Regolamento regionale n. 5 del 18 dicembre 1980  ( Vigente )
"Regolamento-tipo per i mercati all' ingrosso del bestiame, dei prodotti degli allevamenti, della selvaggina, dei mangimi e dei foraggi di cui alla legge 30-10-1979, n. 62 (Disciplina dei mercati all' ingrosso)"
(B.U. 04 febbraio 1981, n. 5)

Art. 1. 
Ambito di applicazione
 
Il presente regolamento-tipo, previsto dall' art.10 della legge regionale 30-10-1979, n. 62 della norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati in cui avviene il commercio all'ingrosso del bestiame, dei prodotti degli allevamenti, della selvaggina, dei mangimi e dei foraggi.
 
Agli effetti del presente regolamento-tipo, per "Comune" si intende il Comune ove ha sede il mercato, per "mercati" i mercati all'ingrosso di cui al presente articolo, per "legge regionale" la legge della Regione 30-10-1979, n. 62 , per "ente gestore" l'ente gestore del mercato, per "direttore" il direttore del mercato, per "operatori" i concessionari dei posteggi di vendita, per "utenti" coloro che sono ammessi agli acquisti e per "personale" gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e dell'ente gestore.
Art. 2. 
Regolamento di mercato
 
Nel regolamento di ogni singolo mercato sono indicati l'ubicazione, l'ente istitutore e l'ente gestore del mercato stesso, nonche' il bestiame e i prodotti che vi sono ammessi.
Art. 3. 
Commissione di mercato
 
Con provvedimento del Comune, presso ogni singolo mercato e' costituita una Commissione presieduta dal presidente dell'ente gestore o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:
 
a) tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare;
 
b) un rappresentante di ente locale facente parte dell'ente istitutore o dell'ente gestore del mercato;
 
c) un rappresentante della C.C.I.A.A.;
 
d) l'ufficiale sanitario;
 
e) il veterinario capo del Comune.
 
Fanno, inoltre, parte della Commissione:
 
f) quattro rappresentanti degli operatori associati e non associati;
 
g) due rappresentanti degli utenti, associati e non associati; h) un rappresentante delle aziende di trasformazione;
 
i) un rappresentante del personale di mercato.
 
I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti a seguito del rinnovo delle amministrazioni degli enti stessi.
 
I rappresentanti degli operatori, degli utenti e del personale sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori più rappresentativi in sede provinciale.
 
Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla data della richiesta; in caso di mancata designazione il Comune provvedera' direttamente alla stessa.
 
Il direttore partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo.
 
Il presidente ha la facolta' di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni.
 
La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
 
La Commissione è convocata dal presidente per iniziativa dello stesso o quando ne faccia richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
 
La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
 
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
 
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ente gestore.
 
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono considerati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
 
Ai membri della Commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza, la cui entita' e' fissata dall'ente gestore e il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
 
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'ente gestore.
 
La Commissione, oltre ai compiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, e' tenuta a far conoscere il proprio parere su tutte le questioni, concernenti il mercato, che le sono sottoposte dal Comune, dall'ente istitutore, dall'ente gestore e dal direttore.
 
Indipendentemente dai casi di cui al comma precedente, la Commissione ha sempre la facolta' di formulare proposte in ordine alle attivita' del mercato.
Art. 4. 
Comitato tecnico o (Commissione di vigilanza del mercato)
 
Presso ogni mercato e' costituito un Comitato tecnico, presieduto dal direttore e composto da cinque membri della Commissione di mercato designati dalla Commissione stessa.
 
Detto Comitato si riunisce tutti i giorni di attivita' del mercato e le sue deliberazioni sono valide se adottate in presenza del presidente e di almeno altri due dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
 
Il Comitato tecnico provvede alla compilazione del listino ufficiale dei prezzi praticati e vigila sul buon andamento del mercato con particolare riguardo all'attivita' degli operatori, degli utenti e dei mediatori.
 
Il Comitato, se richiesto, interviene per comporre, quale ufficio arbitrale, le vertenze che insorgessero tra i contraenti.
 
Il Comitato, quale organismo rappresentativo delle categorie che operano all'interno del mercato, e' sentito e consultato sui bilanci e sugli altri problemi economici del mercato stesso.
 
Ai membri del Comitato, escluso il direttore, spetta un gettone di presenza, la cui entita' e' fissata dall'ente gestore, e il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
 
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico sono a carico dell'ente gestore.
Art. 5. 
Direttore del mercato
 
Il direttore del mercato, di cui all'art. 12 della legge regionale, e' nominato dall'ente gestore.
 
Lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore sono stabiliti dall'ente gestore.
 
Possono essere nominati direttore di mercato coloro che sono in possesso della laurea in medicina veterinaria, in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze agrarie o di lauree equipollenti, e indipendentemente dall'eta' e dal possesso di titoli di studio, coloro che hanno svolto le stesse funzioni, nel mercato medesimo o in altro mercato, per un periodo non inferiore a tre anni.
 
Il direttore non puo' svolgere altre attivita' ritenute incompatibili dall'ente gestore e non puo' effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'ente gestore medesimo, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni.
 
Oltre alle funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale, e' compito del direttore:
a) 
stabilire i turni, gli orari e le modalita' di lavoro e di servizio del personale dell'ente gestore e dei vigili urbani distaccati presso il mercato;
b) 
segnalare tempestivamente all'ente gestore le carenze funzionali e organizzative del mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali anche al fine di conseguire l'incremento del volume degli affari;
c) 
accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attivita' all'interno del mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
d) 
emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, ma eccezionalmente anche in deroga ad esse se le circostanze richiedano provvedimenti particolarmente urgenti;
e) 
accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari;
f) 
curare la vendita dei prodotti e del bestiame affidati alla direzione del mercato mediante i commissionari del mercato medesimo;
g) 
intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato, avvalendosi anche, e se necessario, del Comitato tecnico di cui al precedente art. 4;
h) 
adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall'art. 20 della legge regionale e riportati nell'art. 29 del presente regolamento e allontanare dal mercato le persone che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del mercato stesso.
 
Il direttore assicura, infine, in stretto rapporto con l'ente gestore, la piu' ampia collaborazione agli uffici statali, regionali e degli enti locali.
Art. 6. 
Servizio Sanitario
 
Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorita' sanitarie competenti - accerta la sanita' del bestiame e degli altri prodotti dell'allevamento immessi nel mercato e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari del provvedimenti stessi.
 
La divulgazione, in funzione deterrente, dei provvedimenti di cui al comma precedente, avviene secondo le direttive della Giunta Regionale.
 
Nel regolamento di ciascun mercato sono elencati i prodotti e il bestiame per i quali le leggi vigenti prescrivono la obbligatorieta' della visita sanitaria.
 
I capi di bestiame di grossa taglia sono sottoposti a visita sanitaria individuale, possibilmente presso i blocchi sanitari.
 
Coloro che introducono il bestiame in mercato assicurano la massima collaborazione agli incaricati della visita sanitaria, fornendo ad essi tutte le notizie relative a casi, accertati o sospetti, di malattie infettive e diffusive.
 
Il bestiame riconosciuto infetto o ritenuto sospetto di contaminazione viene prontamente isolato in apposito locale in attesa di ulteriori disposizioni degli organi sanitari.
 
Le relative spese di mantenimento, di stallaggio e di trasporto, nonche' quelle concernenti eventuali trattamenti curativi o immunizzanti sono a carico dei proprietari dei proprietari del bestiame.
 
In caso di morte, il bestiame viene avviato al pubblico macello previa adozione di tutte le precauzioni del caso.
 
Durante lo svolgimento del mercato, l'abbattimento e il dissanguamento del bestiame sono possibili solo se il servizio sanitario avra' riconosciuto la necessita' di una pronta macellazione.
 
In circostanze epizoologicamente rilevanti, il Sindaco puo' comandare in servizio presso il mercato i veterinari condotti dal Comune.
 
Il servizio sanitario, in caso di fenomeni epidemici di qualsiasi natura, provvede di conseguenza, e prescrive gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali, soprattutto quando e' necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.
 
Il servizio sanitario coordina le modalita' per il rilascio dei libretti sanitari che devono essere obbligatoriamente in possesso, con i periodici aggiornamenti, di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, sono a contatto abituale con il bestiame.
 
L'ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.
Art. 7. 
Servizio statistico
 
Il servizio statistico consiste nel rilevare tutti i dati concernenti il bestiame e i prodotti immessi nel mercato con particolare riguardo alla qualita', alla quantita' e alla provenienza; e' diretto e organizzato dal direttore di mercato e si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e alle direttive della Giunta Regionale.
 
La rilevazione ha luogo agli ingressi o presso i posteggi di vendita.
 
I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione.
 
Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori, sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.
Art. 8. 
Servizio rilevazione prezzi e compilazione listino
 
Il direttore dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformita' delle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalla Giunta Regionale.
 
La compilazione del listino ufficiale dei prezzi praticati per il bestiame, di cui all'art. 4 del presente regolamento, è preceduta da una attenta e rigorosa rilevazione in modo che i prezzi stessi - pur nel limite del loro carattere indicativo - costituiscano un punto di riferimento di sicura attendibilità.
 
Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale.
Art. 9. 
Servizio per l'ordine pubblico
 
Il servizio per l'ordine pubblico e' assicurato dai vigili urbani del Comune.
 
Se gli organi di polizia dello Stato ritengono di dover essere presenti e operanti nel mercato con carattere di continuita', l'ente gestore mette a disposizione i locali necessari.
Art. 10. 
Servizio bancario
 
Il servizio bancario e' svolto da uno o piu' Istituti di credito che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorita'.
 
L'ente gestore puo' avvalersi del servizio bancario per le proprie operazioni di tesoreria e per altre eventualmente previste dal regolamento di mercato.
 
Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attivita' produttive e commerciali, nonche' quelle - se per esse e' abilitato - concernenti il credito agevolato derivanti da leggi statali o regionali.
 
Il servizio bancario puo' anche specificatamente provvedere, con le modalita' e l'aggio stabiliti in una apposita convenzione, alla riscossione delle somme dovute dagli utenti agli operatori.
 
L'ente gestore mette a disposizione del servizio bancario i locali necessari.
 
Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli del mercato.
Art. 11. 
Servizio di paratura e di facchinaggio
 
Nel regolamento di mercato sono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio di paratura, di facchinaggio, carico, scarico e trasporto.
 
Qualora sia ritenuto opportuno incaricare di tali operazioni un servizio pubblico, questo viene svolto da personale dell'ente gestore o da paratori e facchini in possesso del certificato comprovante l'avvenuta registrazione di cui al punto 14 dell' art. 19 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
 
Nelle due ipotesi di cui al comma precedente il numero degli addetti e' stabilito dall'ente gestore, sentiti la Commissione di mercato, il direttore e i rappresentanti degli stessi addetti.
 
Quando le suddette operazioni sono svolte da paratori o facchini e questi sono in numero superiore a otto, l'ente gestore puo' disporre che i paratori e i facchini medesimi si costituiscano in una o piu' cooperative; in tal caso l'individuazione da parte dell'ente gestore di nuovi paratori e facchini da ammettere in mercato avviene d'intesa con le cooperative stesse.
 
Il servizio di paratura e di facchinaggio e' disciplinato dal direttore mediante appositi ordini di servizio. Allo stesso direttore compete, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, stabilire gli orari di presenza in mercato dei singoli paratori e facchini e, ove occorra, i turni che i medesimi dovranno osservare per garantire il servizio.
 
Le tariffe relative al servizio di paratura e di facchinaggio sono stabilite dall'ente gestore, sentiti la Commissione di mercato, il direttore e le rappresentanze sindacali degli stessi addetti al servizio e sono approvate nei modi di legge.
 
Dette tariffe, qualunque sia il tipo di gestione del servizio, devono poter garantire agli addetti un equo salario e un adeguato trattamento previdenziale e pensionistico e devono altresi' consentire l'ammortamento e l'ammodernamento delle attrezzature del servizio stesso.
 
I paratori e i facchini preposti al servizio pubblico:
 
a - hanno una eta' compresa tra il diciottesimo e il sessantesimo anno;
 
b - sono in possesso del libretto sanitario aggiornato;
 
c - indossano la divisa prescritta dall'ente gestore;
 
d - non possono imporre o rifiutare le loro prestazioni;
 
e - sono responsabili del bestiame e delle merci avute in consegna;
 
f - provano all'ente gestore l'avvenuta stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi connessi all'esercizio delle loro attivita', con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.
 
Gli operatori nell'ambito dei posteggi, delle stalle e sui veicoli, possono effettuare le operazioni di paratura e di facchinaggio personalmente o a mezzo di familiari ovvero di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione; qualora intendono avvalersi, in tutto o in parte, del servizio pubblico di paratura e di facchinaggio debbono informare la direzione con quel preavviso che sara' stabilito nel regolamento di ogni singolo mercato.
 
Nel regolamento di ciascun mercato e' stabilito se agli operatori, con le modalita' di cui al precedente comma, e' pure consentito provvedere al carico del bestiame e delle merci vendute sui veicoli dei propri acquirenti.
 
Gli utenti, personalmente o a mezzo di familiari o di dipendenti regolarmente assunti, possono effettuare le operazioni di carico del bestiame e delle merci acquistate.
 
Nel regolamento di ogni singolo mercato e' stabilito inoltre se agli operatori e agli utenti e' concesso fare uso di veicoli propri per il trasporto di bestiame, di merci o di imballaggi all'interno del mercato stesso.
Art. 12. 
Servizio lavaggio e disinfezione mezzi di trasporto
 
I veicoli impiegati per il trasporto del bestiame, una volta effettuato lo scarico, sono avviati all'apposita "stazione" per essere sottoposti alle operazioni di pulizia, di lavaggio e disinfezione.
 
A comprova delle suddette operazioni, su ogni veicolo viene applicato un cartello con la scritta "disinfettato", recante la data e il timbro del mercato.
 
La paglia o qualsiasi altro materiale usato come lettiere sui mezzi di trasporto non puo' essere assolutamente utilizzata una seconda volta.
 
Le disinfezioni avvengono secondo le istruzioni e sotto controllo del servizio sanitario.
Art. 13. 
Servizio di stallaggio
 
Nei mercati e' istituito un servizio di stallaggio per il ricovero del bestiame.
 
L'assegnazione delle poste nelle singole stalle avviene secondo l'ordine di presentazione delle richieste o, in subordine, secondo l'ordine di arrivo del bestiame.
 
Per l'assegnazione delle poste nelle stalle si applicano, in quanto applicabili, le stesse modalita' previste per i posteggi di vendita.
 
L'introduzione e il ritiro del bestiame avvengono alla presenza degli stallieri e negli orari stabiliti dalla direzione del mercato.
 
I proprietari del bestiame, o chi per essi, non possono trattenersi nelle stalle oltre il tempo strettamente necessario per compiere la identificazione, la strigliatura e la spazzolatura dei rispettivi capi.
 
L'ingresso nelle stalle e', comunque, vietato a tutte le persone estranee o non interessate.
 
Il servizio di stallaggio, intendendo per tale il ricovero del bestiame, il foraggiamento, l'abbeverata, la tenuta della lettiera, la sorveglianza e l'eventuale mungitura, e' disimpegnato dagli stallieri, secondo le norme impartite dal direttore.
 
La strigliatura e la spazzolatura del bestiame sono di esclusiva pertinenza dei singoli proprietari.
 
Gli stallieri provvedono alla tenuta di un registro di carico e scarico del bestiame per ogni singola stalla.
 
I foraggi e la paglia da lettiera sono forniti dall'ente gestore al prezzo stabilito dal Comitato tecnico di cui al precedente art. 4.
 
Non e' consentito tenere a digiuno gli animali per piu' di 24 ore; l'abbeverata deve aver luogo due volte al giorno; la somministrazione forzata di miscele liquide (il cosiddetto "imbottigliamento") e' tassativamente vietata.
 
Il latte ricavato da eventuali mungiture rimane a disposizione dell'ente gestore. In via eccezionale il direttore puo' consentire ai singoli operatori di mungere il proprio bestiame e di somministrare il latte ricavato ad altri animali presenti in mercato di proprieta' degli stessi operatori.
Art. 14. 
Servizi vari
 
Qualora ne avverta l'utilita', l'ente gestore provvede alla istituzione dei seguenti servizi, assumendone le gestione o concedendola ad altri mediante convenzione:
 
- raccordo ferroviario;
 
- posteggio veicoli;
 
- stazione rifornimento carburanti;
 
- officina di riparazione veicoli;
 
- bar e ristorante;
 
- pubblicita';
 
- servizio di pronto soccorso.
 
L'ente gestore puo' istituire altri servizi oltre quelli previsti dal presente articolo, purche' rispondano ad effettive esigenze del mercato.
 
Nel caso di concessione, l'ente gestore preferisce, a parita' di condizioni, le forme associative.
 
I servizi del mercato dati in concessione non possono applicare tariffe superiori a quelle praticate per attivita' analoghe fuori del mercato.
 
Nella convenzione di cui al 1° comma del presente articolo e', tra l'altro, stabilito che l'ente gestore si sostituisce in qualsiasi momento al concessionario del servizio quando questi non osserva le norme e le condizioni fissate nella convenzione stessa.
 
Il servizio di pubblicita' visiva e fonica svolto dal mercato e' negato a chi e' stato condannato e a chi e' sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
 
Il gestore del mercato puo' autorizzare l'apertura di altri uffici (postali doganali, ecc.) e di negozi di barbiere o per la rivendita di giornali e di altro materiale necessario agli operatori e agli utenti; l'ente gestore puo', altresi', istituire parcheggi per la "mostra" di attrezzature agricole.
 
I locali e gli spazi per lo svolgimento dei servizi e di qualsiasi altra attivita' all'interno del mercato sono dati in concessione nell'osservanza delle stesse norme - in quanto applicabili - di cui al successivo art. 18.
Art. 15. 
Operatori e utenti
 
Sono ammessi ad operare nei mercati:
a) 
per le vendite:
 
- gli allevatori di bestiame e i produttori di foraggi, mangimi, ecc.;
 
- i commercianti all'ingrosso, i commissionari e i mandatari;
 
- gli enti di sviluppo;
b) 
per gli acquisti:
 
- gli allevatori di bestiame;
 
- i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
 
- i commissionari e i mandatari;
 
- le imprese di macellazione e di trasformazione;
 
- i gruppi d'acquisto e le altre forme associative fra dettaglianti;
 
- le comunita' e le convivenze;
 
- i gestori dei ristoranti, degli alberghi, delle mense e degli spacci aziendali, nonche' chiunque professionalmente acquista il bestiame e i prodotti ammessi a nome e per conto proprio e li rivende, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 
- gli enti comunali di consumo.
 
L'ammissione degli operatori e' autorizzata dal direttore.
 
Avverso il provvedimento di diniego, l'interessato puo' ricorrere all'ente gestore che decide, sentita la Commissione di mercato, entro trenta giorni con provvedimento definitivo; nel caso di mercati gestiti nelle forme previste dal 1° comma, lettera d) e dal 4° comma, lettera a) dell'art. 5 della legge regionale, il ricorso e' inoltrato al Sindaco del Comune competente che decide entro lo stesso termine.
 
Il direttore rilascia all'operatore autorizzato un apposito tesserino munito di fotografia e completo di dati anagrafici e qualifica professionale.
 
Il direttore consente l'accesso al mercato anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi presso i posteggi, gli uffici e i servizi del mercato stesso.
 
Ai mercati sono ammessi anche i mediatori in possesso di regolare licenza.
 
Ai mediatori, oltre al tesserino di cui all'art. 16 della legge regionale, viene rilasciato un apposito distintivo che i mediatori stessi devono portare per tutto il periodo di permanenza in mercato.
 
I mediatori non possono intromettersi forzatamente nelle contrattazioni ed e' loro rigorosamente vietato contrassegnare in qualsiasi modo gli animali prima che sia definitivamente conclusa la compravendita.
 
I mediatori sono tenuti ad annotare chiaramente nei propri taccuini gli estremi essenziali dei contratti stipulati attraverso la loro opera.
 
Le tariffe di mediazione sono quelle stabilite nei modi di legge.
 
L'elenco dei mediatori ammessi e' esposto al pubblico.
Art. 16. 
Posteggi di vendita
 
Per posteggi di vendita si intendono i locali e gli spazi (rimessini, barriere, recinti, ecc.) in cui gli operatori, di cui alla lettera a) dell'art. 15 del presente regolamento, svolgono la loro attivita' commerciale.
 
Il numero dei posteggi di vendita e' stabilito dall'ente gestore previo parere della Commissione di mercato ed e' soggetto a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura dei mercati, sia in relazione al volume degli affari e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.
 
I posteggi di vendita sono ripartiti tra le categorie ammesse secondo le particolari caratteristiche di ogni singolo mercato, ma sempre e comunque in piena aderenza alle finalita' di cui all'art. 2 della legge regionale.
 
L'ente gestore, sentita la Commissione di mercato, riserva un congruo numero di posteggi agli allevatori ed alle loro Associazioni.
 
I posteggi di vendita richiesti per un periodo non superiore ad un anno sono dati in concessione dall'ente gestore per tramite del direttore.
 
I posteggi di vendita richiesti per un periodo superiore ad un anno - e comunque entro il limite massimo di cinque anni - sono dati in concessione direttamente dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
 
Le concessioni dei posteggi, di cui al comma precedente, dovranno comunque avere, indipendentemente dalla loro data d'inizio, scadenze contemporanee a quelle delle concessioni gia' in atto.
 
In caso di particolari contingenze o di grande affluenza di animali, il direttore puo' concedere l'occupazione, parziale o totale, dei posteggi disponibili anche se gia' dati in concessione. In tal caso, il nome del concessionario deve essere rimosso dalla testata del posteggio.
 
Nella determinazione dei criteri per la concessione dei posteggi di vendita riservati ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari di cui all'art. 17 della legge regionale si tiene conto della serieta', dell'anzianita' commerciale in mercato e altrove, del carico fiscale, dell'importanza delle attivita' svolte in passato, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli aspiranti alla concessione stessa.
 
Gli stessi criteri sono osservati quando si deve procedere al rinnovo delle concessioni.
 
In ogni atto di concessione sono, tra l'altro, indicati le caratteristiche del posteggio e gli spazi ad esso laterali eventualmente compresi nella concessione stessa.
 
Per esigenze organizzative e funzionali, l'ente gestore, in qualsiasi momento, puo' disporre il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.
Art. 17. 
Gestione dei posteggi di vendita
 
La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica e' strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purche' in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite.
 
La concessione di un posteggio di vendita ad una persona giuridica e' intestata al suo rappresentante legale.
 
I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, società o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare da altre persone munite di procura notarile ed in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, previo consenso dell'ente gestore.
 
La persona fisica che intenda costituire una società, per continuare l'esercizio della stessa attivita' commerciale nel posteggio di cui e' concessionaria, deve ottenere il consenso dell'ente gestore.
 
Se due o piu' persone fisiche concessionarie di altrettanti posteggi intendono costituirsi in società, per continuare l'esercizio delle stesse attivita' commerciali, devono ottenere il consenso dell'ente gestore e, dopo l'avvenuta rinuncia delle singole concessioni in atto, si trasferiscono in un solo posteggio composto da locali o spazi contigui.
 
Le società previste nei due commi precedenti assumono tutte le responsabilita' e gli impegni commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, a cui sono subentrati.
 
Oltre ai casi di cui al presente articolo, qualsiasi altra variazione nella composizione delle ditte concessionarie di posteggi e' subordinata al consenso dell'ente gestore, pena la revoca della concessione.
 
Il diniego alla richiesta di costituzione di società, di cui al quarto e al quinto comma, o di variazione nella composizione delle ditte, di cui al comma precedente, e' motivato dall'ente gestore.
 
I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commerciante in proprio, di commissionario o di mandatario, anche se allevatori, purche' regolarmente abilitati all'esercizio delle funzioni stesse.
 
I concessionari dei posteggi di vendita eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
 
Sui posteggi di vendita e' indicata, nei modi prescritti dall'ente gestore, la denominazione del concessionario. Tale denominazione e' esente dall'imposta comunale sulla pubblicita' ai sensi dell'art. 20, punto n. 12, del D.P.R. 26-10-1972, n. 639 , anche se occupa una superficie superiore al mezzo metro quadrato.
 
Nei posteggi di vendita non sono consentite modifiche strutturali ed installazioni di impianti di qualsiasi natura senza il preventivo consenso dell'ente gestore.
Art. 18. 
Corrispettivi per i posteggi di vendita
 
I corrispettivi di concessione dei posteggi, di cui al 1° comma dell'art. 15 della legge regionale, quando non e' diversamente disposto con appositi atti dell'ente gestore, comprendono anche il godimento delle altre attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del mercato, nonche' delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale dell'ente gestore.
 
Detti corrispettivi - che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) - devono essere versati in forma anticipata. In caso di ritardato pagamento, salvo quanto disposto alla lettera e) del successivo art. 20, e' applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta.
 
Se ai posteggi vengono apportati miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.
 
Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.
 
I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all'art. 20 della legge regionale (vedasi anche successivo art. 29).
 
In nessun caso i posteggi di vendita possono essere dati in uso mediante contratto di locazione.
 
Ai sensi dell' art. 1 della legge 27-1-1963, n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi non si applicano le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
Art. 19. 
Attivita' minima nei posteggi di vendita
 
Nel regolamento di ciascun mercato, in conformita' del penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale, e' stabilita l'attivita' minima che i commercianti, i commissionari e i mandatari devono introdurre annualmente nei posteggi avuti in concessione.
 
Il quantitativo minimo varia in rapporto ai tipi di bestiame o di prodotti posti in vendita e alla capacita' dei posteggi.
 
Se non sono invocate o provate cause di forza maggiore, il mancato conseguimento, per due anni consecutivi, del quantitativo minimo puo' comportare - nei modi e nei tempi stabiliti in ogni regolamento di mercato - il trasferimento in un posteggio di capacita' inferiore o la revoca del posteggio.
 
I concessionari sono tenuti a dimostrare - pena la revoca del posteggio - l'avvenuto svolgimento dell'attivita' minima, fornendo all'ente gestore copia delle fatture ricevute od emesse.
Art. 20. 
Termine e revoca delle concessioni dei posteggi di vendita
 
Le concessioni hanno termine:
 
- alla scadenza;
 
- per rinuncia.
 
La rinuncia alla concessione deve essere resa nota all'ente gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
 
Le concessioni vengono revocate nei seguenti casi:
a) 
perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio, anche in conformita' delle norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge dello Stato 11-6-1971, n. 426 ;
b) 
variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso dell'ente gestore;
c) 
mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di societa', enti, ecc.;
d) 
inattivita', non preventivamente autorizzata dall'ente gestore, per oltre tre mesi in un anno;
e) 
morosita' di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio;
f) 
cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;
g) 
mancato raggiungimento dell'attivita' minima di cui all'art. 17 della legge regionale, nei casi previsti dal regolamento di mercato;
h) 
mancata dimostrazione dell'attivita' minima di cui all'ultimo comma del precedente art. 19;
i) 
gravi scorrettezze commerciali;
l) 
ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attivita' del mercato.
 
La revoca della concessione e' disposta dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione degli addebiti all'interessato.
Art. 21. 
Riconsegna dei posteggi
 
Nei quindici giorni successivi al termine della concessione e alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio all'ente gestore libero di persone e di cose, gia' rimossi impianti e sovrastrutture, nonche' in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro operatore.
 
In caso di inottemperanza, vi provvede l'ente gestore, addebitando ai concessionari le relative spese.
Art. 22. 
Commissionari e mandatari
 
La provvigione, di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale, spettante ai commissionari e ai mandatari, e' comprensiva dello "star del credere" e di tutte le spese di mercato, paratura e facchinaggio inclusi, con l'esclusione di quelle relative allo stallaggio.
 
Nel conto vendita - che i commissionari e i mandatari devono rimettere ai loro committenti o mandanti entro e non oltre i due giorni successivi al termine della vendita cui si riferiscono - sono dettagliatamente indicati la varieta' e la qualita' del bestiame o dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.
 
Il direttore puo' effettuare controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite di cui al comma precedente.
 
Quando i commissionari o i mandatari, nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti, attribuiscono la mancata vendita di bestiame o di prodotti a provvedimenti degli organi sanitari o del direttore, devono produrre la relativa certificazione rilasciata dal direttore stesso.
 
Analogo comportamento e' d'obbligo quando i predetti operatori devono giustificare, qualunque sia la causa, una vendita per quantitativi non corrispondenti a quelli ricevuti o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli correnti.
Art. 23. 
Disciplina delle vendite
 
Allo scopo di agevolare le operazioni di scarico, i concessionari dei posteggi e i proprietari del bestiame e dei prodotti sono ammessi nel mercato prima delle altre categorie, ma fino a quando non è stato dato il segnale d'inizio delle contrattazioni non è loro consentito recarsi presso altri punti di vendita o avere, comunque, rapporti di natura commerciale con gli altri operatori.
 
Agli operatori, agli utenti e al personale è vietato intromettersi nelle contrattazioni altrui.
 
A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, e' assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attivita' commerciali. Al medesimo personale e' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle contrattazioni o di avere interesse nelle medesime, anche per interposta persona.
 
Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.
 
Gli utenti, una volta accettata la condizione di pagamento e il prezzo non possono disconoscere l'acquisto.
 
Durante le contrattazioni sono vietati il foraggiamento e l'abbeverata del bestiame.
 
I commissionari per gli affari conclusi con il loro intervento e gli operatori e i loro incaricati per quelli conclusi direttamente, devono fare denuncia di ciascun contratto all'atto della presentazione del bestiame per la pesatura o alla conclusione delle singole contrattazioni per il bestiame venduto a vista.
 
In mancanza di tale denuncia non sara' permessa l'uscita del bestiame venduto. La denuncia - debitamente sottoscritta dai due contraenti - consistera' nella dichiarazione del nome del venditore e del compratore, della specie e del numero dei capi, nonche' del prezzo.
 
Il bollettario delle denunce deve essere conforme al modello prescritto dalla direzione, avere le pagine numerate ed essere vistato dal direttore prima di venir posto in uso.
 
La direzione del mercato ha sempre la facolta' di esaminarlo per verificare se le dichiarazioni fatte corrispondono alla verita'.
 
Nei regolamenti dei mercati degli avicunicoli e della selvaggina sono indicate, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, i quantitativi minimi per ogni operazione di vendita.
Art. 24. 
Pulizia del mercato
 
L'ente gestore assicura al mercato, anche a mezzo di appaltatore, un efficiente servizio per la raccolta e l'asportazione dei rifiuti, per il lavaggio delle strade e dei parcheggi e per lo sgombero della neve.
 
Il regolamento di ciascun mercato vieta l'introduzione di rifiuti o di materiale di scarto dall'esterno del mercato, stabilisce le norme di comportamento degli operatori, degli utenti e del personale per quanto attiene la pulizia in genere e puo' imporre l'uso sistematico di appositi recipienti.
 
Il letame proveniente dalle stalle di sosta, dai veicoli e da tutto il mercato e' di proprieta' dell'ente gestore.
Art. 25. 
Strumenti di pesatura
 
L'ente gestore mette a disposizione degli operatori e degli utenti una o piu' bilance automatiche.
 
Prima di iniziare le pesature, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare le bilance stesse. Degli eventuali guasti o del cattivo funzionamento delle bilance deve essere immediatamente informata la direzione del mercato.
Art. 26. 
Responsabilita'
 
Gli operatori, gli utenti, il personale e chiunque accede al mercato e' tenuto a rimborsare all'ente gestore i danni eventualmente arrecati al mercato stesso e alle sue strutture.
Art. 27. 
Mercati settimanali del bestiame e orari
 
Il giorno della settimana (o del mese, ecc.) in cui ha luogo il mercato del bestiame e' indicato in ogni singolo regolamento in conformita' del calendario fissato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e la Commissione di cui all'art. 9 della legge regionale.
 
Gli orari di ogni singolo mercato e i relativi servizi sono fissati dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato. Detti orari sono esposti su apposite bacheche e resi noti anche attraverso la stampa locale.
Art. 28. 
Ordine interno
 
Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal direttore.
 
L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocita' dei veicoli sono disciplinati dal Sindaco con apposito ordine di servizio e mediante l'impiego della segnaletica regolamentare.
 
Il movimento del bestiame e le misure precauzionali ad esso connesse, nonche' tutte le attivita' e i servizi non espressamente previsti dal presente regolamento, sono disciplinati dal direttore con apposito ordine di servizio.
 
Il direttore, tenuto conto della facolta' di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, stabilisce il numero, la caratteristica e il modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.
 
Nei mercati, chiunque vi e' ammesso, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del mercato.
 
E', pertanto, vietato:
 
- interferire nelle operazioni commerciali e nelle altrui attivita';
 
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
 
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori, bestiame e prodotti;
 
- fare uso di impianti di amplificazione sonora;
 
- promuovere sottoscrizioni senza il permesso del direttore;
 
- affiggere o distribuire materiale pubblicitario o propagandistico di qualsiasi natura;
 
- introdurre animali e prodotti diversi da quelli ammessi;
 
- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.
 
Le organizzazioni sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono installare apposite bacheche per fissarvi manifesti o comunicati di natura sindacale.
 
Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche sono stabiliti dal direttore.
Art. 29. 
Provvedimenti disciplinari
 
Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonche' degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della legge regionale o del regolamento di mercato e del T.U. 15-6-59, n. 393 e successive modificazioni, sono previste le seguenti sanzioni:
a) 
diffida da parte del direttore;
b) 
sospensione da ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre giorni di mercato, disposta dal direttore;
c) 
sospensione di ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
 
Il Comune puo' altresi' adottare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale.
 
Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale.
Art. 30. 
Norme transitorie
 
I.

Entro 30 giorni dalla data della sua approvazione, gli enti gestori provvedono alla stampa del regolamento dei rispettivi mercati, allegando al medesimo:
a) 
il testo della legge regionale;
b) 
la tabella delle provvigioni massime spettanti ai commissionari, mandatari e astatori di cui agli ultimi due commi dell'art. 18 della legge regionale;
c) 
l'elenco dei prodotti per i quali e' previsto l'obbligo della visita sanitaria (art. 6 - comma 3° del presente regolamento).
 
Gli enti gestori provvedono, quindi, alla consegna del regolamento e dei relativi allegati a tutti i rappresentanti delle categorie interessate, ai membri della Commissione di mercato, ai concessionari dei posteggi e ai responsabili dei vari servizi.
 
II.

Le concessioni dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale o spazio del mercato, in essere alla data di entrata in vigore del regolamento di mercato conservano validita' fino alla scadenza precedentemente fissata, ma il relativo disciplinare deve essere reso conforme al regolamento di mercato entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
 
Quando il suddetto rapporto e' regolato mediante contratto di locazione, questo deve essere sostituito da un atto di concessione entro e non oltre tre mesi dall'avvenuta approvazione del regolamento.
 
III.

I paratori e i facchini gia' regolarmente ammessi ad operare alla data di entrata in vigore del regolamento di mercato, sono confermati se non hanno superato il sessantesimo anno di eta' e se sono in possesso del libretto sanitario aggiornato.