Regolamento regionale n. 2 del 26 maggio 1977  ( Vigente )
"Regolamento Albo Professionale Imprenditori Agricoli".[1]
(B.U. 02 agosto 1977, n. 31)

Art. 1. 
Premessa
 
Per l'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, sono previste le seguenti fasi:
 
1) Primo impianto: dura 2 anni a partire dalla data di costituzione delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 3 della legge regionale 12.5.1975 n. 27 ;
 
2) Fase successiva: decorre dalla scadenza dei 2 anni previsti al precedente punto 1).
 
L'iscrizione all'Albo comporta l'attribuzione del "Brevetto professionale agricolo".
Art. 2. 
Requisiti per il primo impianto
 
Hanno diritto di iscriversi all'Albo coloro che:
 
1) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della presentazione della domanda;
 
2) dedichino personalmente e abitualmente all'attività agricola almeno i 2/3 del lavoro complessivo e ricavino da tale attività almeno i 2/3 dei reddito globale da lavoro;
 
Inoltre debbono possedere uno dei seguenti requisiti:
a) 
essere compresi in qualità di unità attiva negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente;
b) 
risultino svolgere l'attività di cui al precedente punto 2) anche in qualità di lavoratori agricoli dipendenti da almeno tre anni sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) 
risultino, sulla base di idonea documentazione, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dedicarsi da almeno 3 anni personalmente, abitualmente e a titolo principale all'attività di imprenditore agricolo.
Art. 3. 
Requisiti per la fase successiva
 
Hanno diritto di iscriversi all'Albo coloro che:
 
1) abbiano compiuto il 18 anno di età alla data della presentazione della domanda;
 
2) dedichino personalmente e abitualmente all'attività agricola almeno i 2/3 del lavoro complessivo e ricavino da tale attività almeno i 2/3 del reddito globale del lavoro.
 
Inoltre debbono assolvere ad una delle seguenti condizioni:
a) 
abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria, il diploma di perito agrario, il diploma o la licenza di qualificazione o specializzazione per le materie agrarie;
b) 
abbiano superato apposita prova consistente in un colloquio davanti ad un'apposita Commissione composta da 5 membri espressi dalla Commissione Provinciale di cui all' art. 3 della legge regionale 12.5.1975 n. 27 , al suo interno presieduta dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un suo delegato;
b) 
abbiano superato apposita prova consistente in un colloquio davanti ad un'apposita Commissione composta da 5 membri espressi dalla Commissione Provinciale di cui all' art. 3 della legge regionale 12.5.1975 n. 27 , al suo interno presieduta dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un suo delegato;
c) 
dimostrino di aver svolto l'attività di imprenditore agricolo in modo continuativo negli ultimi 3 anni.
Art. 4. 
Procedure per l'iscrizione
 
1. Dovrà essere presentata domanda alla Commissione Provinciale prevista all'art. 10, in duplice copia, sugli appositi modelli.
[2]
 
2. La Commissione Provinciale invierà l'elenco di quanti hanno presentato domanda ai Comuni interessati, che lo esporranno per 15 giorni all'albo pretorio. Entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni. Queste saranno trasmesse a cura del Sindaco alla Commissione Provinciale entro i 15 giorni successivi.
 
3. Per gli iscritti allo S.C.A.U. la Commissione Provinciale potrà effettuare la verifica presso lo S.C.A.U. competente. Negli altri casi, potrà richiedere il parere alla Commissione comunale di cui all'art. 10.
 
4. Sull'esito della domanda la Commissione darà comunicazione notificandola all'interessato tramite il Comune di residenza.
 
5. In caso di mancata iscrizione nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato potrà inoltrare un sollecito con lettera raccomandata alla Commissione Provinciale; trascorsi 30 giorni senza che la Commissione si pronunci; la domanda dovrà intendersi accolta.
Art. 5. 
Ricorsi
 
1. Avverso il provvedimento della Commissione Provinciale di non accoglimento della richiesta è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Il ricorso dovrà pervenire alla Commissione regionale di cui all'art. 10. Copia dovrà essere inoltrata al Comune di residenza ed alla Commissione Provinciale.
 
2. La Commissione Provinciale potrà formulare le eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della copia del ricorso.
 
3. La Commissione regionale deciderà, in via definitiva, entro 60 giorni da quando è pervenuto il ricorso presso la Commissione stessa.
Art. 6. 
Procedura per la cancellazione
 
Entro il 31 marzo, e con riferimento alla situazione ai 31 dicembre dell'anno precedente, la Commissione Provinciale provvede all'esame delle proposte di cancellazione degli iscritti all'Albo. L'interessato è comunque tenuto a dare comunicazione della perdita dei requisiti entro 60 giorni.
 
Di tali cancellazioni, la Commissione Provinciale trasmetterà elenco ai Comuni interessati, i quali lo esporranno per 15 giorni all'albo pretorio. La cancellazione verrà notificata agli interessati nei modi previsti per l'accoglimento della domanda di iscrizione.
 
Avverso il provvedimento della Commissione Provinciale è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall'art. 5.
Art. 7. 
Trasferimento di residenza
 
Nel caso di trasferimento di residenza, l'interessato dovrà darne notizia alla Commissione Provinciale, la quale provvederà ad effettuare la variazione. Se il trasferimento avviene in Comune di altra Provincia, la Commissione Provinciale dovrà trasmettere la documentazione alla Commissione della Provincia di nuova residenza.
Art. 8. 
Altre variazioni
 
1. L'imprenditore iscritto all'Albo che cambia sezione all'interno della qualifica deve darne comunicazione alla Commissione Provinciale.
 
2. Nel caso di morte dell'imprenditore, gli eredi ne daranno comunicazione alla Commissione Provinciale.
Art. 9. 
Pubblicità dell'Albo
 
Le Commissioni Provinciali annualmente cureranno la pubblicazione dell'elenco provinciale degli iscritti all'Albo, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco dovrà essere distinto per Comune e nelle seguenti sezioni:
a) 
Coltivatori diretti titolari;
b) 
Coltivatori diretti coadiuvanti;
c) 
Mezzadri;
d) 
Conduttori.
 
La pubblicazione sarà inviata ai Comuni e alle Organizzazioni Agricole Regionali e Provinciali.
Art. 10. 
Organi consultivi e decisionali
 
Per l'attuazione della legge regionale n. 27/75 sono costituiti i seguenti organismi:
 
1) Commissione Provinciale per la tenuta dell'Albo professionale. La Commissione, che ha potere decisionale, è istituita con deliberazione della Giunta Regionale ed è composta da 26 membri come specificato dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 12.5.75 n. 27 . Essa ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Le convocazioni per le riunioni della Commissione vengono fatte per iscritto dal Presidente con almeno 8 giorni di anticipo. In casi eccezionali la convocazione può essere fatta telegraficamente con almeno 2 giorni di anticipo;
 
2) Commissione Comunale.In ogni Comune è istituita una Commissione Comunale con il compito di fornire alla Commissione Provinciale le informazioni che da questa vengano richieste. Essa è formata dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e, per la fase di 1 impianto, da 3 iscritti allo S.C.A.U. e per la fase successiva da 3 iscritti all'Albo, tutti residenti nel Comune, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e resta in carica per la durata del Consiglio Comunale stesso, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Segretario comunale o un suo delegato;
 
3) Commissione regionale per l'esame dei ricorsi. La Commissione, che ha il compito di decidere, in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni Provinciali, è composta da 11 membri, come specificato dall' art. 7 della legge regionale 12.5.1975 n. 27 . Essa ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, ed è istituita con deliberazione della Giunta Regionale.Le convocazioni per le riunioni della Commissione vengono fatte per iscritto dal Presidente, con almeno 8 giorni di anticipo. In casi eccezionali, la convocazione può essere fatta telegraficamente con almeno 2 giorni di anticipo.
Art. 11. 
Personale delle Commissioni Provinciali
 
Il lavoro di segreteria delle Commissioni viene svolto dal personale allo scopo designato dai Capi degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.
Art. 12.[3] 
 
Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° aprile 1978 anche ai fini dell' articolo 10 della legge regionale n. 27/75.

Note:

[1] L'art. 12 del Regolamento regionale 2/1983 dispone che dalla data di entrata in vigore dello stesso si intendano superati i precedenti regolamenti regionali in materia, ovvero il R.R. 2/1977, il R.R. 1/1978 e il R.R. 1/1981.

[2] In questo comma dell'articolo 4 le parole "in duplice copia" sono state soppresse dad opera del primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 1978.

[3] L'articolo 12 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 1978. Per mero errore matriale nel R.R. 1/1978 l'art 12 è stato numerato come art. 13.