Regolamento regionale n. 4 del 18 dicembre 1980  ( Vigente )
"Regolamento-tipo per i mercati all' ingrosso dei prodotti alimentari - dei fiori - delle piante ornamentali e delle sementi di cui alla legge 30-10-1979, n. 62 (Disciplina dei mercati all' ingrosso)"
(B.U. 04 febbraio 1981, n. 5)

Art. 1. 
Ambito di applicazione
 
Il presente regolamento-tipo, previsto dall' art.10 della legge regionale 30-10-1979, n. 62 detta norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati in cui avviene il commercio all'ingrosso di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati e trasformati, comprese le bevande, nonche' dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.
 
Agli effetti del presente regolamento-tipo, per "Comune" si intende il Comune ove ha sede il mercato, per "mercati" i mercati all'ingrosso di cui al presente articolo, per "legge regionale" la legge della Regione 30-10-1979, n. 62 , per "ente gestore" l'ente gestore del mercato, per "direttore" il direttore del mercato, per "operatori" coloro che sono ammessi alle vendite, per "utenti" coloro che sono ammessi agli acquisti esclusi i consumatori e per "personale" gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e dell'ente gestore.
 
Nel regolamento di ogni singolo mercato sono indicati l'ubicazione, l'ente istitutore e l'ente gestore del mercato stesso, nonche' i prodotti che vi sono ammessi.
Art. 2. 
Mercati alla produzione
 
Nei mercati alla produzione, di cui al 3° comma dell'art. 1 della legge regionale, sono ammessi alle vendite tutti i produttori indistintamente senza limitazioni territoriali e senza distinzioni tariffarie o di altra natura, con priorita' ai produttori della zona interessata.
 
Nei regolamenti di detti mercati possono essere previste norme non conformi al presente regolamento-tipo purche' rispondenti ai princìpi generali della legge regionale.
Art. 3. 
Mercati generali
 
Nei mercati generali, di cui alla lettera g) dell'art. 2 della legge regionale, l'ente gestore, sentita la Commissione di mercato, puo' stabilire orari diversi per i singoli comparti merceologici.
 
Nei suddetti mercati gli operatori e gli utenti sono ammessi, con le modalita' previste dal successivo art 17, solamente nei comparti di rispettiva competenza.
Art. 4. 
Commissione di mercato
 
Con provvedimento del Comune, presso ogni mercato e' costituita una Commissione presieduta dal presidente dell'ente gestore o a un suo delegato e composta dai seguenti membri:
 
a) tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare;
[numero] 
b) un rappresentante di ogni ente locale facente parte dell'ente istitutore e dell'ente gestore del mercato;
 
c) un rappresentante della C.C.I.A.A.;
 
d) un rappresentante dell'ente gestore se questo non e' il Comune;
 
e) l'ufficiale sanitario;
 
f) il veterinario capo del Comune quando nel mercato e' ammessa anche la vendita di prodotti carnei o ittici.
 
Fanno, inoltre, parte della Commissione:
 
g) da sei a otto rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni ed organismi economici e sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;
 
h) da quattro a sei rappresentanti degli utenti, associati ad organismi economici e non associati ammessi agli acquisti;
 
i) da uno a due rappresentanti del personale dei mercati; nei mercati con servizio pubblico di facchinaggio deve essere nominato almeno un rappresentante del personale addetto alla movimentazione;
 
l) due rappresentanti dei consumatori designati dai sindacati dei lavoratori e/o dalle organizzazioni dei consumatori.
 
Quando trattasi di mercati alla produzione, il Comune puo' costituire una Commissione di mercato di soli cinque membri, purche' almeno due di essi siano in rappresentanza degli operatori e degli utenti.
 
I rappresentanti degli operatori e degli utenti, del personale e dei consumatori sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori piu' rappresentativi in sede provinciale.
 
Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune provvedera' provvisoriamente alla stessa.
 
Il direttore partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo.
 
Il presidente ha la facolta' di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri enti, uffici e organizzazioni.
 
La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
 
I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti a seguito del rinnovo delle amministrazioni degli enti stessi.
 
La Commissione è convocata dal presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
 
La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
 
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri, in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
 
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ente gestore.
 
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo devono essere dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
 
Ai membri della Commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza, la cui entita' e' fissata dall'ente gestore, e il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
 
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'ente gestore.
 
La Commissione, oltre ai compiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, e' tenuta a far conoscere il proprio parere su tutte le questioni, concernenti il mercato e l'eventuale area complementare (di cui all'art. 8 della legge regionale) che le sono sottoposte dal Comune, dall'ente istitutore, dall'ente gestore e dal direttore.
 
Indipendentemente dai casi di cui al comma precedente, la Commissione ha sempre la facolta' di formulare proposte in ordine alle attivita' del mercato e dell'area complementare.
Art. 5. 
Comitato consultivo degli operatori
 
I bilanci e gli altri provvedimenti di natura economica concernenti la gestione dei mercati sono preventivamente sottoposti alla Commissione di mercato.
 
I pareri e le proposte sulla formulazione dei bilanci preventivi, che il 4° comma dell'art. 14 della legge regionale prevede da parte dei rappresentanti delle categorie che operano nei mercati, possono essere formulati in seno alla stessa Commissione di mercato o - per decisione di questa - attraverso un Comitato consultivo presieduto dal presidente dell'ente gestore, o da un suo delegato e composto da quattro operatori ammessi alle vendite, da due utenti e da un facchino.
Art. 6. 
Direttore del mercato
 
Il direttore del mercato, di cui all'art. 12 della legge regionale, e' nominato dall'ente gestore a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.
 
La composizione della Commissione giudicatrice del concorso e il bando di concorso stesso - nel quale figurano tra l'altro, le materie trattate negli esami - sono proposti dall'ente gestore ed approvati dalla Giunta Regionale.
 
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono stabiliti dall'ente gestore.
 
Nei mercati riconosciuti di particolare importanza dalla Giunta Regionale sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore di mercato coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.
 
Negli altri mercati sono ammessi a concorrere alla nomina coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore.
 
Indipendentemente dall'eta' e dal possesso dei titoli di studio di cui ai due commi precedenti, sono ammessi al concorso per la nomina a direttore anche coloro che hanno svolto le stesse funzioni, nel mercato medesimo o in altro mercato, per un periodo non inferiore a tre anni.
 
L'ente gestore, sentita la Commissione di mercato, puo' nominare direttore del mercato, senza concorso e indipendentemente dalla eta' e dal possesso del prescritti titoli di studio, chi gia' svolge le stesse funzioni, da almeno cinque anni, in un altro mercato.
 
Nei mercati riconosciuti di particolare importanza dalla Giunta Regionale puo' essere nominato un vice direttore a seguito di pubblico concorso.
 
La nomina del vice direttore non avviene, in nessun caso, per chiamata diretta ed e' sempre subordinata al possesso dello stesso titolo di studio previsto dal direttore del mercato medesimo.
 
Il direttore non puo' svolgere altre attivita' ritenute incompatibili dall'ente gestore e non puo' effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'ente gestore medesimo, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni.
 
Al direttore, salvo i casi specificatamente previsti con apposita deliberazione dell'ente gestore, non possono essere affidati compiti non attinenti al mercato cui e' preposto.
 
Nei mercati alla produzione, soprattutto se stagionali, la nomina del direttore puo' aver luogo per chiamata diretta e indipendentemente dall'eta' e dal possesso di determinati titoli di studio.
 
Oltre alle funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale, e' compito del direttore:
a) 
stabilire i turni, gli orari e le modalita' di lavoro e di servizio del personale dell'ente gestore e dei vigili urbani distaccati presso il mercato;
b) 
segnalare tempestivamente all'ente gestore le carenze funzionali e organizzative del mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali anche al fine di conseguire l'incremento del volume degli affari;
c) 
accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attivita' all'interno del mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
d) 
emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, ma eccezionalmente anche in deroga ad esse se le circostanze richiedano provvedimenti particolarmente urgenti, che vanno comunicati immediatamente all'ente gestore e alla Commissione di mercato;
e) 
accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari;
f) 
rilasciare, a richiesta degli operatori e degli utenti, le certificazioni concernenti la qualita', la varieta' e l'eventuale deprezzamento dei prodotti;
g) 
curare la vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato mediante i commissionari, i mandatari, o, in assenza di questi, mediante altri operatori del mercato stesso;
h) 
rendere possibile l'utilizzo di tutte le attrezzature del mercato per assicurare la buona conservazione dei prodotti;
i) 
intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato;
l) 
vietare la vendita di quei prodotti riconosciuti non commestibili dagli organi sanitari;
m) 
vietare la vendita e imporre il ritiro o la rilavorazione di quelle partite i cui prodotti, la loro confezione e i relativi contenitori non sono conformi alle norme annonarie vigenti;
n) 
adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall'art. 20 della legge regionale e riportati nel successivo art. 33 del presente regolamento e allontanare dal mercato le persone che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del mercato stesso.
 
Il direttore assicura, infine, in stretto rapporto con l'ente gestore, la piu' ampia collaborazione agli uffici statali, regionali e degli enti locali.
Art. 7. 
Servizio sanitario
 
Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorita' sanitarie competenti - accerta quotidianamente, con l'impiego di un adeguato numero di addetti e soprattutto prima dell'inizio delle contrattazioni, la commestibilita' delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico-sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura del provvedimenti adottati e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.
 
La divulgazione, in funzione deterrente, dei provvedimenti di cui al comma precedente, avviene secondo le direttive della Giunta Regionale.
 
Nel regolamento di ciascun mercato sono elencati i prodotti per i quali le leggi vigenti prescrivono la obbligatorieta' della visita sanitaria, nonche' le varieta' di funghi freschi ammesse dalle competenti autorita' sanitarie.
 
Il servizio sanitario coordina le modalita' per il rilascio del libretti sanitari che devono essere obbligatoriamente in possesso, con periodici aggiornamenti, di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, sono a contatto abituale con i prodotti alimentari.
 
Il servizio sanitario provvede nel caso di fenomeni epidemici e, inoltre, prescrive gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali soprattutto quando e' necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.
 
L'ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.
Art. 8. 
Servizio annonario
 
Il servizio annonario e' diretto e organizzato dal direttore nell'osservanza delle disposizioni generali e particolari che il Comune competente per territorio dovra' impartire al riguardo.
 
I controlli per accertare la rispondenza dei prodotti e degli imballaggi alle norme vigenti in materia vengono effettuati quotidianamente, prima, durante e dopo le contrattazioni.
 
La divulgazione dei provvedimenti adottati in conseguenza dei controlli suddetti avviene per gli stessi fini e negli stessi modi previsti per il servizio sanitario, di cui al precedente art. 7.
 
Il personale preposto al servizio ha libero accesso ad ogni locale.
Art. 9. 
Servizio statistico
 
Il servizio statistico, diretto e organizzato dal direttore, si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
 
Oltre ai dati richiesti dal predetto istituto e sempre a fini statistici, la Giunta Regionale puo' disporre la rilevazione di ogni altra notizia concernente i prodotti immessi nel mercato con particolare riguardo alla loro varieta', qualita' e provenienza.
 
La rilevazione puo' aver luogo agli ingressi del mercato o presso i posteggi di vendita. In alternativa o congiuntamente a tale rilevazione, il direttore puo' esigere dai concessionari dei posteggi una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.
 
I concessionari dei posteggi, gli utenti, gli autotrasportatori e i facchini sono tenuti a fornire al direttore, per eventuali operazioni di controllo, tutta la documentazione (bolle di accompagnamento e di consegna, fatture, ecc.) atta ad individuare la effettiva quantita' delle merci introdotte nel mercato.
 
I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione.
 
Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori, sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.
Art. 10. 
Servizi di informazione commerciale e alimentare
 
Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, l'esportazione, l'importazione, il commercio interno, il consumo e le quotazioni dei prodotti, dando ad essi la piu' ampia e tempestiva divulgazione tra gli operatori e gli utenti del mercato.
 
Il servizio di informazione alimentare si propone di indirizzare il cittadino verso i consumi piu' razionali, sia in relazione alle proprieta' dietetiche e al prezzo dei singoli prodotti, sia in aderenza alla politica economica.
 
Il direttore, cui compete la direzione e l'organizzazione di entrambi i servizi, sollecita la collaborazione di istituti universitari, di enti e di uffici pubblici e privati, nonche' dei direttori degli altri mercati, secondo le istruzioni della Giunta Regionale.
Art. 11. 
Servizio rilevazione prezzi e compilazione listino
 
Il direttore dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformita' delle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalla Giunta Regionale.
 
In ogni caso il direttore ha la facolta' di effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti.
 
Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale.
 
Tale listino, sulla base del quale notoriamente si stipulano contratti di forniture e si formano elementi di stima anche in sede giudiziaria, deve poter costituire - pur nei limiti del suo carattere indicativo - un punto di riferimento di sicura attendibilita'.
 
Alla rilevazione dei prezzi e alla compilazione del listino è, pertanto, preposto personale particolarmente preparato.
Art. 12. 
Servizio per l'ordine pubblico
 
Il servizio per l'ordine pubblico e' assicurato dai vigili urbani del Comune competente.
 
Se gli organi di polizia dello Stato ritengono di dover essere presenti e operanti nel mercato con carattere di continuita', l'ente gestore mette a disposizione i locali necessari.
Art. 13. 
Servizio bancario
 
Il servizio bancario e' svolto da uno o piu' Istituti di credito che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione delle competenti autorita'.
 
L'ente gestore puo' avvalersi del servizio bancario per le proprie operazioni di tesoreria e per altre eventualmente previste dal regolamento di mercato.
 
Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attivita' produttive e commerciali, nonche' quelle - se per esse abilitato - concernenti il credito agevolato derivanti da leggi statali o regionali.
 
Il servizio bancario puo' anche specificatamente provvedere, con le modalita' e l'aggio stabiliti in una apposita convenzione, alla riscossione delle somme dovute dagli utenti agli operatori e agli addetti ai servizi.
 
Anche al fine di rimuovere le cause di possibili controversie, il servizio bancario, mediante particolari facilitazioni e di intesa con l'ente gestore, gli operatori e gli utenti, diffonde l'uso dei pagamenti a mezzo assegni.
 
L'ente gestore mette a disposizione del servizio bancario i locali necessari.
 
Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli del mercato.
Art. 14. 
Servizio di facchinaggio
 
Nel regolamento di ciascun mercato sono stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci.
 
Qualora sia ritenuto opportuno incaricare di tali operazioni un servizio pubblico, questo viene svolto da personale dell'ente gestore o da facchini in possesso del certificato comprovante l'avvenuta registrazione di cui al punto 14 dell' art. 19 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
 
Nelle due ipotesi di cui al comma precedente il numero degli addetti e' stabilito dall'ente gestore, sentiti la Commissione di mercato, il direttore e i rappresentanti degli stessi addetti.
 
Quando le suddette operazioni sono svolte da facchini e questi sono in numero superiore a otto, l'ente gestore puo' disporre, sentita la Commissione di mercato, che i facchini medesimi si costituiscano in una o piu' cooperative; in tal caso l'individuazione da parte dell'ente gestore di nuovi facchini da ammettere in mercato avviene d'intesa con le cooperative stesse.
 
Il servizio di facchinaggio e' disciplinato dal direttore mediante appositi ordini di servizio. Allo stesso direttore compete, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, stabilire gli orari di presenza in mercato dei singoli facchini e, ove occorra, i turni che i medesimi dovranno osservare per garantire il servizio nelle ore notturne e nei giorni festivi.
 
Le tariffe relative al servizio di facchinaggio sono stabilite dall'ente gestore, sentiti la Commissione di mercato, il direttore e le rappresentanze sindacali degli stessi addetti al servizio e sono approvate nei modi di legge.
 
Dette tariffe, qualunque sia il tipo di gestione del servizio, devono poter garantire agli addetti un equo salario e un adeguato trattamento previdenziale e pensionistico e devono altresi' consentire l'ammortamento e l'ammodernamento delle attrezzature del servizio stesso.
 
I facchini preposti al servizio pubblico:
a) 
hanno una eta' compresa tra il diciottesimo e il sessantesimo anno;
b) 
sono in possesso del libretto sanitario aggiornato;
c) 
indossano la divisa prescritta dall'ente gestore;
d) 
hanno diritto ad un congedo annuo per ferie pari a 25 giornate lavorative;
e) 
non possono imporre o rifiutare le loro prestazioni;
f) 
sono responsabili delle merci avute in consegna;
g) 
provano all'ente gestore l'avvenuta stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi connessi all'esercizio delle loro attivita', con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.
 
Nel caso in cui e' istituito un servizio pubblico di facchinaggio il regolamento del mercato specifica quali operazioni di facchinaggio possono essere effettuate dalle varie categorie di operatori sia personalmente o a mezzo di familiari ovvero di propri dipendenti regolarmente assunti, tenuto conto del conseguimento di un efficiente servizio pubblico e dl una efficace regolamentazione della movimentazione delle merci.
 
Il regolamento di mercato stabilisce che, chi non intende avvalersi, in tutto o in parte, del servizio pubblico di facchinaggio, deve dichiararlo per iscritto con un adeguato preavviso.
Art. 15. 
Esercizio all'ingrosso a libero servizio ("Cash and Carry")
 
L'ente gestore del mercato, sentito il parere della Commissione di mercato, puo' organizzare e gestire un esercizio all'ingrosso a libero servizio ("Cash and Carry") per la vendita in conto commissione di generi destinati all'alimentazione e di altri prodotti di largo consumo; l'ente gestore del mercato puo' affidarne la gestione ad operatori commerciali, preferibilmente associati.
 
L'utile della gestione dell'esercizio e' costituito dalla sola provvigione definita dall'ente gestore del mercato e calcolata sulla base dei prezzi di vendita determinati da coloro che conferiscono i prodotti.
 
La provvigione e' uguale per ogni tipo di prodotto anche se di diversa qualita' o marca.
 
Le vendite avvengono per contanti o in altro modo purche' garantito da un Istituto bancario.
 
I prezzi di vendita sono preventivamente depositati presso la direzione del mercato.
 
Agli acquisti presso il suddetto servizio sono ammessi esclusivamente coloro che pongono in vendita i prodotti direttamente al consumatore. Sono, pertanto, esclusi i rivenditori al dettaglio di altri settori merceologici, gli operatori all'ingrosso e i consumatori.
Art. 16. 
Servizi vari
 
Qualora ne avverta l'utilita', l'ente gestore provvede alla istituzione dei seguenti servizi, assumendone la gestione o concedendola ad altri mediante convenzione:
 
- stabilimento frigorifero;
 
- raccordo ferroviario;
 
- movimento contenitori (containers);
 
- ritiro e distribuzione imballaggi;
 
- posteggi veicoli;
 
- stazione rifornimento carburanti;
 
- officina di riparazione veicoli;
 
- bar e ristorante;
 
- pubblicita';
 
- servizio di pronto soccorso.
 
L'ente gestore puo' istituire altri servizi, oltre quelli previsti dal presente articolo, purche' rispondano ad effettive esigenze del mercato.
 
Nel caso di concessione, l'ente gestore preferisce, a parita' di condizioni, le forme associative.
 
I servizi del mercato dati in concessione non possono applicare tariffe superiori a quelle praticate per attivita' analoghe fuori mercato.
 
Nella convenzione di cui al 1° comma del presente articolo e', tra l'altro, stabilito che l'ente gestore si sostituisce in qualsiasi momento al concessionario del servizio quando questi non osserva le norme e le condizioni fissate nella convenzione stessa.
 
Il servizio di pubblicita' visiva e fonica svolto dal mercato e' negato a chi e' stato condannato e a chi e' sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' produttiva e commerciale.
 
Il gestore del mercato puo' autorizzare l'apertura di altri uffici (postali, doganali, ecc.) e di negozi per barbiere o per la rivendita di giornali, di carta, di contenitori e di altro materiale necessario agli operatori e agli utenti.
 
I locali e gli spazi per lo svolgimento dei servizi e di qualsiasi altra attivita' all'interno del mercato sono dati in concessione nell'osservanza delle stesse norme - in quanto applicabili- di cui al successivo art. 20.
Art. 17. 
Operatori e utenti
 
Sono ammessi ad operare nei mercati:
a) 
per le vendite:
 
- i produttori singoli od associati, anche se occasionali;
 
- i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
 
- le imprese di trasformazione;
 
- gli enti di sviluppo;
 
- gli enti comunali di consumo.
b) 
per gli acquisti:
 
- i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
 
- i commissionari ed i .mandatari;
 
- le imprese di trasformazione;
 
- i gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
 
- le cooperative di consumo e le comunita';
 
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonche' chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
 
- gli enti comunali di consumo.
 
L'ammissione degli operatori e degli utenti e' autorizzata dal direttore.
 
Avverso il provvedimento di diniego, l'interessato puo' ricorrere all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo; nel caso di mercati gestiti nelle forme previste dal 1° comma - lettera d) e dal 4° comma - lettera a) dell'art. 5 della legge regionale, il ricorso e' inoltrato al Sindaco del Comune competente che decide entro lo stesso termine.
 
Il direttore rilascia agli operatori, ai loro familiari coadiuvanti, al personale da loro dipendente, ed agli utenti autorizzati un apposito tesserino munito di fotografia e completo del dati anagrafici e della qualifica professionale.
 
Il direttore consente l'accesso al mercato anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi presso i posteggi, gli uffici e i servizi del mercato stesso.
 
Nei mercati sono ammessi anche i consumatori per i propri consumi familiari negli orari e nei giorni stabiliti dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
Art. 18. 
Posteggi di vendita
 
Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori, di cui al 1° comma, lettera a), dell'art. 17 del presente regolamento, svolgono la loro attivita' commerciale.
 
Il numero dei posteggi di vendita e' stabilito dall'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato ed e' stabilito dall'ente gestore, previo parere della Commissione di mercato ed e' soggetto a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura del mercato, sia in relazione al volume degli affari e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.
 
L'ente gestore, al fine di assicurare al mercato una offerta adeguata, per varieta' e quantita', di tutti i prodotti ammessi, riserva, sentita la Commissione di mercato, un congruo numero di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica.
 
L'ente gestore, per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera f) dell'art. 2 della legge regionale, riserva sentita la Commissione di mercato, un altrettanto congruo numero di posteggi di vendita e di magazzini ai produttori e alle imprese di trasformazione.
 
I posteggi di vendita non costituiti da locali chiusi e solo se riservati a produttori singoli o associati sono dati in concessione dall'ente gestore, a mezzo del direttore, per una durata non superiore a due anni e sono rinnovabili.
 
Gli altri posteggi sono concessi direttamente dall'ente gestore, con le modalita' di cui all'art. 17 della legge regionale, per una durata non superiore a cinque anni.
 
Le concessioni dei posteggi, di cui al comma precedente, dovranno comunque avere, indipendentemente dalla loro data d'inizio, scadenze contemporanee a quelle delle concessioni gia' in atto.
 
Nella determinazione dei criteri per la concessione dei posteggi di vendita riservati ai commercianti, ai commissionari, ai mandatari e agli astatori di cui all'art. 17 della legge regionale, si tiene conto della serieta', dell'anzianita' e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, del giro d'affari realizzato, nel mercato e altrove, degli impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli aspiranti alla concessione stessa.
 
Gli stessi criteri sono osservati quando si deve procedere al rinnovo delle concessioni.
 
In ogni atto di concessione sono, tra l'altro, indicati le caratteristiche del posteggio e gli spazi ad esso laterali eventualmente compresi nella concessione medesima.
 
Per esigenze funzionali e organizzative, attinenti interessi generali, l'ente gestore, in qualsiasi momento, puo' disporre, sentita la Commissione di mercato, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.
Art. 19. 
Gestione dei posteggi di vendita
 
La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica e' strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il 3° grado, possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purche' in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite.
 
La concessione di un posteggio di vendita ad una persona giuridica e' intestata al suo rappresentante legale.
 
I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, societa' o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare da altre persone munite di procura notarile ed in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e previo consenso dell'ente gestore.
 
La persona fisica che intenda costituire una societa', per continuare l'esercizio della stessa attivita' commerciale nel posteggio di cui e' concessionaria, deve ottenere il consenso dell'ente gestore.
 
Se due o piu' commercianti all'ingrosso, commissionari, mandatari ed astatori costituenti in ditte individuali o societa', gia' concessionari, intendono unificare le loro attivita' commerciali nel mercato, devono ottenere il consenso dell'ente gestore.
 
Le societa' previste nei due commi precedenti assumono tutte le responsabilita' e gli impegni commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, a cui sono subentrati.
 
Oltre ai casi di cui al presente articolo, qualsiasi altra variazione nella composizione delle ditte concessionarie di posteggi e' subordinata al consenso dell'ente gestore, pena la revoca della concessione.
 
Il diniego alla richiesta di costituzione di societa', di cui a quarto e al quinto comma, o di variazione nella composizione delle ditte, di cui al comma precedente, e' motivato dall'ente gestore.
 
I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commerciante in proprio, di commissionario o di mandatario purche' regolarmente abilitati all'esercizio delle funzioni stesse.
 
I concessionari dei posteggi di vendita eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
 
Sui posteggi di vendita e' indicata, nei modi prescritti dall'ente gestore, la denominazione del concessionario. Tale denominazione e' esente dall'imposta comunale sulla pubblicita' ai sensi dell'art. 20, punto n. 12, del D.P.R. 72, n. 639, anche se occupa una superficie superiore al mezzo metro quadrato.
 
Nei posteggi di vendita non sono consentite modifiche strutturali ed installazioni di impianti di qualsiasi specie senza il preventivo consenso dell'ente gestore e non e' ammesso il deposito di prodotti diversi da quelli che possono essere posti in vendita nei posteggi stessi.
 
I concessionari dei posteggi devono fornire alla direzione del mercato le generalita' dei familiari coadiuvanti e dei dipendenti prima dell'inizio della loro attivita' presso i posteggi.
 
Nei posteggi riservati ai produttori e alle imprese di trasformazione, i concessionari possono porre in vendita solamente la loro produzione.
 
I produttori e le imprese di trasformazione abilitati al commercio e assegnatari di posteggi riservati agli operatori commerciali, possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione.
Art. 20. 
Corrispettivi e depositi cauzionali per i posteggi di vendita
 
I corrispettivi di concessione dei posteggi, di cui al 1° comma dell'art. 15 della legge regionale, quando non e' diversamente disposto con appositi atti dell'ente gestore, comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del mercato, nonche' delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale dell'ente gestore.
 
Detti corrispettivi - che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) - devono essere versati in forma anticipata. In caso di ritardato pagamento, salvo quanto disposto alla lettera e) del successivo art. 22, e' applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta.
 
Se ai posteggi vengono apportati da parte dell'ente gestore miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.
 
Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.
 
I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all'art. 20 della legge regionale (vedasi anche successivo art. 33).
 
Quando le concessioni dei posteggi di vendita sono previste per un periodo superiore ad un anno, i titolari delle medesime devono costituire un deposito cauzionale fruttifero, pari all'importo di tre corrispettivi mensili, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano le concessioni stesse, nonche' di eventuali danni arrecati alle strutture di mercato.
 
Detto deposito cauzionale viene incamerato dall'ente gestore in caso di revoca della concessione e quando la rinuncia alla concessione stessa non viene comunicata all'ente gestore nei modi e nei tempi di cui al 2° comma del successivo art. 22.
 
In nessun caso i posteggi di vendita possono essere dati in uso mediante contratto di locazione.
 
Ai sensi dell' art. 1 della legge 27-1-1963, n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi non si applicano le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
Art. 21. 
Attivita' minima nei posteggi di vendita
 
Nel regolamento di ciascun mercato, in conformita' del penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale, e' stabilita l'attivita' minima che i commercianti, i commissionari, i mandatari e gli astatori devono svolgere annualmente nei posteggi di vendita avuti in concessione.
 
Tale attivita' minima puo' essere valutata sulla base della quantita' e/o del valore complessivo del prodotti posti in vendita e rapportata alla capacita' dei posteggi se questi non sono di uguale dimensione.
 
Se non sono invocate o provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento dell'attivita' minima comporta - nei modi e nei tempi stabiliti in ogni regolamento di mercato - il trasferimento in un posteggio di capacita' inferiore o la revoca del posteggio stesso.
 
A richiesta dell'ente gestore i concessionari sono tenuti a dimostrare - pena la revoca del posteggio - l'avvenuto svolgimento dell'attivita' minima, fornendo all'ente gestore copia delle fatture ricevute od emesse.
Art. 22. 
Termine e revoca delle concessioni dei posteggi
 
Le concessioni hanno termine:
a) 
alla scadenza;
b) 
per rinuncia.
 
La rinuncia alla concessione deve essere resa nota all'ente gestore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
 
Le concessioni vengono revocate nei seguenti casi:
a) 
perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio, anche in conformita' delle norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge dello Stato 11-6-71, n. 426 ;
b) 
variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso dell'ente gestore;
c) 
mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di societa', enti, ecc.;
d) 
inattivita', non tempestivamente comunicata all'ente gestore e da questo autorizzata per oltre 60 giorni in un anno;
e) 
morosita' di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio;
f) 
cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;
g) 
mancato raggiungimento dell'attivita' minima, di cui al precedente art. 21, nei casi previsti dal regolamento di mercato;
h) 
mancata dimostrazione dell'attivita' minima di cui all'ultimo comma del precedente art. 21;
i) 
gravi scorrettezze commerciali;
l) 
ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attivita' del mercato.
 
La revoca della concessione e' disposta dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato e previa contestazione degli addebiti all'interessato.
Art. 23. 
Riconsegna dei posteggi di vendita
 
Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio all'ente gestore libero di persone e di cose, gia' rimossi impianti e sovrastrutture, nonche' in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro operatore.
 
In caso di inottemperanza vi provvede l'ente gestore, addebitando al concessionario le relative spese.
Art. 24. 
Commissionari e mandatari
 
La provvigione, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale, spettante ai commissionari e ai mandatari e' comprensiva dello "star del credere" e di tutte le spese di mercato scarico incluso, ad eccezione di quelle relative alla rilavorazione dei prodotti, alla conservazione degli stessi in celle frigorifere e alla sostituzione degli imballaggi.
 
Nel conto vendita - che i commissionari e i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varieta' e la qualita' dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.
 
Il direttore puo' effettuare controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite di cui al comma precedente.
 
Quando i commissionari o i mandatari, nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti, attribuiscono la mancata vendita di certi prodotti a provvedimenti degli organi sanitari o del direttore, devono produrre la relativa certificazione rilasciata dal direttore stesso.
 
Analogo comportamento e' d'obbligo quando i predetti operatori devono giustificare, qualunque sia la causa, una vendita per quantitativi non corrispondenti a quelli ricevuti o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli correnti.
Art. 25. 
Disciplina delle vendite
 
I concessionari dei posteggi non possono porre in vendita ne' trasferire a qualunque titolo all'interno del mercato quei prodotti che sono stati loro ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo da altri concessionari del mercato medesimo.
 
I prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, in tutte indistintamente le fasi della commercializzazione, asta inclusa, devono essere conformi alle norme di legge.
 
Di tale conformita' - salvi i casi di prodotti posti in contenitori chiusi - sono responsabili anche gli operatori che di volta in volta compiono le operazioni di vendita, fornitura, o di cessione.
 
Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.
 
Gli utenti, una volta accettati la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui, dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.
 
Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, il rifiuto all'acquisto puo' avvenire successivamente.
 
Nei regolamenti dei singoli mercati sono indicati, per ogni prodotto o gruppi di prodotti, i quantitativi minimi per ogni operazione di vendita.
 
Le disposizioni relative alla vendita a mezzo di asta pubblica, previste nei regolamenti dei singoli mercati, tengono anche delle consuetudine e degli usi locali.
Art. 26. 
Magazzini di deposito
 
A cura dell'ente gestore e quando se ne ravvisa la necessita', nei mercati possono essere costruiti magazzini sussidiari dei posteggi di vendita, per il deposito, la conservazione, la cernita e la lavorazione dei prodotti.
 
Alla concessione di detti magazzini si procede con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste per i posteggi di vendita dall'art. 17 della legge regionale e dai precedenti artt. 18, 19 e 20.
 
Per ragioni di sicurezza o di funzionalita', l'ente gestore provvede alla costruzione, in zona idonea di magazzini o di capannoni di uso comune per il deposito di imballaggi o di altro materiale ingombrante.
Art. 27. 
Magazzini di distribuzione
 
L'ente gestore, per favorire il rapporto diretto tra la produzione e la distribuzione al consumo, rende possibile e sollecita la presenza in mercato dei cosiddetti "gruppi d'acquisto", di cooperative di consumo e loro consorzi, e di altre forme associative fra dettaglianti anche mediante la concessione di magazzini per il deposito, la lavorazione e la distribuzione dei prodotti, compresi nelle tabelle merceologiche dei propri associati.
 
L'accesso a tali magazzini - in quanto non abilitati alla vendita - e' disciplinato dall'ente gestore anche in orario diverso da quello di mercato, ma compatibile con il medesimo.
Art. 28. 
Pulizia del mercato
 
L'ente gestore assicura al mercato, anche a mezzo di appaltatore, un efficiente servizio per la raccolta e l'asportazione di rifiuti, per il lavaggio delle strade e dei parcheggi, per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici e per lo sgombero della neve.
 
Il regolamento di ogni singolo mercato vieta la introduzione di rifiuti e di imballaggi di scarto, stabilisce le norme di comportamento degli operatori, degli utenti e del personale per quanto attiene la pulizia in generale e puo' imporre l'uso sistematico di appositi recipienti.
Art. 29. 
Controllo del peso e strumenti di pesatura
 
L'ente gestore mette a disposizione degli utenti e di chiunque frequenta il mercato uno o piu' bilance per eventuali operazioni di riscontro.
 
Gli operatori si servono di strumenti di pesatura di tipo automatico. Tali strumenti sono sottoposti ad accurata manutenzione e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.
 
In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il direttore effettua controlli sulle partite gia' pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.
Art. 30. 
Responsabilita'
 
Gli operatori, gli utenti, il personale e chiunque accede al mercato e' tenuto a rimborsare all'ente gestore i danni eventualmente arrecati al mercato stesso e alle sue strutture.
 
L'ente gestore, salvi i casi previsti dalle leggi, non ha e non assume alcuna responsabilita' per furti o danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il mercato.
Art. 31. 
Calendario delle festivita' ed orari
 
L'ente gestore, nell'ultimo trimestre di ogni anno e sentita la Commissione di mercato, stabilisce il calendario delle festivita' e gli orari che il mercato stesso osservera' nell'anno successivo.
 
Il calendario delle festivita' e gli orari, che dovranno possibilmente coincidere con quelli degli altri mercati del Piemonte secondo le direttive della Giunta Regionale, e tener conto degli orari dei mercati extraregionali piu' prossimi, sono esposti su apposite bacheche e resi noti attraverso la stampa locale.
Art. 32. 
Ordine interno
 
Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito proprie attribuzioni, sono impartite dal direttore.
 
L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocita' massima dei veicoli, sono disciplinati dal Sindaco del Comune competente con apposita ordinanza e mediante l'impiego della segnaletica regolamentare.
 
Il direttore, sentita la Commissione di mercato e tenuto conto della facolta' di cui all'ultimo comma del precedente art 14, stabilisce il numero, la caratteristica e il modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.
 
Nei mercati, chiunque vi e' ammesso, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del mercato.
 
E', pertanto, vietato:
 
- interferire nelle operazioni commerciali e nelle attivita' ad esse connesse;
 
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
 
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
 
- fare uso di impianti di amplificazione sonora;
 
- promuovere sottoscrizioni senza il permesso del direttore;
 
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario di qualsiasi natura;
 
- introdurre animali;
 
- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.
 
Le organizzazioni sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono installare apposite bacheche per fissarvi manifesti e comunicati di natura sindacale.
 
Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche sono stabiliti dal direttore.
Art. 33. 
Provvedimenti disciplinari
 
Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi nonche' degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della legge regionale o del regolamento di mercato e del T.U. 15-6-59, n. 393 e successive modificazioni, sono previste le seguenti sanzioni:
a) 
diffida da parte del direttore;
b) 
sospensione da ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore;
c) 
sospensione da ogni attivita' del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall'ente gestore, sentita la Commissione di mercato.
 
Il Comune puo' altresi' adottare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale.
 
Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale.
Art. 34. 
Norme transitorie
 
I.

Entro 30 giorni dalla data della sua approvazione, gli enti gestori provvedono alla stampa del regolamento dei rispettivi mercati, allegando al medesimo:
a) 
il testo della legge regionale;
b) 
la tabella delle provvigioni massime spettanti ai commissionari, mandatari e astatori di cui agli ultimi due commi dell'art. 18 della legge regionale;
c) 
l'elenco dei prodotti per i quali e' previsto l'obbligo della visita sanitaria (art. 7 - comma 3° del presente regolamento);
d) 
elenco delle varieta' di funghi freschi ammessi dalle autorita' sanitarie (art. 7 - comma 3° del presente regolamento);
e) 
il prospetto dei quantitativi minimi per ogni vendita (art. 25 - 7° comma del presente regolamento).
 
Gli enti gestori, provvedono, quindi, alla immediata consegna del regolamento e dei relativi allegati a tutti i rappresentanti delle categorie interessate, ai membri della Commissione di mercato, ai concessionari dei posteggi e ai responsabili dei vari servizi.
 
II.

Le concessioni dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale o spazio del mercato, in essere alla data di entrata in vigore del regolamento di mercato, conservano validita' fino alla scadenza precedentemente fissata, ma il relativo disciplinare deve essere reso conforme al regolamento di mercato entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
 
Quando il suddetto rapporto e' regolato mediante contratto di locazione, questo deve essere sostituito da un atto di concessione entro e non oltre tre mesi dall'avvenuta approvazione del regolamento di mercato.
 
III.

I facchini gia' regolarmente ammessi ad operare alla data di entrata in vigore del regolamento di mercato, sono confermati se non hanno superato il sessantesimo anno di eta' e se sono in possesso del libretto sanitario aggiornato.