"Modifiche al regolamento del Consiglio Regionale n. 119 del 26 maggio 1977".[1]
(B.U. 31 gennaio 1978, n. 5)
Art. 1.
All'art. 4, punto 1 è soppressa la seguente frase: "
in duplice copia
".Dopo l'art. 12 viene aggiunto il seguente articolo: "
".
Art. 13.
Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° aprile 1978 anche ai fini dell'
articolo 10 della legge regionale n. 27/75
Note:
[1] L'art. 12 del Regolamento regionale 2/1983 dispone che dalla data di entrata in vigore dello stesso si intendano superati i precedenti regolamenti regionali in materia, ovvero il R.R. 2/1977, il R.R. 1/1978 e il R.R. 1/1981.