Regolamento regionale n. 2 del 14 dicembre 1972  ( Vigente )
"Regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione".
(B.U. 13 febbraio 1973, n. 6)

Art. 1. 
 
Gli autoveicoli di proprieta della Regione devono essere utilizzati per ragioni di servizio o di rappresentanza.
Art. 2. 
 
Autovettura di proprieta' regionale puo' essere assegnata al Presidente della Giunta.
 
Il Vice Presidente, gli Assessori Regionali, il funzionario responsabile della Segreteria Generale per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale, con deliberazione della Giunta, possono utilizzare le vetture facenti parte del Parco Autoveicoli.
Art. 3. 
 
Autovettura di proprieta' regionale puo' essere assegnata al Presidente del Consiglio Regionale.
 
I Vice Presidenti del Consiglio, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, i consiglieri regionali, per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono utilizzare le autovetture facenti parte del parco autoveicoli.
Art. 4. 
 
Le persone che hanno assegnate autovetture della Regione non possono concederne l'uso ad altri. E', peraltro, in loro facolta' di autorizzare, volta per volta, personale dipendente ad avvalersi, per eccezionali ed urgenti necessita' di servizio, dell'autovettura di cui essi dispongono.
Art. 5. 
 
La Giunta Regionale, per ciascun settore dell'Amministrazione Regionale, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, determinano il numero degli autoveicoli da assegnarsi per le esigenze dei servizi, quando questi non possono essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto piu' economici.
 
E' fatto divieto di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.
 
Ai servizi di carattere saltuario potra' provvedersi mediante noleggio di autovetture, quando non sia possibile utilizzare quelle adibite a servizi di carattere permanente.
 
Nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta Regionale o, su delega della stessa, il funzionario responsabile della Segreteria Generale della Regione, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono autorizzare, in via permanente, singoli dipendenti ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, riconoscendo ai medesimi, a titolo di rimborso spese forfettario, un indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza, previa domanda scritta dell'interessato, da cui risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
[1]
 
Parimenti, singoli dipendenti possono, di volta in volta, essere autorizzati, da parte dei funzionari che esercitano le effettive funzioni di responsabile dei settori di appartenenza, nonché da parte dei responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, con diritto, a titolo di rimborso spese forfettario, ad una indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza, previa domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
[2]
Art. 6. 
 
Gli autoveicoli per i servizi tecnici dell'Amministrazione regionale dovranno recare, ben visibile, uno speciale contrassegno, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. 
 
In nessun caso e' consentito l'impiego degli autoveicoli di proprieta' regionale per motivi personali.
 
E' fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo a privati cittadini o enti l'uso degli autoveicoli, di proprieta' regionale.
Art. 8. 
 
Gli autoveicoli di proprieta' regionale devono, di norma, essere condotti da personale dipendente dalla Regione, appositamente assunto per la guida dei medesimi ed inquadrato secondo le norme del regolamento organico del personale.
 
I dipendenti che svolgano effettive funzioni di responsabile di settore nonché i responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, sono autorizzati, nei casi di impossibilità di avvalersi dell'opera dell'autista addetto all'ufficio, a guidare autovetture di proprietà regionale per lo svolgimento di funzioni ispettive nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza.
[3]
 
Singoli dipendenti possono essere autorizzati alla guida di autovetture di proprietà regionale dai funzionari responsabili di ciascun settore e dai responsabili degli uffici aventi giurisdizione regionale, secondo le modalità ed ipotesi del comma precedente, oppure nel caso di mancanza di collegamento ferroviario o di altri mezzi pubblici di comunicazione con la località sede di missione, ovvero nel caso di maggiore convenienza rispetto all'uso di normali mezzi di linea.
[4]
 
È fatto esplicito richiamo a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1833 , per quanto attiene al risarcimento di danni arrecati all'Amministrazione Regionale con dolo o con colpa grave nella guida di automezzi dell'Amministrazione stessa.
[5]
 
Ai soli fini della concessione dell'autorizzazione alla guida di autoveicoli di proprieta' regionale sono assimilati al personale dipendente i lavoratori forestali assunti dalla Regione con contratto di diritto privato, il cui rapporto di lavoro sia stato riconosciuto a tempo indeterminato con deliberazione della Giunta Regionale
[6]
 
Ai soli fini della concessione dell'autorizzazione alla guida di autoveicoli di proprietà regionale è inoltre assimilato al personale dipendente il personale del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione a norma della vigente convenzione Stato-Regione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato (rep. n. 1963 stipulata in data 25 agosto 1992)
[7]
Art. 9. 
 
La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati a disciplinare la custodia, la piccola manutenzione e le riparazioni straordinarie degli autoveicoli di proprieta' regionale, nonche' il controllo delle percorrenze effettuate dagli autoveicoli stessi e l'utilizzo dei servizi a noleggio.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 1 del 1975.

[2] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della regolamento regionale 1 del 1975.

[3] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 1975.

[4] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 1975.

[5] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 del 1975.

[6] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 1988.

[7] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 del regolamento regionale 6 del 1994.