Regolamento regionale n. 11 del 05 ottobre 2021  ( Vigente )
Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura).
(B.U. 07 ottobre 2021, 4° suppl. al n. 40)

Sommario:            

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 -3860 del 1 ottobre 2021

EMANA

il seguente regolamento

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Con il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), la Regione definisce:
a) 
gli standard di servizio delle biblioteche e delle professionalità dei relativi addetti;
b) 
i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e le modalità di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici e i centri di documentazione.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
Destinatari delle norme contenute nel presente regolamento sono le biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale di cui all' articolo 21 della l.r. 11/2018 e i sistemi bibliotecari di cui all'art. 22 della medesima legge.
2. 
Le norme indicate al comma 1 non si applicano alle biblioteche dei cosiddetti piccoli comuni, come definiti dall' art 2, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 , salvo quanto prescritto all'art. 6 e all'art. 10.
Titolo II 
STANDARD DI SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE E DELLE RELATIVE PROFESSIONALITÀ
Art. 3. 
(Definizione)
1. 
Per standard di servizio si intendono i requisiti minimi di qualità che una biblioteca deve possedere, in relazione ai vari aspetti che la caratterizzano, per raggiungere i propri obiettivi.
2. 
Tali requisiti sono stabiliti nell'Allegato A.
Art. 4 
(Spazi della biblioteca)
1. 
La biblioteca offre all'utenza uno spazio accogliente e inclusivo, adeguatamente illuminato sia in relazione alla luce naturale che a quella artificiale, dotato di una comprensibile segnaletica interna ed esterna, facilmente raggiungibile e privo di barriere architettoniche per permetterne l'uso anche ai disabili.
2. 
Tale spazio è opportunamente articolato e comprende, ad esempio:
a) 
una zona di accoglienza per il servizio di reference;
b) 
una zona per la consultazione e lo studio;
c) 
uno spazio adeguato alla fruizione dei bambini;
d) 
aree per attività culturali;
e) 
laboratori;
f) 
altri spazi per la socialità.
3. 
Le misure minime rispetto allo spazio complessivo di una biblioteca civica in relazione al numero degli abitanti del proprio comune sono:
a) 
tra 5.001 e 10.000 abitanti: almeno 100 mq;
b) 
tra 10.001 e 20.000 abitanti: almeno 200 mq;
c) 
oltre i 20.000 abitanti: almeno 300 mq.
Art. 5. 
(Allestimenti e patrimonio)
1. 
Gli allestimenti e gli arredi della biblioteca sono decorosi, sicuri, comodi, improntati all'accoglienza e alla flessibilità d'uso e assicurano la corretta conservazione del patrimonio della biblioteca.
2. 
La biblioteca attua le buone pratiche di conservazione preventiva che rendono possibile la conservazione nel tempo del proprio patrimonio, sia durante le operazioni correnti, sia prevedendo interventi straordinari quando necessario, in modo conforme alla normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), relativa agli obblighi di tutela e conservazione del patrimonio culturale, e ai "Principi dell' International Federation of Library Associations and Institutions, (IFLA) per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca", Bari, 2004.
Art. 6. 
(Dotazione documentaria e gestione delle collezioni)
1. 
La biblioteca possiede una dotazione documentaria adeguata alle dimensioni e alla tipologia del proprio bacino di utenza.
2. 
I documenti, diversificati in relazione al genere, al supporto e alla lingua sono adeguatamente conservati, inventariati e catalogati alla luce degli standard nazionali e internazionali vigenti.
3. 
La collezione moderna e i documenti più frequentemente consultati sono esposti a scaffalatura aperta.
4. 
La biblioteca assicura una corretta gestione delle collezioni tramite un equilibrato e imparziale incremento della dotazione documentaria e una regolare attività di revisione e scarto con particolare attenzione alla produzione destinata ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti.
5. 
La spesa minima annua per l'incremento del patrimonio documentario, sia analogico che digitale, è fissata in 0,60 euro per abitante, anche per i piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7. 
(Orario di apertura)
1. 
L'orario di apertura al pubblico di una biblioteca è il più possibile ampio e adeguato al suo bacino di utenza, si concentra soprattutto nella fascia pomeridiana e possibilmente comprende anche delle aperture serali e/o in giorni festivi e prefestivi. Si stabilisce che l'orario minimo è di:
a) 
almeno 12 ore settimanali, per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti;
b) 
almeno 18 ore settimanali; per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti;
c) 
almeno 24 ore settimanali per le biblioteche che afferiscono a comuni tra 20.001 e 30.000 abitanti;
d) 
almeno 36 ore per le biblioteche che afferiscono a comuni sopra i 30.000 abitanti.
Art. 8. 
Servizi di base
1. 
I servizi di base che una biblioteca offre al pubblico sono:
a) 
la consultazione;
b) 
il prestito locale, il prestito interbibliotecario (ILL) e digitale;
c) 
il servizio di reference;
d) 
il servizio di riproduzione nel rispetto della normativa vigente;
e) 
l'accesso almeno a un punto internet;
f) 
la sezione bambini e ragazzi;
g) 
la sezione locale;
h) 
attività culturali e di promozione della lettura.
2. 
I servizi di consultazione e prestito locale sono gratuiti.
Art. 9. 
(Altri servizi ed esternalizzazione)
1. 
La biblioteca, in relazione alla propria grandezza e al proprio bacino di utenza, offre al pubblico ulteriori servizi, anche mediante gestione on-line ove possibile, al fine di diffondere la conoscenza, valorizzare il patrimonio su qualunque supporto, faciltare l'accesso ai documenti, promuovere la lettura, supportare la ricerca, stimolare la formazione permanente e incentivare la coesione e l'inclusione sociale, come ad esempio:
a) 
servizi di scansione digitale;
b) 
servizi tecnologici (connessione wi-fi in biblioteca, digitalizzazione delle raccolte, risorse on-line etc.);
c) 
servizi di comunicazione delle proprie iniziative e di promozione del patrimonio (sito web, visite guidate etc.);
d) 
servizi per utenze specifiche.
2. 
La biblioteca può ritenere opportuno esternalizzare tutti o alcuni dei servizi offerti, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. 
I servizi in affidamento sono erogati nel rispetto delle modalità e degli standard risultanti dalle norme biblioteconomiche vigenti di seguito elencate:
a) 
regole italiane di catalogazione (REICAT) a cura di ICCU, Commissione permanente per le regole italiane di catalogazione, Roma, ICCU, 2009;
b) 
ISBD, International standard bibliographic description, edizione consolidata, Roma, ICCU, 2012; Guida alla catalogazione in SBN, ICCU, 2016.
Art. 10. 
(Responsabile della biblioteca)
1. 
La responsabilità della biblioteca è affidata a una unità di personale in possesso delle competenze tecnico-scientifiche del bibliotecario, in particolare quelle relative alla corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e di quelle manageriali richieste per la realizzazione delle finalità dell'istituto.
2. 
I requisiti minimi del personale a cui è affidata la responsabilità della biblioteca sono differenziati a seconda del numero di abitanti del comune cui afferisce la biblioteca, come di seguito indicato:
a) 
biblioteche afferenti a comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: la responsabilità della biblioteca è in capo all'amministrazione comunale che può avvalersi della collaborazione di uno o più volontari; in questo caso la biblioteca aderisce a un sistema bibliotecario che si impegna a garantire la supervisione delle attività svolte e la formazione di base del personale volontario;
b) 
biblioteche afferenti a comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la responsabilità della biblioteca è affidata a una unità di personale in possesso di adeguata preparazione acquisita tramite un percorso formativo certificato e almeno due anni di esperienza professionale. Tale unità può essere assunta in organico all'ente oppure esternalizzata e può essere condivisa tra più enti. In questo caso garantisce la propria presenza settimanale per almeno il cinquanta per cento dell'orario di apertura;
c) 
biblioteche afferenti a comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti: la responsabilità della biblioteca è affidata a una unità di personale, assunta in organico all'ente oppure esternalizzata, in possesso, alternativamente, di:
1) 
laurea quadriennale vecchio ordinamento oppure triennale nuovo ordinamento con almeno 24 crediti formativi universitari (CFU) o 4 esami semestrali (o due annuali) in biblioteconomia, archivistica, discipline inerenti la gestione del libro e del documento o discipline affini, oppure;
2) 
laurea generica quadriennale vecchio ordinamento oppure triennale nuovo ordinamento e adeguata preparazione acquisita tramite un percorso formativo certificato;
3) 
laurea generica quadriennale vecchio ordinamento oppure triennale nuovo ordinamento e almeno due anni di esperienza professionale in biblioteca;
d) 
biblioteche afferenti a comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti: la responsabilità della biblioteca deve essere affidata a una unità di personale, assunta in organico all'ente, in possesso di:
1) 
laurea quadriennale vecchio ordinamento oppure triennale nuovo ordinamento, con almeno 24 CFU o 4 esami semestrali (o due annuali) in biblioteconomia, archivistica, discipline inerenti la gestione del libro e del documento o discipline affini ed almeno due anni di esperienza professionale in biblioteca;
2) 
laurea generica quadriennale vecchio ordinamento oppure triennale nuovo ordinamento, adeguata preparazione acquisita tramite un percorso formativo certificato e almeno due anni di esperienza professionale in biblioteca.
Art. 11. 
(Personale)
1. 
Ogni biblioteca è dotata di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle dimensioni, al patrimonio da gestire e ai servizi offerti all'utenza.
2. 
Nelle biblioteche afferenti a comuni con più di 10.000 abitanti, la biblioteca è dotata di personale in numero equivalente ad almeno 1 FTE ogni 5.000 abitanti oltre all'unità a cui è affidata la responsabilità della biblioteca.
3. 
Il personale della biblioteca adibito alle attività di gestione dei servizi e delle attività della biblioteca è in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore.
4. 
Al personale della biblioteca sono assicurate periodicamente attività di formazione e aggiornamento professionale in relazione alle funzioni ed ai compiti che svolge. Il personale può anche essere reclutato tramite procedure di esternalizzazione, in modo da verificare l'adeguata formazione e le necessarie competenze in relazione alla mansione svolta.
5. 
La ditta incaricata garantisce personale adeguatamente preparato a svolgere le attività richieste in una modalità improntata ad un'alta qualità dei servizi.
6. 
E' compito dell' ente titolare della biblioteca il controllo e la verifica delle modalità di erogazione del servizio o dei servizi esternalizzati.
Art. 12. 
(Regolamento e carta dei servizi)
1. 
Ogni biblioteca predispone un proprio regolamento, che definisce l'organizzazione dei servizi della biblioteca e il loro corretto funzionamento.
2. 
Ogni biblioteca è dotata di una propria carta dei servizi con la quale, seguendo le indicazioni generali disposte nel regolamento, è proposta agli utenti la migliore offerta che la biblioteca è in grado di garantire, esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di verifica accessibili a tutti gli utenti.
Titolo III 
MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI E DELLE RETI DOCUMENTALI LOCALI
Art. 13. 
(Organizzazione)
1. 
L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari formati da una o più biblioteche capofila - denominate Centro rete o Polo d'area in base agli atti istitutivi - e un numero variabile di biblioteche collegate.
2. 
Ulteriori forme di collaborazione e condivisione di servizi tra sistemi sono oggetto di valutazione ai fini del loro riconoscimento da parte della Regione.
3. 
La tabella di cui all' Allegato B conferma l'articolazione territoriale dei sistemi bibliotecari esistenti sul territorio piemontese al momento dell'entrata in vigore della l.r. 11/2018 .
Art. 14. 
(Finalità)
1. 
I sistemi bibliotecari svolgono attività di coordinamento al fine di favorire, tra le biblioteche aderenti, una maggiore utilizzazione del patrimonio librario e delle attrezzature mobili, lo scambio di iniziative e manifestazioni culturali e la formazione permanente del personale.
2. 
I sistemi bibliotecari, mediante la gestione integrata dei servizi bibliotecari, tesa all'ottimizzazione delle risorse economiche:
a) 
assicurano ai cittadini l'accesso ai servizi di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti un'adeguata consulenza biblioteconomica;
b) 
coordinano l'organizzazione dei servizi di sistema quali: la valorizzazione e gli interventi di conservazione e gestione del patrimonio bibliografico e documentale, i progetti speciali, lo sviluppo di politiche di acquisto coordinate e lo sviluppo di politiche culturali comuni.
Art. 15. 
(Strumenti)
1. 
Gli strumenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 14 sono:
a) 
l'armonizzazione dei sistemi informatici e telematici, finalizzata alla realizzazione di una rete informativa integrata tra le biblioteche del sistema che garantisca la gestione automatizzata delle funzioni operative fondamentali delle singole biblioteche e l'ampliamento dei servizi ai cittadini;
b) 
la formazione, la gestione e lo sviluppo di cataloghi collettivi e l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale;
c) 
l'incremento delle collezioni digitali;
d) 
l'attivazione di servizi per incrementare e facilitare la circolazione e la fruizione del patrimonio del sistema, come ad esempio: la circolazione libraria, la tessera unica di sistema, l'allestimento di sezioni dedicate a utenti in difficoltà appositamente attrezzate;
e) 
la costruzione e manutenzione di un sito web di sistema;
f) 
il coordinamento degli acquisti di materiale documentario, anche attraverso forme centralizzate; l'organizzazione di progetti di revisione delle raccolte;
g) 
la realizzazione di attività di rilevazione e monitoraggio qualitativo e quantitativo delle attività di rete;
h) 
l'organizzazione di progetti condivisi di attività culturali e di promozione della lettura;
i) 
la promozione di forme di collaborazione con altri sistemi bibliotecari;
l) 
l'adozione di un regolamento e di una carta dei servizi di sistema.
Art. 16. 
(Partecipazione al sistema)
1. 
Ai sistemi bibliotecari possono aderire le biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, scolastiche, ecclesiastiche nonché i centri di documentazione qualora offrano un servizio rilevante ai fini delle finalità di cui al presente regolamento.
2. 
La biblioteca appartenente a un sistema che per ragioni geografiche o altri motivi intende aderire ad un altro sistema contiguo può farlo a seguito di consultazione con gli enti titolari dei sistemi interessati previo parere vincolante da parte della Regione.
Art. 17. 
(Punti di lettura e prestito)
1. 
A beneficio della comunità locale, al fine di incentivare l'inclusione e la coesione sociale e assicurare il servizio di lettura anche laddove non sia presente una biblioteca pubblica, la biblioteca capofila può organizzare degli spazi in cui sono resi disponibili dei volumi per la lettura e per il prestito e nei quali vengono svolte attività di lettura, culturali e ricreative.
2. 
La dotazione documentaria dei punti di lettura e prestito è alimentata periodicamente dalla biblioteca capofila.
3. 
In sede di stesura dei nuovi criteri di sostegno ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 28, i punti di lettura e prestito sono inclusi tra i parametri valutabili ai fini della determinazione del contributo complessivo al sistema.
Art. 18. 
(Requisiti delle biblioteche del sistema)
1. 
Le biblioteche capofila di un sistema sono obbligatoriamente in possesso degli standard di qualità previsti dal presente regolamento.
2. 
Fermi restando gli obiettivi generali di mantenimento e miglioramento degli standard di qualità, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a, e all'articolo 25, comma 1, lettera c, le biblioteche che aderiscono ad un sistema possono o meno essere in possesso dei requisiti di qualità previsti dal presente regolamento.
Art. 19. 
(Modalità di adesione)
1. 
L'adesione al sistema avviene, ai sensi dell' art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 11/2018 , tramite sottoscrizione di un apposito accordo o convenzione, tra l'ente titolare della biblioteca che intende aderire e l'ente titolare della biblioteca capofila, in cui vengono definiti obiettivi e modalità organizzative.
2. 
La biblioteca aderente contribuisce alle spese di realizzazione del servizio versando all'ente titolare della biblioteca capofila una quota annuale di adesione al sistema.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le quote di adesione, in relazione alla popolazione del comune cui afferisce la biblioteca aderente.
4. 
A fronte di inadempienze rilevanti e reiterate la biblioteca capofila può negare la permanenza di una biblioteca collegata nel sistema di propria competenza.
Art. 20. 
(Nuove reti di cooperazione e requisiti per il riconoscimento)
1. 
La Regione riconosce l'importanza delle reti di cooperazione avviate autonomamente e ne facilita la collaborazione e l'integrazione con i sistemi bibliotecari di cui all'art. 14, terzo comma, del presente regolamento.
2. 
Una rete di cooperazione bibliotecaria costituitasi autonomamente può chiedere di essere inclusa nel sistema di finanziamento regionale ai sistemi bibliotecari qualora possieda i seguenti requisiti minimi:
a) 
bacino di utenza non inferiore a 30.000 abitanti;
b) 
presenza di una biblioteca capofila in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
c) 
chiara finalità di condivisione dei servizi tra le biblioteche aderenti.
3. 
Verificata l'esistenza dei requisiti sopra citati, l'inclusione di cui al comma precedente viene approvata dalla Giunta con propria deliberazione una volta accertata la sostenibilità economica in relazione alle risorse annualmente stanziate sul bilancio regionale a sostegno dei sistemi bibliotecari.
Art. 21. 
(Cooperazione intersistemica)
1. 
I sistemi bibliotecari di cui all'Allegato B o successivamente inclusi nel sistema di finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, qualora contigui, possono avviare forme di collaborazione e di integrazione reciproca al fine di offrire all'utenza migliori opportunità di accesso ai servizi e al patrimonio condiviso.
2. 
A tal fine, gli enti titolari delle biblioteche capofila possono richiedere alla Regione che parte dei contributi regionali destinati ai rispettivi sistemi possa essere destinata a progetti di integrazione dei servizi o ad attività di rilevanza comune.
3. 
I sistemi di cui sopra nominano al loro interno una Commissione tecnica, composta dai responsabili delle biblioteche capofila, con le seguenti funzioni:
a) 
coordinamento ed armonizzazione delle attività delle biblioteche dei sistemi coinvolti;
b) 
definizione e sviluppo delle strategie comuni di intervento;
c) 
elaborazione delle proposte di sviluppo dei servizi;
d) 
individuazione delle attività di rilevanza comune da sviluppare in modo congiunto.
4. 
Qualora siano all'esame della Commissione attività per cui sia previsto l'utilizzo di risorse regionali, la stessa può richiedere la presenza di un rappresentante della Regione, nella figura del dirigente del settore competente o di un funzionario suo delegato.
5. 
La Commissione stabilisce, nella prima riunione, proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
Art. 22. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione assicura che lo sviluppo dei sistemi bibliotecari sia coordinato con i documenti di programmazione regionale e partecipa alla gestione dei sistemi tramite:
a) 
lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate all'approvazione di un piano di contribuzione annuale o pluriennale per la copertura delle spese sostenute dai sistemi per la realizzazione dei servizi di loro competenza e per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dei sistemi;
b) 
la verifica e il controllo del corretto perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente regolamento e dell'efficace utilizzo delle risorse regionali.
Art. 23. 
(Funzioni dell'Ente titolare della biblioteca capofila)
1. 
L' ente titolare della biblioteca capofila:
a) 
garantisce l'erogazione dei servizi di base del sistema bibliotecario, al fine di assicurarne la necessaria continuità, anche utilizzando il personale della biblioteca oppure esternalizzandone in tutto o in parte i servizi, controllandone e verificandone la corretta modalità di erogazione;
b) 
affida la gestione del sistema a un responsabile in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
c) 
garantisce la presenza di un apposito capitolo di bilancio di entrata e di spesa riservato al finanziamento regionale per il sistema bibliotecario;
d) 
provvede alle azioni necessarie per l'adozione e la gestione degli applicativi informatici utili al perseguimento delle finalità di sistema;
e) 
concorre economicamente alle spese per la realizzazione dei servizi del sistema bibliotecario di competenza nella misura e con le modalità stabilite in sede di elaborazione dei criteri per la quantificazione del contributo regionale di cui all'articolo 29.
Art. 24. 
(Funzioni della biblioteca capofila)
1. 
La Biblioteca capofila:
a) 
rispetta i requisiti di cui al Titolo I e promuove il mantenimento o l'innalzamento dei requisiti minimi delle biblioteche collegate;
b) 
sovrintende alla conservazione e all'incremento del patrimonio documentario del proprio sistema coordinandone gli acquisti e la catalogazione;
c) 
sovrintende a una politica di gestione dinamica e coordinata delle collezioni delle biblioteche aderenti, organizzando periodici lavori di revisione delle raccolte;
d) 
organizza la realizzazione del catalogo unico di sistema;
e) 
organizza il servizio di circolazione libraria;
f) 
presenta progetti archivistici integrati nell'Ecosistema digitale dei Beni Culturali;
g) 
provvede alla costruzione e aggiornamento del sito web di sistema;
h) 
cita il sostegno della Regione in tutte le pubblicazioni riguardanti il sistema, comprese quelle nel web;
i) 
sovrintende al coordinamento degli acquisti delle attrezzature e del materiale documentario;
l) 
collabora e supporta gli uffici regionali nell'assegnazione dei contributi per acquisto di materiale bibliografico destinato alle biblioteche aderenti al sistema;
m) 
coordina la gestione centralizzata dei servizi di carattere biblioteconomico;
n) 
partecipa alla rilevazione annuale dei dati statistici inviando i propri dati e collaborando con la Regione per la raccolta dei dati delle biblioteche aderenti;
o) 
promuove e concorre all'organizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche del sistema;
p) 
promuove e coordina le attività culturali e di promozione della lettura sul territorio;
q) 
promuove l'utilizzo di materiali digitali e dell'editoria digitale e metterli gratuitamente a disposizione dell'utenza;
r) 
supporta i progetti di riorganizzazione di spazi e funzioni delle biblioteche aderenti.
Art. 25. 
(Funzioni dell'ente titolare di biblioteca collegata)
1. 
L' ente aderente al sistema bibliotecario, direttamente o tramite la propria biblioteca, persegue le finalità e gli obiettivi esposti nel presente atto e collabora attivamente con la biblioteca capofila del sistema nell'adempimento degli impegni di cui sopra. In particolare:
a) 
garantisce il corretto funzionamento della biblioteca tramite l'uso di locali, opportunamente arredati, idonei allo svolgimento del servizio;
b) 
partecipa attivamente alla costituzione e all'implementazione del catalogo unico di sistema e aderisce alla rete informatica del sistema e all'adozione dell'applicativo di sistema dando la propria disponibilità alla condivisione dei dati anagrafici nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
c) 
opera al fine di migliorare gli standard di qualità della biblioteca in riferimento ai requisiti minimi di cui al presente regolamento;
d) 
assume a proprio carico gli oneri derivanti dal funzionamento del servizio (illuminazione, riscaldamento, pulizia, cancelleria) e le spese per il personale;
e) 
assicura la presenza di personale adeguatamente preparato;
f) 
stanzia le somme necessarie per libri e arredi e garantisce i sistemi di rete necessari per le funzionalità degli applicativi informatici dedicati;
g) 
segnala la presenza di fondi librari o documentari esistenti nel Comune per la realizzazione di progetti di catalogazione e l'implementazione del catalogo di sistema;
h) 
collabora a progetti comuni in particolare di promozione della lettura, di valorizzazione della cultura locale e, qualora possegga i requisiti adatti, partecipa alla circolazione libraria.
2. 
L'ente titolare di biblioteca collegata richiede il parere della biblioteca capofila del sistema cui aderisce qualora abbia in programma modifiche nei seguenti ambiti:
a) 
personale;
b) 
orario di apertura;
c) 
gestione del patrimonio documentario;
d) 
spostamento della sede.
Art. 26. 
Responsabile di Sistema
1. 
Il responsabile di sistema, che di norma coincide con il responsabile della biblioteca capofila, è dotato delle competenze tecnico-scientifiche del bibliotecario e delle competenze manageriali necessarie per la gestione di una realtà complessa e articolata quale quella del sistema.
2. 
Il responsabile di sistema integra le competenze sopra indicate con competenze giuridiche, metodologie di programmazione, progettazione e analisi di fattibilità economica e gestione del budget, oltre che capacità di comunicazione, relazione, lettura e interpretazione della realtà territoriale.
3. 
Il responsabile di sistema possiede i requisiti richiesti al responsabile di biblioteche afferenti a comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).
4. 
Tale unità può essere assunta in organico all'ente oppure esternalizzata.
5. 
Le principali attività del responsabile di sistema sono:
a) 
gestione di tutti gli impegni della biblioteca capofila;
b) 
progettazione e promozione dell'offerta culturale e informativa del sistema, tenendo conto dei bisogni dell'utenza delle singole biblioteche collegate;
c) 
gestione di attività e servizi integrati con altre agenzie formative e culturali del territorio di riferimento;
d) 
verifica dell'efficacia dell'offerta.
Art. 27. 
(Consiglio di Sistema)
1. 
Ogni sistema bibliotecario istituisce il proprio Consiglio di sistema definendo al proprio interno le modalità di organizzazione e funzionamento.
2. 
Il Consiglio di sistema è composto dal responsabile della biblioteca capofila e da un rappresentante per ciascuna biblioteca collegata.
3. 
Il Consiglio di sistema, in relazione alle esigenze del territorio e della comunità di riferimento, stabilisce le strategie generali e le priorità di sviluppo al fine di definire annualmente il piano delle attività e dei servizi del sistema.
4. 
Il Consiglio di sistema può elaborare progetti di servizi aggiuntivi proponendo ai rispettivi organi competenti l'approvazione di quote di partecipazione a tali servizi erogati dalla biblioteca capofila.
5. 
Il Consiglio di sistema stabilisce, nella prima riunione, proprie modalità di organizzazione e funzionamento.
Art. 28. 
(Contributo regionale)
1. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 46, comma 2, della l.r. 11/2018 , eroga annualmente all'ente titolare della biblioteca capofila un contributo per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi e per la realizzazione di eventuali progetti di sviluppo del sistema bibliotecario di competenza.
2. 
Ogni sistema bibliotecario partecipa alla copertura delle spese tramite una quota di cofinanziamento stabilita contestualmente alla definizione dei criteri di cui al comma 3.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per la quantificazione e l'erogazione del contributo annuale; in particolare tale atto prevede:
a) 
le modalità di quantificazione del contributo annuale/pluriennale che andrà definito mediante l'individuazione di parametri oggettivi collegati:
1) 
alle caratteristiche del sistema (ad es. bacino di utenza, tipologia delle biblioteche aderenti);
2) 
al funzionamento del sistema (ad es. indici di funzionamento);
3) 
alla valorizzazione di progettualità inerenti il miglioramento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e il riordino e la valorizzazione del patrimonio archivistico, fotografico e documentale presente sul territorio dei sistemi;
b) 
le modalità di erogazione, liquidazione e rendicontazione del contributo, compresa la definizione della documentazione necessaria e i termini di presentazione della stessa;
c) 
la definizione della misura di cofinanziamento in carico al sistema bibliotecario;
d) 
l'ammontare delle quote annue di adesione al sistema da parte delle biblioteche collegate.
Art. 29. 
(Servizi aggiuntivi, progetti a regìa regionale e attività di rilevanza comune)
1. 
Su deliberazione del Consiglio di sistema, possono essere richieste alle biblioteche quote di partecipazione a fronte dell'erogazione di servizi aggiuntivi da parte della biblioteca capofila.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, può:
a) 
individuare specifici progetti che rispondono alle linee di sviluppo in materia definite nell'ambito della programmazione regionale;
b) 
può destinare a tali progetti specifiche risorse derivanti dagli stanziamenti annuali ai sistemi bibliotecari, riservandosi di definirne le modalità di accesso e di erogazione, e demandarne la realizzazione a singole biblioteche collegate in accordo con le rispettive biblioteche capofila.
3. 
Nel caso di cooperazione tra sistemi, i medesimi possono individuare attività di rilevanza comune la cui gestione può essere demandata ad una delle biblioteche capofila.
Art. 30. 
(Controlli)
1. 
La struttura regionale competente effettua controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte e sulla congruità della spesa in relazione all'utilizzo dei contributi erogati oltre che presso le biblioteche capofila e presso le biblioteche collegate, anche attraverso i materiali pubblicati.
2. 
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, risulti che le attività oggetto di contributo siano state effettuate solo parzialmente o non siano state effettuate, la struttura regionale competente procede rispettivamente alla riduzione del contributo ovvero alla revoca dello stesso e di conseguenza alla richiesta di restituzione di parte o di tutto il contributo.
Art. 31. 
(Sito del sistema)
1. 
Il sistema bibliotecario dispone di un sito web oppure di una pagina dedicata al sistema all'interno del sito istituzionale dell'ente titolare.
2. 
Il sito prevede obbligatoriamente:
a) 
informazioni anagrafiche e geografiche sulle biblioteche collegate;
b) 
accesso al catalogo on-line di sistema o all'Opac del Polo di riferimento;
c) 
il calendario delle attività di formazione, culturali e di promozione della lettura organizzate all'interno del sistema.
Art. 32. 
(Rete documentale integrata)
1. 
La rete documentale integrata di cui all' articolo 25 della l.r. 11/2018 è costituita da biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali pubblici o privati comunque aperti al pubblico.
2. 
Le reti documentali locali costituite mediante sottoscrizione di apposito atto formale, fanno riferimento al sistema bibliotecario più prossimo e con esso si rendono disponibili a coordinare modalità di accesso e di fruizione del patrimonio ed erogazione di servizi al cittadino.
3. 
I sistemi bibliotecari possono farsi carico di promuovere reti documentali al loro interno o sostenere proposte formulate dai centri di documentazione sul proprio territorio.
4. 
Con iniziative autonome dei soggetti partecipanti, su base regionale, possono essere costituite e consolidate da specifici accordi reti tematiche afferenti ad argomenti di particolare rilevanza storico-sociale.
Art. 33. 
(Sistemi archivistici e documentali)
1. 
I sistemi bibliotecari sono invitati a svolgere un ampio presidio culturale sul territorio e negli enti di propria afferenza, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia, alla descrizione e alla valorizzazione degli archivi storici, delle raccolte fotografiche, sonore e audiovisive, dei giornali locali, nonché di ogni altra testimonianza che concorra alla conoscenza delle vicende del territorio.
Art. 34. 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'articolo 28, comma 3, a garanzia del sostegno regionale ai sistemi bibliotecari piemontesi, si applicano i criteri approvati con deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 31-2398.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 ottobre 2021.
Alberto Cirio