Regolamento regionale n. 10 del 16 dicembre 2022  ( Vigente )
Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12 ). Abrogazione delregolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 .
(B.U. 22 dicembre 2022, 4° suppl. al n. 51)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6230 del 16 dicembre 2022

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo o l'occupazione in proiezione di aree o di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere.
2. 
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
a) 
le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna, come definito dall' articolo 2 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13 ;
b) 
le servitù e le pertinenze qualora richieste dagli enti locali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dagli enti parco per gli usi destinati alla libera fruizione della collettività. In tali casi viene rilasciato un atto con il quale viene regolamentato l'utilizzo del bene con eventuali valutazioni e prescrizioni di carattere idraulico;
c) 
le concessioni di estrazione di materiale litoide.
3. 
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) 
"demanio idrico fluviale e lacuale" le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili e le loro pertinenze individuate sulle mappe catastali;
b) 
"servitù" l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti;
c) 
"uso di pertinenze" l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni;
d) 
"concessione breve" il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno;
e) 
"struttura competente" il Settore Tecnico regionale della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti sulle aree demaniali del reticolo idrografico regionale;
f) 
"autorità idraulica competente" l'Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) o i Settori Tecnici rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione;
g) 
"tabella canoni " la tabella A allegata alla legge regionale 17 dicembre 2018, n.19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).
Art. 2. 
(Procedimento di concessione e trattamento dei dati personali)
1. 
Al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
2. 
Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente della struttura competente, ovvero il funzionario delegato nei casi previsti dalla normativa regionale vigente, che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione.
3. 
Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
a) 
entro 120 giorni nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;
b) 
entro 90 giorni nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
c) 
entro 60 giorni in caso di interventi di cui all'articolo 14 e di concessione per taglio piante di cui all'articolo 15;
d) 
entro 60 giorni quando si tratta di concessioni brevi;
e) 
entro 30 giorni nel caso di subentro.
4. 
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda.
5. 
Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari dei Settori tecnici conformemente a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art. 3. 
(Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi)
1. 
La struttura competente nel caso di interventi, occupazioni ed opere soggette al presente regolamento approvati in sede di conferenza di servizi, rilascia all'interno della conferenza il provvedimento di concessione con cui approva lo schema di disciplinare di concessione di cui all'articolo 12.
2. 
A seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, la struttura competente invita il richiedente a firmare il disciplinare e a versare il canone e la cauzione secondo quanto disposto dall'articolo 12.
Art. 4. 
(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)
1. 
La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio di cui al presente regolamento può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, alla struttura competente. A tal fine i soggetti interessati presentano la domanda sottoscritta in una delle modalità previste dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.
2. 
Nel caso di servitù, la concessione è rilasciata al proprietario del manufatto; per le infrastrutture lineari a rete, la concessione può essere rilasciata anche al concessionario del servizio.
3. 
Alla domanda di concessione per servitù sono allegati:
a) 
relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere di tipo provvisionale eventualmente previste;
b) 
relazione idraulica per le opere che modificano il deflusso del corso d'acqua (ponti, guadi, briglie...);
c) 
corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000 con indicata la zona inerente l'intervento;
d) 
stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire, nonché dei confini demaniali con relativa quantificazione delle superfici richieste;
e) 
progetto definitivo (planimetrie, piante e sezioni quotate recanti i confini demaniali) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata;
f) 
documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica;
g) 
assenso del proprietario dell'infrastruttura ospitante nel caso si utilizzi un manufatto non di proprietà del richiedente la concessione.
4. 
Alla domanda di concessione di pertinenze idrauliche e alla domanda di concessione breve sono allegati:
a) 
relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità di utilizzo dell'area;
b) 
corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000 con indicata la zona inerente l'intervento;
c) 
stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dall'utilizzo nonché i confini demaniali con relativa quantificazione delle superfici richieste;
d) 
documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata all'utilizzo;
e) 
progetto di gestione ai sensi dell'articolo 32 delle NdA del PAI, qualora necessario, secondo quanto stabilito all'articolo 10;
f) 
per occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi, un'autocertificazione ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 14/2014 in merito alla zona territoriale omogenea e, per le occupazioni di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo, della natura di imprenditore agricolo professionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 , o di coltivatore diretto o di consorzio di bonifica di cui all'articolo 62 o di ente irriguo di cui all' articolo 65 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 .
5. 
La documentazione tecnica è firmata digitalmente da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione allo specifico intervento, chiedere ulteriore documentazione di maggior dettaglio ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazione non ritenuta necessaria allo svolgimento dell'istruttoria.
6. 
Alle istanze di concessione presentate da persone fisiche o persone giuridiche private è allegata l'autocertificazione contenente il possesso dei requisiti ai sensi dell' articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione).
Art. 5. 
(Spese di istruttoria)
1. 
Le spese di istruttoria e sopralluogo, secondo quanto determinato nella tabella canoni, sono versate contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4.
2. 
Le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerate dal versamento delle spese di istruttoria.
Art. 6. 
(Esame preliminare)
1. 
Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.
2. 
Qualora la struttura di cui al comma 1 riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 4, oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, la struttura competente assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per la regolarizzazione degli atti. Tale richiesta non sospende i termini del procedimento ed è fatta contestualmente all'invio della comunicazione d'avvio del procedimento.
3. 
Nel caso in cui la struttura competente verifichi l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza della domanda ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza esito, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata secondo gli schemi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c).
Art. 7. 
(Comunicazione di avvio del procedimento)
1. 
L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge possono intervenirvi e ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante. La comunicazione contiene gli elementi di cui agli articoli 8 e 10 della l. 241/1990 ed agli articoli 16 e 18 della l.r. 14/2014 .
2. 
Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere gli elementi di cui agli articoli 8 e 10 della l. 241/1990 ed agli articoli 16 e 18 della l.r. 14/2014 con pubblicazione sull'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati.
3. 
La comunicazione di cui al presente articolo assolve anche a quanto stabilito dall' articolo 18 bis della l. 241/1990 .
Art. 8. 
(Domande concorrenti)
1. 
Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche mediante la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi per la presentazione di eventuali domande concorrenti.
2. 
Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.
3. 
Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area per analoghe finalità, la struttura competente, fermi restando i diritti di prelazione previsti per legge e indicati dall'interessato alla prelazione, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni.
4. 
Se le domande concorrenti hanno diverse finalità, la struttura competente rilascia la concessione a quella che meglio soddisfa l'interesse pubblico secondo i criteri stabiliti all'articolo 10, comma 5.
Art. 9. 
(Provvedimento di concessione)
1. 
Il provvedimento di concessione, quale atto unico, autorizza il richiedente all'occupazione temporanea dell'area demaniale e contiene le valutazioni di carattere tecnico-idraulico indicate dall'autorità idraulica competente ai sensi del r.d. 523/1904 e delle normative in materia vigenti.
2. 
Qualora l'autorità idraulica è l'AIPo, la struttura competente provvede d'ufficio all'acquisizione del nullaosta idraulico ed a tal fine trasmette una copia degli atti progettuali, una bozza di schema di provvedimento ai sensi dell' articolo 17 bis della l. 241/1990 ; trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di nullaosta senza alcun riscontro, lo stesso si intende acquisito ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 3 della l. 241/1990 .
3. 
Qualora l'autorità idraulica si esprima in senso negativo, il responsabile conclude il procedimento con un diniego espresso, previa comunicazione di cui all' articolo 10 bis della l. 241/1990 .
4. 
Il provvedimento di concessione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione.
Art. 10. 
(Parere sulle pertinenze idrauliche demaniali in fascia A e B del PAI)
1. 
In caso di domande di rilascio di nuova concessione e di rinnovo di concessioni esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 4 delle norme di attuazione del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato con deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008 (di seguito regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po), per l'espressione dei pareri sui progetti di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, che devono accompagnare le domande, si segue la procedura di cui ai seguenti commi.
2. 
Per le aree che possiedono i caratteri di significatività e di unitarietà, definite all'articolo 2 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, il parere di compatibilità sui progetti di gestione deve essere richiesto all'Autorità stessa.
3. 
In attuazione dell'articolo 3, comma 2 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po:
a) 
per porzioni di demanio idrico di superficie inferiore a 18 ha, che non siano localizzate su isole (porzioni di territorio della regione fluviale separate dalle golene tramite rami dell'alveo fluviale attivi o attivabili in gran parte dell'anno nelle portate di morbida, ivi inclusi rami idraulicamente inattivi nelle portate di magra), su barre fluviali o in corrispondenza di lanche che, seppure interrate, siano ancora riconoscibili morfologicamente e da foto aerea, la Regione esprime il parere di compatibilità sulla base dell'Allegato 1 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po;
b) 
per le aree di scarso rilievo rispetto alle finalità del PAI (aree inserite in contesti totalmente urbanizzati/antropizzati), e comunque, per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore a 1 ha da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI, le concessioni demaniali possono essere rilasciate prescindendo dalla presentazione di un piano di gestione, fatta salva l'opportunità di riportare prescrizioni e misure di compatibilizzazione che, a titolo esemplificativo, sono riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po.
4. 
La procedura semplificata, di cui al comma 3, lettera b), non si applica qualora vengano presentate più domande da un unico soggetto su aree che abbiano il carattere della contiguità territoriale e superino tra loro la superficie di 1 ha.
5. 
La struttura competente effettua una valutazione in merito alla compatibilità degli utilizzi per i quali è richiesta la concessione con le generali finalità del PAI. Nella comparazione delle istanze concorrenti e per la scelta del soggetto concessionario, si fa riferimento, in ordine di priorità, ai seguenti criteri:
a) 
finalità di pubblico interesse;
b) 
ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale;
c) 
livello di valorizzazione del bene;
d) 
migliore offerta, in aumento, salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.
6. 
Per le domande di rilascio di nuova concessione e di rinnovo di concessioni esistenti relative a porzioni di demanio idrico ricadenti nel territorio di aree protette, la struttura competente provvede ad acquisire il parere dell'ente di gestione.
Art. 11. 
(Cauzione)
1. 
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ivi compreso il pagamento del canone, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione, di una cauzione infruttifera pari di norma a due annualità.
2. 
In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto ad un'annualità oppure può essere aumentato fino all'importo idoneo al ristoro dei danni eventualmente cagionabili al bene dato in concessione.
3. 
Per gli interventi di cui all'articolo 26 non è dovuto il versamento della cauzione.
4. 
Le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.
5. 
La cauzione resta in vigore fino all'anno successivo alla scadenza della concessione.
6. 
Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1.
7. 
In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
8. 
La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 12. 
(Disciplinare di concessione)
1. 
Il responsabile del procedimento, conclusa l'istruttoria, redige il provvedimento di concessione con cui approva lo schema di disciplinare, accerta ed impegna la cauzione e, contestualmente, invita il richiedente a firmarlo digitalmente entro il termine massimo di trenta giorni.
2. 
Entro lo stesso termine il richiedente viene invitato altresì al versamento della cauzione di cui all'articolo 11 e del canone di concessione, che viene calcolato dalla data del provvedimento. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.
3. 
La mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini costituisce cessazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c).
4. 
Il disciplinare contiene tutte le condizioni alle quali la concessione è subordinata e richiama le prescrizioni di carattere tecnico-idraulico, impartite dall'autorità idraulica competente, contenute nel provvedimento di concessione.
5. 
Nel provvedimento e nel disciplinare sono inoltre indicati l'importo del canone annuo e la durata della concessione.
6. 
Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
7. 
L'utilizzo dell'area o del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo la firma del disciplinare e degli adempimenti di cui al comma 2, previa sottoscrizione di un verbale di consegna nel caso di concessione di pertinenze.
Art. 13. 
(Concessione breve)
1. 
Per gli utilizzi e le occupazioni di durata inferiore all'anno è rilasciata una concessione breve.
2. 
Il responsabile del procedimento rilascia il provvedimento di cui all'articolo 9 previa richiesta, qualora dovuti, del canone e della cauzione senza il rilascio del disciplinare di concessione.
Art. 14. 
(Taglio piante con finalità di manutenzione idraulica)
1. 
Il taglio piante ha finalità di manutenzione idraulica quando gli interventi sono rivolti al mantenimento dell'officiosità dell'alveo fluviale e sono realizzati nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria.
2. 
Gli interventi sono individuati o dall'autorità idraulica o su iniziativa del privato e possono essere eseguiti da soggetti sia pubblici che privati. Nel caso di iniziativa pubblica viene predisposto un apposito avviso a seguito del quale il soggetto interessato a realizzare l'intervento presenta istanza utilizzando apposita modulistica.
3. 
Gli interventi, corredati di progetto di manutenzione idraulica, sono eseguiti secondo le modalità di attuazione stabilite nell' articolo 37 bis del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 ) e non sono soggetti al pagamento del canone. Tali interventi sono autorizzati secondo quanto stabilito dall'articolo 26.
4. 
La raccolta del materiale divelto con accesso in alveo senza mezzi meccanici non è soggetta al pagamento del canone e il responsabile del procedimento rilascia un provvedimento semplificato per l'accesso all'alveo senza il disciplinare di concessione.
5. 
La raccolta del materiale divelto con accesso in alveo con mezzi meccanici non è soggetta al pagamento del canone ed è autorizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 26.
Art. 15. 
(Concessione per taglio piante)
1. 
Per gli interventi di utilizzo del materiale legnoso per autoconsumo o per uso commerciale di durata pari o inferiore all'anno è richiesta la concessione breve di cui all'articolo 13.
2. 
Tali interventi sono eseguiti secondo le modalità di attuazione stabilite nell' articolo 37 del r.r. 8/2011 e sono soggetti al pagamento del canone equivalente al valore delle piante tagliate quantificato dal richiedente. La documentazione da allegare è quella prevista all'articolo 4 relativamente alla concessione breve.
3. 
Se l'intervento è articolato in più annualità il responsabile del procedimento rilascia una concessione per uso di pertinenza. Al canone previsto per le aree è aggiunto il canone equivalente al valore delle piante tagliate.
Art. 16. 
(Decorrenza e durata della concessione)
1. 
La concessione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 12 e scade al 31 dicembre dell'ultimo anno.
2. 
La durata della concessione per servitù non può essere superiore a trenta anni con possibilità di rinnovo della stessa.
3. 
La durata della concessione per uso di pertinenza non può essere superiore a nove anni.
4. 
Nel caso di concessione per uso di pertinenza rilasciata ad enti pubblici o, comunque, per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene, la durata può essere estesa fino a diciannove anni.
5. 
E' fatta salva la possibilità di richiedere la concessione per una durata inferiore a quanto stabilito nei commi 2 e 3 e rimane, comunque, nella discrezionalità della struttura competente la valutazione di una minore durata del provvedimento concessorio.
Art. 17. 
(Cessazione della concessione)
1. 
Sono cause di cessazione della concessione:
a) 
la naturale scadenza del termine;
b) 
la morte del concessionario, qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa ai sensi dell'articolo 22. In tal caso gli eredi ne danno comunicazione alla struttura competente e sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 20;
c) 
la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'articolo 12.
Art. 18. 
(Rinuncia)
1. 
Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente.
2. 
La struttura competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20.
3. 
In caso di rinuncia, deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.
Art. 19. 
(Revoca e decadenza)
1. 
La struttura competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
2. 
La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
a) 
violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
b) 
violazione degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);
c) 
mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
d) 
non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
e) 
mancata realizzazione dei manufatti nei tempi prescritti dalla concessione nel caso di concessione per servitù;
f) 
cessione o subconcessione a terzi.
Art. 20. 
(Obblighi del concessionario al termine della concessione)
1. 
Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 21, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente in caso di servitù e, nel caso di pertinenze, qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.
2. 
Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
3. 
Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede, anche in amministrazione diretta, all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
4. 
Qualora la struttura competente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, ritenga non opportuna la rimozione dei manufatti, ne dà comunicazione al concessionario e richiede alla competente Agenzia del Demanio di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio dello Stato dei manufatti stessi. L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni dell'Agenzia del Demanio.
Art. 21. 
(Rinnovo)
1. 
La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza, deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di concessioni per l'uso di pertinenze idrauliche, il procedimento di rinnovo è soggetto alle medesime forme di evidenza pubblica previste per le concessioni nuove, salva l'ipotesi di esistenza del diritto di insistenza sul bene, purché non si tratti di concessioni preordinate all'esercizio di attività di servizi.
2. 
La domanda di rinnovo è presentata alla struttura competente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.
3. 
Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente.
4. 
Se la domanda è presentata oltre i termini, viene istruita come nuova concessione.
5. 
Alla domanda di rinnovo è allegata una relazione, firmata digitalmente da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi è stata modifica sostanziale dello stato dei luoghi e delle tipologie d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. La struttura competente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.
6. 
Il rinnovo è accordato solo se nel tempo non sono mutate le condizioni del regime idraulico del corso d'acqua interessato, diversamente può essere condizionato all'esecuzione di opere e lavori necessari a garantire la funzionalità idraulica del corso d'acqua stesso.
7. 
La struttura competente richiede l'integrazione della cauzione ai sensi dell'articolo 11 e adotta il provvedimento di concessione di cui all'articolo 9.
Art. 22. 
(Subentro)
1. 
La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
2. 
Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) 
morte del concessionario;
b) 
alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;
c) 
cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche.
3. 
Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta è presentata dal subentrante, specificando a quale titolo si chiede il subentro e allegando la rinuncia del precedente concessionario. Tale richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. 
Il responsabile del procedimento richiede al subentrante il deposito cauzionale e con proprio provvedimento stabilisce il subentro, indicando gli estremi dell'originario concessionario, il numero del provvedimento di concessione, gli estremi della rinuncia alla concessione da parte dello stesso, il nominativo del subentrante, il titolo per richiedere il subentro e il periodo residuo di concessione da usufruire. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. Non viene rilasciato un nuovo disciplinare.
5. 
E' cura del precedente concessionario chiedere lo svincolo della cauzione dallo stesso versata.
Art. 23. 
(Canoni)
1. 
I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella A allegata alla l.r. 19/2018 . Nella tabella sono altresì indicati i casi di riduzione ed esenzione del canone nonché l'importo del canone minimo ricognitorio.
2. 
Nel caso di concessione con più tipologie di utilizzo, il canone minimo ricognitorio è applicato qualora l'importo complessivo della concessione è inferiore a tale valore.
3. 
Il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.
4. 
I canoni definiti in tabella sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmata per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con provvedimento del responsabile della struttura titolare del coordinamento delle attività di gestione del demanio idrico.
Art. 24. 
(Pagamento dei canoni)
1. 
I canoni sono dovuti per anno solare ai sensi dell' articolo 12, comma 1 della l.r. 20/2002 e sono versati anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed 28 febbraio dell'anno di riferimento.
2. 
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili dalla data del provvedimento di cui all'articolo 12. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. 
Il canone decorre dalla data del provvedimento di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia, a cui segue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui la rinuncia è stata effettuata.
4. 
Il versamento di importi di canoni superiori a 1.000,00 euro può essere effettuato, su richiesta degli interessati, in due rate annuali di pari importo maggiorato dell'interesse legale. La struttura competente può concedere con adeguata motivazione, in casi particolari, un numero superiore di rate annuali o la rateizzazione anche per importi inferiori ai 1.000,00 euro.
5. 
Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, comma 2, lettera c), comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
6. 
Nel caso di società sottoposte a procedure concorsuali l'obbligo di versamento del canone per le annualità successive alla dichiarazione di fallimento è sospeso, fermo restando che in caso di subentro nella titolarità della concessione da parte della curatela o di altro soggetto l'obbligo di pagamento del canone è posto in capo a questi ultimi.
7. 
Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla struttura competente.
8. 
La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.
9. 
Fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti ai sensi del comma 5, è facoltà della struttura competente differire l'avvio dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute nel caso in cui venga concordato con il concessionario un piano di rateizzazione della durata non superiore ad un anno.
Art. 25. 
(Rimborsi)
1. 
Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto o dell'intero versamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.
2. 
La struttura competente accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3. 
Il concessionario ha la facoltà, in alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso a titolo di canone dovuto per le annualità successive, fino all'azzeramento del credito.
Art. 26. 
(Disposizioni particolari per interventi di manutenzione idraulica)
1. 
Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 , non sono soggette al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9 né al pagamento di canone:
a) 
le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici o soggetti privati con finalità di protezione della proprietà;
b) 
gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale litoide dall'alveo;
c) 
il taglio piante, nei casi di cui all'articolo 14, e la raccolta di materiale divelto con accesso in alveo con mezzi meccanici;
d) 
gli interventi di manutenzione di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.
2. 
Nel provvedimento di cui al comma 1 è implicita l'autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione degli interventi.
3. 
Ai sensi della tabella canoni vigente (Allegato A della l.r. 19/2018 ) non sono dovute spese di istruttoria.
Art. 27. 
(Disposizioni per le occupazioni senza titolo)
1. 
La struttura competente, qualora riscontri un'occupazione senza titolo, applica quanto stabilito dall' articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020).
Art. 28. 
(Procedimento d'ufficio)
1. 
La struttura competente può predisporre apposito avviso per la concessione delle pertinenze idrauliche libere, a seguito del quale il soggetto interessato presenta istanza secondo quanto stabilito dall'articolo 4.
Art. 29. 
(Disposizioni semplificatorie)
1. 
Nel caso di occupazione di area demaniale con infrastrutture lineari è possibile il rilascio di un'unica concessione per più servitù specificatamente individuate in un allegato al disciplinare di concessione.
2. 
Con provvedimenti della struttura titolare del coordinamento delle attività di gestione del demanio idrico possono:
a) 
essere individuate modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
b) 
essere definite particolari forme di semplificazione procedimentale;
c) 
essere adottati schema tipo di provvedimenti.
3. 
Per le concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all' articolo 1 del d.lgs. 267/2000 e agli enti parco per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale, finanziati dalla Regione, il canone è equiparato al minimo ricognitorio.
Art. 30. 
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023.
2. 
Per i procedimenti in corso di istruttoria e non ancora conclusi si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14 (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni ( Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 )).
Art. 31. 
(Abrogazioni)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 2, dalla data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il r.r. 14/2004 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 dicembre 2022
Alberto Cirio