Regolamento regionale n. 1 del 14 gennaio 1975  ( Vigente )
"Modifiche ed integrazioni al regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione".
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Sommario:            

Art. 1. 
 
L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento 14 dicembre 1972 n. 2 (D.C.R. 52/1972) è sostituito dal seguente: "
Nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta Regionale o, su delega della stessa, il funzionario responsabile della Segreteria Generale della Regione, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono autorizzare, in via permanente, singoli dipendenti ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, riconoscendo ai medesimi, a titolo di rimborso spese forfettario, un indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza, previa domanda scritta dell'interessato, da cui risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Parimenti, singoli dipendenti possono, di volta in volta, essere autorizzati, da parte dei funzionari che esercitano le effettive funzioni di responsabile dei settori di appartenenza, nonché da parte dei responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, con diritto, a titolo di rimborso spese forfettario, ad una indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza, previa domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso
".
Art. 2. 
 
L'ultimo comma dell'articolo 8 del regolamento 14 dicembre 1972 n. 2 (D.C.R. 52/1972) è sostituito dai seguenti: "
I dipendenti che svolgano effettive funzioni di responsabile di settore nonché i responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, sono autorizzati, nei casi di impossibilità di avvalersi dell'opera dell'autista addetto all'ufficio, a guidare autovetture di proprietà regionale per lo svolgimento di funzioni ispettive nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza.
Singoli dipendenti possono essere autorizzati alla guida di autovetture di proprietà regionale dai funzionari responsabili di ciascun settore e dai responsabili degli uffici aventi giurisdizione regionale, secondo le modalità ed ipotesi del comma precedente, oppure nel caso di mancanza di collegamento ferroviario o di altri mezzi pubblici di comunicazione con la località sede di missione, ovvero nel caso di maggiore convenienza rispetto all'uso di normali mezzi di linea.
È fatto esplicito richiamo a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1833 , per quanto attiene al risarcimento di danni arrecati all'Amministrazione Regionale con dolo o con colpa grave nella guida di automezzi dell'Amministrazione stessa
".
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell' art. 65 dello statuto .