste di iscrizione all'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli, e' ammesso ricorso in carta legale, entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione regionale di cui all' art. 7 della l.r. 12.5.1975 n. 27 , che ha sede presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste C.so Stati Uniti 21, Torino.
 
Circa la data di presentazione del ricorso fa fede la data:
a) 
di protocollo dell'Assessorato agricoltura e Foreste nel caso di consegna a mano;
b) 
del timbro postale di partenza, nel caso di lettera raccomandata;
 
I ricorsi pervenuti oltre i prescritti 30 gg. sono considerati irricevibili per decorrenza dei termini e pertanto non vengono presi in esame dalla Commissione regionale.
 
Al ricorso deve essere allegata:
a) 
copia della lettera di diniego della Commissione provinciale;
b) 
altra eventuale documentazione che l'interessato ritenga utile presentare.
 
Per le domande presentate con riferimento alle norme precedenti al vigente regolamento, il ricorrente deve altresi' allegare apposito questionario con firma autenticata.
 
2) La Commissione regionale, ricevuto il ricorso completo della documentazione:
a) 
notifica alla Commissione provinciale il ricorso allegando copia della documentazione pervenuta richiedendo le controdeduzioni che dovranno essere fornite alla Commissione regionale entro 30 giorni;
b) 
chiede alla Commissione comunale le notizie attraverso l'apposito questionario che deve essere trasmesso alla Commissione regionale entro 30 giorni; La Commissione regionale, puo', successivamente, richiedere l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
 
La Commissione regionale puo' disporre accertamenti in azienda e verifiche presso gli Uffici pubblici, quali per esempio: uffici delle Imposte Dirette, Camera di Commercio ecc.
 
La Commissione regionale, visto il ricorso, le controdeduzioni della Commissione provinciale, il questionario della Commissione comunale e l'eventuale documentazione ritenuta necessaria, effettuati gli eventuali accertamenti, decide in via definitiva entro 120 gg. da quando e' pervenuto il ricorso.
 
Le decisioni della Commissione regionale, adeguatamente motivate, vengono comunicate all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno, nonche' comunicate alla Commissione provinciale, alla Commissione comunale del Comune di residenza e all'eventuale Ente di Patronato.
Art. 7. 
Gradualita' iscrizione
 
Le Commissioni provinciali possono procedere con gradualita' nell'applicazione della legge, esaminando, prima le richieste avanzate dai titolari di aziende agricole e successivamente quelle avanzate dai coadiuvanti.
 
Le Commissioni provinciali debbono comunque dare priorita', nell'esame delle domande, a coloro che hanno giacenti presso gli Uffici regionali od altri Enti domande di agevolazione e/o richieste di godimento di altri diritti.
Art. 8. 
Revisione
 
1) Revisione annuale Entro il 28 febbraio, e con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, le Commissioni comunali propongono alle Commissioni provinciali la cancellazione degli iscritti, che a loro avviso abbiano perso i requisiti richiesti o per i quali siano emersi nuovi elementi non rilevati all'atto della concessione del brevetto.
 
Le proposte di cancellazione devono essere corredate dell'apposito questionario.
 
Le Commissioni provinciali, prese in esame le proposte di cancellazione, devono decidere in merito entro il 30 aprile. Il provvedimento di cancellazione, adeguatamente motivato, viene notificato all'interessato tramite il Comune di residenza, dandone inoltre comunicazione all'eventuale Ente di Patronato.
 
Nel caso in cui la Commissione provinciale decida di non accogliere la richiesta di cancellazione avanzata dalla Commissione comunale interessata, deve darne comunicazione alla Commissione comunale stessa, fornendo adeguata motivazione. Avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio della Commissione provinciale e' ammesso ricorso alla Commissione Regionale con procedure, tempi e le stesse modalita' previste al precedente art. 6.
 
2) Revisione di alcuni casi.
 
Le Commissioni provinciali, possono, in qualsiasi momento dell'anno, procedere al riesame di quei casi per i quali si ritiene che non sussistano piu' i requisiti voluti dalla legge. Per tali casi le Commissioni provinciali devono richiedere il parere alle Commissioni comunali attraverso la compilazione del questionario. Circa la notificazione del provvedimento di cancellazione d'ufficio e il ricorso si fa riferimento a quanto indicato al precedente punto 1).
 
3) Revisione urgente.
 
Le Commissioni provinciali devono procedere con urgenza al riesame delle pratiche di coloro che hanno ottenuto l'iscrizione per decorrenza dei termini ai sensi della l.r. 12.5.1975, n. 27 seguendo le procedure previste ai punti precedenti.
Art. 9 
Variazioni
 
Gli iscritti all'Albo sono tenuti a dare comunicazione, entro 60 gg. alla Commissione provinciale qualora intervengano le seguenti variazioni:
a) 
trasferimento delle residenza in altro Comune;
b) 
cambio di sezione;
c) 
cessazione dell'attivita' agricola o rinuncia all'iscrizione all'Albo.
 
Gli interessati per i casi a) e b) devono presentare una nuova domanda d'iscrizione secondo quanto previsto al precedente art. 5, allegando copia del brevetto precedente. La Commissione provinciale emette un nuovo brevetto recante la data del nuovo rilascio; comunque viene mantenuta l'anzianita' giuridica della prima iscrizione. La Commissione provinciale per il caso c) provvede a dare seguito alla richiesta di cancellazione. Nel caso di decesso dell'imprenditore, il Comune interessato provvede a darne comunicazione alla Commissione provinciale competente, la quale esegue la cancellazione.
Art. 10. 
Pubblicita' dell'Albo
 
L'Assessorato Agricoltura e Foreste, tramite il Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'Informazione (C.S.I. Piemonte), cura la pubblicazione degli elenchi nominativi riferiti ad ogni provincia degli iscritti all'Albo, distinti per Comune e relative sezioni.
 
L'Albo contiene anche l'elenco dei lavoratori agricoli dipendenti per i quali e' stata accertata l'esistenza della capacita' professionale come previsto al precedente art. 4. Gli elenchi comprendono inoltre la situazione statistica per classi di eta' e sezioni per regione, provincie e comuni. Gli elenchi devono essere pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno e riferiti alla situazione al 31 dicembre.
 
L'Assessorato Agricoltura e Foreste provvede a trasmettere la pubblicazione:
a) 
alla Commissione provinciale (n. 3 copie)
b) 
ad ognuna delle tre Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
 
Le Commissioni provinciali trasmettono ai Comuni interessati:
a) 
copia degli elenchi nominativi degli iscritti relativi al Comune;
b) 
copia della situazione statistica per classi di eta' e sezioni relativi al Comune.
 
I Comuni devono affiggere all'Albo pretorio per 30 gg. gli elenchi degli Imprenditori Agricoli.
 
Gli elenchi devono rimanere agli atti del Comune e possono essere consultati da chi ne faccia richiesta, con le modalita' stabilite dal Comune stesso.
Art. 11. 
Utilizzazione dell'albo
 
1) Ai fini della concessione di agevolazioni, l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, demandata alla Regione Piemonte, avviene con la verifica dell'iscrizione all'Albo; in mancanza di tale iscrizione, l'accertamento della qualifica avviene in uno dei modi previsti dalle leggi regionali oppure dalle relative Istruzioni per l'applicazione, salvo i casi previsti al precedente art. 2 per coloro che risiedono in altra regione.
 
2) I Comuni, ai fini dell' art. 9, comma 1, lett. a) della legge 28.1.1977, n. 10 , fanno riferimento agli elenchi annuali in loro possesso ed alle aggiunte e variazioni intervenute. Resta salvo quanto previsto al precedente art. 2 per coloro che risiedono in altra Regione.
Art. 12. 
Organi collegiali
 
1) Organi decisionali
 
a) Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli Imprenditori Agricoli.
 
La Commissione, che ha potere decisionale, e' istituita con deliberazione della Giunta regionale ed e' composta da 26 membri come specificato dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 12.5.1975, n. 27 (Testo integrato). Essa ha sede presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura. Le convocazioni per le riunioni della Commissione vengono fatte per iscritto dal Presidente con almeno 8 giorni di anticipo. In casi eccezionali la convocazione puo' essere fatta telegraficamente con almeno 2 giorni di anticipo.
 
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di un quarto dei suoi componenti (n. 7 membri). Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44.
 
b) Commissione provinciale accertamento capacita' professionale.
 
La Commissione e' composta da 5 membri espressi dalla Commissione provinciale Albo professionale degli Imprenditori Agricoli dei quali uno, il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato, e' membro di diritto e la presiede. La Commissione provinciale Albo provvede ad eleggere i membri con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Risultano eletti i primi 4 membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
 
Per l'elezione la riunione e' valida con la presenza di almeno 14 membri.
 
c) Commissione regionale per l'esame dei ricorsi.
 
La Commissione che ha il Compito di decidere in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali, e' composta da 11 membri, come specificato dall' art. 7 della l.r. 12.5.1975, n. 27 . Ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, ed e' istituita con deliberazione della Giunta regionale. Le convocazioni per le riunioni della Commissione vengono fatte per iscritto dal Presidente, con almeno 8 giorni di anticipo. In casi eccezionali, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente, con almeno 2 giorni di anticipo.
 
Per la validita' delle riunioni della Commissione regionale e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti (n. 4 membri) in tale caso con la rappresentanza di almeno due Organizzazioni Professionali Agricole. Per quante non specificato nel presente Regolamento si rimanda alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16.5.1980, n. 44.
 
2) Organi consultivi.
 
Per l'attuazione cella legge regionale 16 maggio 1980, n. 44 , la Commissione regionale e le Commissioni provinciali si avvalgono della collaborazione delle Commissioni consultive comunali per l'agricoltura e le foreste di cui all' art. 1 par. 7 lett. d), della legge regionale 2.5.1980, n. 33 .
 
Le Commissioni comunali hanno compiti consultivi; comunque le decisioni adottate in difformita' dai pareri delle Commissioni comunali, devono essere adeguatamente motivate. 3) Ai componenti della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi, e delle Commissioni provinciali per la tenuta dell'albo, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennita' chilometrica di cui all' art. 3 della l.r. 2.7.1976, n. 33 .
Art. 13. 
Personale delle Commissioni
 
Il lavoro di segreteria delle Commissioni viene svolto dal personale allo scopo designato dai Capi degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura, per le Commissioni provinciali e dall'Assessore alla Agricoltura e Foreste, per la Commissione regionale.
Art. 14. 
Modulistica - Stato di attuazione
 
Per l'applicazione del presente Regolamento viene adottata la modulistica stabilita dall'Assessorato Agricoltura e Foreste, sentite le tre organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale e i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'Albo professionale.
 
Le Commissioni Provinciali sono tenute ad inviare, tramite apposito modello, entro il 30 luglio la situazione statistica progressiva dell'Albo relativa al 30 giugno; entro il 31 gennaio, la situazione statistica progressiva dell'Albo relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 15. 
Norme finali
 
Le norme del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 1981. Comunque a partire dal 12 giugno 1980, data dell'entrata in vigore della legge regionale 16.5.1980 n. 44 , non e' piu' prevista l'iscrizione all'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli per decorrenza dei termini.
 
Il presente regolamento supera ed annulla il precedente, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 175 del 26.5.1977, e n. 285 del 26.1.1978.
 
E' fatto salvo l'adeguamento alle norme, in corso di approvazione da parte degli organi C.E.E., di modifica delle direttive socio - strutturali n. 159/72, 160/72, 161/72.

Note:

[1] L'art. 12 del Regolamento regionale 2/1983 dispone che dalla data di entrata in vigore dello stesso si intendano superati i precedenti regolamenti regionali in materia, ovvero il R.R. 2/1977, il R.R. 1/1978 e il R.R. 1/1981.