Regolamento regionale n. 11 del 29 dicembre 2022  ( Vigente )
Attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).
(B.U. 29 dicembre 2022, 5° suppl. al n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-6392 del 28 dicembre 2022

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. 
Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa per le strutture ricettive all'aperto, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).
2. 
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, altresì, alle attività di campeggio mobile, gestite in forma non imprenditoriale da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro ovvero di enti del terzo settore con qualifica di associazioni di promozione sociale, non rivolte al pubblico, ma in via esclusiva ai propri soci per finalità sociali, educative, ricreative, culturali o sportive e senza offerta di servizi di ospitalità turistica né di servizi pertinenziali e complementari al pubblico.
Art. 2. 
(Gestione dell'attività)
1. 
L'attività turistico-ricettiva all'aperto, gestita secondo le modalità definite dall' articolo 14 della l.r. 5/2019 , può essere esercitata esclusivamente dal proprietario degli immobili destinati allo svolgimento dell'esercizio, ovvero dal titolare di altro diritto reale o personale di godimento.
2. 
Il titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva è responsabile anche dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ancorché gestiti da soggetti terzi secondo le modalità previste in materia contrattuale dalle disposizioni del codice civile , ad eccezione di quelle derivanti dall'esercizio di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande da parte del gestore affidatario, ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) e 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
3. 
Il titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva stipula una polizza assicurativa per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'esercizio dell'attività. Tale disposizione non si applica alle attività di campeggio temporaneo o mobile già dotate di un'idonea copertura assicurativa.
4. 
E' consentita, altresì, la gestione delle strutture ricettive all'aperto direttamente da parte di enti locali, ovvero con affidamento della stessa ai soggetti di cui al comma 1 mediante appositi accordi o convenzioni.
Art. 3. 
(Periodi di apertura e limiti di permanenza)
1. 
I campeggi e i villaggi turistici possono essere ad apertura annuale, se l'attività è esercitata almeno duecentosettantuno giorni per anno solare, anche non consecutivi, ovvero ad apertura stagionale, se l'attività è esercitata almeno novanta giorni, anche non consecutivi, e per non più di duecentosettanta giorni per anno solare.
2. 
L'attività di campeggio temporaneo o mobile è consentita per le finalità di cui all' articolo 6, comma 5 della l.r. 5/2019 , per un massimo di venti giorni per ogni evento, e comunque fino ad un massimo di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno solare.
3. 
L'attività di "garden sharing" è consentita per un periodo massimo di quarantacinque giorni per anno solare; la permanenza degli ospiti non può superare sette notti consecutive.
4. 
La permanenza nelle strutture ricettive dedicate al turismo itinerante è consentita:
a) 
nelle aree di sosta, per un massimo di 48 ore, senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore;
b) 
nelle aree "camper service", per il tempo necessario alla fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di smaltimento delle acque reflue nell'impianto igienico-sanitario;
c) 
nei punti sosta, per un periodo stabilito dal comune territorialmente competente.
Art. 4. 
(Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione)
1. 
Le strutture ricettive organizzate in campeggi e villaggi turistici sono consentite esclusivamente in aree individuate dallo strumento urbanistico con destinazione d'uso turistico-ricettiva.
2. 
Le aree destinate ai campeggi temporanei o mobili, di cui all' articolo 6, comma 5 della l.r. 5/2019 , utilizzate per attività di carattere temporaneo, occasionale o ciclico, sono consentiti in spazi aperti, pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie comunali; in relazione alla frequenza degli eventi e della natura delle attività svolte, tali aree possono essere classificate nello strumento urbanistico comunale come aree del territorio destinate a tali specifiche funzioni. Se l'area ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000, l'attività stessa è soggetta alle disposizioni di cui all' articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).
3. 
Le aree private destinate ad attività di "garden sharing", di cui all' articolo 7 della l.r. 5/2019 , sono localizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) 
in comuni classificati come "comuni turistici" ai sensi della normativa regionale dove non sono presenti altre strutture ricettive all'aperto;
b) 
in aree con destinazione d'uso residenziale connesse all'edificio abitativo della residenza medesima, i cui spazi liberi di pertinenza devono avere un accesso dedicato, nonché superfici pari ad almeno mq. 70 e adeguata disponibilità di spazi a parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze dell'insediamento;
c) 
in contesti urbani non inseriti nel perimetro dei centri storici nonché in aree soggette a vincolo storico-artistico e monumentale e loro pertinenze.
4. 
Le aree destinate al turismo itinerante, di cui all' articolo 8 della l.r. 5/2019 , osservano i seguenti criteri urbanistici:
a) 
le aree di sosta o aree attrezzate hanno destinazione turistico ricettiva con un limite alle volumetrie realizzabili strettamente necessarie all'erogazione dei servizi definiti dal Capo II dell'allegato A;
b) 
le aree "camper service", individuate ai sensi dell' articolo 8, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2019 , se insediate presso i campeggi e i villaggi turistici, hanno la destinazione turistico-ricettiva della struttura di riferimento;
c) 
i punti sosta, riservati esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono fruibili secondo le disposizioni dell'ente proprietario della strada da adottarsi in conformità al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al regolamento di esecuzione sulla base delle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 34 dell'allegato A del presente regolamento.
5. 
L'insediamento o la modifica delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi" e "villaggi turistici", di cui all' articolo 6 della l.r. 5/2019 , in aree soggette a vincolo paesaggistico, ovvero ricadenti in un sito della Rete Natura 2000, è soggetto alle disposizioni normative e pianificatorie di settore, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.
Art. 5. 
(Servizi aggiuntivi)
1. 
I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto possono offrire alla propria clientela, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento, servizi aggiuntivi tra quelli indicati nell'allegato B del presente regolamento, anche ai fini dell'ottenimento delle categorie di vertice con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva.
2. 
La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali da affezione al seguito della clientela con idonea pubblicità, a condizione che siano rispettate le prescrizioni comunali vigenti. Gli animali in ogni caso, sono custoditi e tenuti a guinzaglio dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno adottato dalla struttura.
3. 
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, anche nella forma di spacci interni, si applica la disciplina di cui alla l.r. 28/1999 .
4. 
Qualora i servizi aggiuntivi siano aperti al pubblico, l'accesso è opportunamente segnalato ed indicato nella planimetria della struttura ricettiva.
5. 
Durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva, è consentito destinare una superficie non superiore al trenta per cento di quella complessiva per il rimessaggio dei mezzi ricreazionali e delle eventuali strutture accessorie di proprietà dei clienti non alloggiati, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3, comma 3 della l.r. 5/2019 .
Art. 6. 
(Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)
1. 
L'offerta del servizio di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell' articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
2. 
Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione e vendita di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 , dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), dal regolamento regionale 3 marzo 2008, n.2 (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) nonché dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità e dai regolamenti comunali.
3. 
In caso di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, si applica la disciplina di cui alla l.r. 38/2006 .
4. 
In caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel corso di una manifestazione a carattere temporaneo, sono richiesti i seguenti adempimenti:
a) 
il rispetto delle disposizioni previste in materia igienico-sanitaria di cui dalla deliberazione di Giunta regionale n. 27-3145 del 19/12/2011 e s.m.i, se l'attività è riservata alle persone alloggiate all'interno del complesso ricettivo all'aperto;
b) 
il rispetto delle disposizioni previste dalla disciplina di cui alla l.r. 38/2006 , se l'attività viene svolta anche nei confronti di un pubblico indistinto.
Art. 7. 
(Classificazione)
1. 
Il livello di classificazione delle strutture ricettive all'aperto è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari o gestori della relativa struttura.
2. 
Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche classi simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:
a) 
per le strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 5 stelle;
b) 
per le strutture ricettive all'aperto denominate "villaggi turistici", la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 5 stelle;
c) 
per i campeggi e villaggi turistici che aggiungono la denominazione "glamping", la classificazione si articola in un numero variabile da 3 a 5 stelle;
d) 
per le aree destinate al turismo itinerante denominate "aree sosta", "camper service" e "punti sosta", nonché per il "garden sharing" non è prevista alcuna classificazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A, sezioni IV e V, del presente regolamento.
3. 
La procedura di classificazione prevede un'autocertificazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività ricettiva all'aperto.
Art. 8. 
(Riserva di denominazione)
1. 
L'uso della denominazione delle tipologie ricettive di cui agli articoli 6 e 8 della l.r. 5/2019 è riservato esclusivamente a titolari o gestori di strutture ricettive all'aperto e ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere chiara rispetto alla tipologia dell'attività esercitata.
2. 
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva all'aperto:
a) 
indica espressamente la tipologia di appartenenza di cui agli articoli 6 e 8 della l.r. 5/2019 e un nome di fantasia;
b) 
può utilizzare, in alternativa, la dizione di "camping village" o "glamping" quando le strutture di cui all' articolo 6 della l.r. 5/2019 presentano i rispettivi requisiti previsti nell'allegato A del presente regolamento;
c) 
non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive all'aperto, ovvero di altre tipologie ricettive, dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due strutture contigue.
3. 
La disposizione di cui al comma 2, lettera c) non si applica alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. 
Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni uguali, prescrive alla struttura, con atto motivato, la modifica della denominazione. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di di cui al primo periodo del presente comma, senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 7 della l.r. 5/2019 .
Art. 9. 
(Segni distintivi)
1. 
I complessi ricettivi all'aperto denominati "campeggi" e "villaggi turistici" sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo con la relativa classe assegnata, conforme alle caratteristiche definite nella sezione I dell'allegato D del presente regolamento:
a) 
nell'insegna provvista di illuminazione notturna, da collocare in modo ben visibile all'esterno e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva;
b) 
in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
2. 
Le aree e gli spazi aperti destinati al turismo itinerante, nonché le aree e gli spazi pertinenziali di edifici privati destinati al "garden sharing", si identificano utilizzando il logo di cui all'allegato D del presente regolamento, esponendolo con le modalità di cui al punto 1 della sezione I, senza attribuzione di categorie o classi.
Art. 10. 
(Pubblicità e obblighi informativi)
1. 
La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.
2. 
All'interno di ogni struttura sono esposte, all'interno della zona ricevimento degli ospiti, in modo ben visibile:
a) 
la copia dei titoli abilitativi;
b) 
la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate dalla normativa di settore vigente in materia;
c) 
la planimetria generale del complesso, l'istanza di classificazione, il regolamento interno della struttura ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.
Art. 11. 
(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di "posto tappa")
1. 
Le strutture ricettive all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa " ai sensi dell' articolo 17, comma 2 della l.r. 5/2019 soddisfano le seguenti condizioni:
a) 
sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
b) 
sono parte di una rete di strutture ricettive all'aperto costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) 
si avvalgono di personale addetto al ricevimento che comprende almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;
d) 
riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2. 
Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
a) 
un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
b) 
un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
c) 
un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
d) 
materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.
Art. 12. 
(Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")
1. 
Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 11 che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa " garantiscono la loro identificazione mediante utilizzo di uno specifico logo distintivo, le cui caratteristiche grafiche e modalità di utilizzo sono definite nell'allegato E del presente regolamento, nonché l'esposizione del medesimo al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.
2. 
E', inoltre, garantita la segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati, ovvero attraverso portali web o applicazioni informatiche, onde assicurare l'accessibilità alla struttura ricettiva.
Art. 13. 
(Soluzioni ricettive innovative)
1. 
Le soluzioni ricettive innovative individuate all'interno della fattispecie di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 5/2019 sono consentite, in modalità autonoma, secondo i principi stabiliti dal Capo II della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e nel rispetto dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui agli articoli 14, 15 e 16 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 ).
CAPO II 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14. 
(Norme transitorie)
1. 
Le strutture ricettive all'aperto, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano, entro i limiti temporali perentori di seguito indicati, ai:
a) 
requisiti di classificazione di cui all'allegato B, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) 
requisiti tecnico-funzionali e di classificazione previsti per la denominazione alternativa o aggiuntiva di "camping village " e di "glamping ", di cui rispettivamente alla sezione II dell'allegato A e all'allegato B entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) 
requisiti tecnico-funzionali di cui alle sezioni I, III e IV dell'allegato A, nonché quelli urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui all'articolo 4 del presente regolamento e del relativo allegato A entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. 
Le attività di campeggio mobile e temporaneo organizzate ai sensi dell' articolo 16, comma 2 della l.r. 54/1979 per le quali sono in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanze di realizzazione di eventi finalizzati a scopi sociali, culturali e sportivi o di trasformazione delle aree medesime in complessi ricettivi destinati a campeggio o villaggio turistico, conservano, in deroga, il regime amministrativo della precedente legislazione regionale per lo svolgimento delle attività e degli eventi organizzati nel corso degli anni 2022 e 2023.
Art. 15. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per le violazioni al presente regolamento, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di adeguamento indicati all'articolo 14, si applica l' articolo 21, comma 8, della l.r. 5/2019 .
2. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 dicembre 2022
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso