Regolamento regionale n. 9 del 15 maggio 2017  ( Vigente )
"Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 )".
(B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5048 del 15 maggio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, il livello di classificazione e i segni distintivi o loghi delle aziende alberghiere.
2. 
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla tipologia alberghiera denominata "condhotel".
Art. 2. 
(Definizioni, caratteristiche e capacità ricettiva)
1. 
Le aziende alberghiere di cui all' articolo 5 della l.r. 3/2015 sono strutture organizzate per fornire al pubblico, con gestione imprenditoriale in capo ad un unico soggetto giuridico, pernottamento in almeno sette camere, anche comunicanti, o sette appartamenti, altri servizi accessori e complementari ed eventuali servizi di bar e ristorante. Sono escluse dal conteggio le dipendenze di cui all'articolo 3, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. 
La gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi alberghieri é affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando in capo al gestore principale la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.
3. 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
"alberghi" se offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) 
"residenze turistico-alberghiere" (RTA) se offrono alloggio prevalentemente in appartamenti dotati di servizio autonomo di cucina.
4. 
In caso di parità tra numero di camere e appartamenti in una stessa struttura, la denominazione come albergo o come RTA è determinata in base agli standards qualitativi di classificazione prevalenti per l'una o l'altra tipologia, cosi come previsti nelle specifiche sezioni dell'allegato B) del presente regolamento.
5. 
Il numero minimo delle camere o degli appartamenti previsto al comma 1 è ridotto a cinque per le aziende denominate "alberghi diffusi" localizzate nei comuni classificati montani, collinari e collinari depressi, ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia. È fatto, comunque salvo il rispetto del limite percentuale del numero degli appartamenti, rispetto al numero delle camere, stabilito all' articolo 7, comma 4, della l.r. 3/2015 .
6. 
I locali delle strutture alberghiere destinati al pernottamento, rispondono alle seguenti definizioni:
a) 
camera: locale composto da un vano allestito con uno o più posti letto e dotato di un bagno privato o comune;
b) 
suite: locale composto da uno o più vani, con due o più posti letto, nonché da una parte allestita a soggiorno e/o salotto e da almeno un bagno privato e può assumere ulteriori denominazioni commerciali che definiscono il tipo di servizio offerto e le caratteristiche del locale;
c) 
appartamento: locale dotato di servizio autonomo di cucina e almeno un bagno privato, composto da almeno una camera ed un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso soggiorno.
Art. 3. 
(Dipendenze)
1. 
Fatte salve le ipotesi di villaggio albergo e di albergo diffuso previste dall'articolo 6, comma 1, lettere b) ed f) della l.r. 3/2015 , costituiscono dipendenze della casa madre:
a) 
le parti della casa madre con ingresso autonomo;
b) 
gli stabili a destinazione turistico-ricettiva, diversi dalla casa madre e ubicati in uno stesso comune, a non più di duecento metri dalla sede principale, ovvero ad una distanza superiore, qualora ubicati all'interno di un'area recintata su cui insiste la struttura principale. La distanza massima tra gli stabili è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali; é consentita una tolleranza sulla distanza degli stabili in misura non superiore al 10%.
2. 
Per casa madre si intende lo stabile dove sono allocati i servizi di ricevimento, portineria e gli altri servizi centralizzati di cui si avvalgono gli ospiti, ivi compreso il servizio di prima colazione.
3. 
Il numero delle camere o degli appartamenti delle dipendenze può anche essere inferiore al numero minimo di sette unità previsto per la casa madre.
4. 
Nei casi di cui al comma 1, è garantito il mantenimento dell'unitarietà della gestione, di utilizzo agevole dei servizi e della sorveglianza dei locali.
5. 
La possibilità che la sistemazione alberghiera sia effettuata in luoghi diversi dalla casa madre, è efficacemente pubblicizzata.
Art. 4. 
(Periodi di apertura)
1. 
L'attività alberghiera può essere esercitata:
a) 
con apertura annuale, per un periodo di attività non inferiore a duecentosettanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare;
b) 
con apertura stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.
2. 
Il periodo di sospensione dell'attività, comprensivo della proroga di cui all' articolo 10, comma 6, della l.r. 3/2015 , può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.
Art. 5. 
(Destinazione degli immobili, idoneità e accessibilità dei locali)
1. 
Gli immobili dove è esercitata l'attività alberghiera presentano destinazione turistico-ricettiva, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.
2. 
Gli immobili convertiti in albergo diffuso, se non ricadono in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione turistico-ricettiva, possono mantenere la destinazione d'uso residenziale, fatta eccezione per lo stabile principale destinato ad accogliere i servizi di uso comune di cui all'articolo 6, comma 3 e fatta salva la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
3. 
I locali destinati all'esercizio alberghiero, sono conformi alle norme:
a) 
tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A del presente regolamento;
b) 
in materia di sicurezza, idoneità dei locali e prevenzione incendi;
c) 
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
4. 
In relazione al comma 3, lettera a), le deroghe previste dagli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato A) per le strutture ubicate nei territori di comuni classificati montani, sono applicabili, esclusivamente per gli alberghi diffusi, anche nei comuni classificati collinari e collinari depressi.
5. 
In relazione al comma 3, lettera c), per le persone diversamente abili sono comunque assicurati:
a) 
almeno un servizio igienico accessibile, di pertinenza delle aree e degli spazi di uso comune o in prossimità degli stessi, con wc distinto per sesso;
b) 
apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;
c) 
un bagno ed una camera appositamente attrezzati ogni venti camere o appartamenti, nel rispetto del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
6. 
I fabbricati che ospitano gli alberghi diffusi, i villaggi albergo e le dipendenze alberghiere rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità, al fine di garantire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione, in condizioni di sicurezza e di autonomia, degli spazi e delle attrezzature sia all'interno delle unità abitative sia nelle zone di relazione.
7. 
Per gli alberghi diffusi, in caso di unità abitative raggiungibili nel raggio di duecento metri, sono predisposti percorsi di accesso alla struttura alberghiera principale o idonei servizi di navetta in caso di unità abitative raggiungibili con una maggiore distanza.
8. 
L'esercizio di albergo diffuso è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario. Sono, comunque, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.
Art. 6. 
(Criteri di ubicazione ed utilizzo degli immobili dell'albergo diffuso)
1. 
L'albergo diffuso, di cui all' articolo 6, comma 1, lettera f), della l.r. 3/2015 , è localizzato in borghi, nuclei e centri storici del territorio piemontese, all'interno di un medesimo comune espressione di tradizione, autenticità e cultura dei luoghi; può essere inserito in un aggregato urbano dove sono insediate anche attività commerciali, artigianali, enogastronomiche e servizi di pubblica utilità. In particolare, la localizzazione della struttura alberghiera è consentita:
a) 
in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o in frazioni di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti: in tal caso, fatta eccezione per l'edificio principale, le unità immobiliari diffuse possono conservare la destinazione urbanistica residenziale;
b) 
in comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti: in tal caso, anche le unità immobiliari diffuse presentano la destinazione urbanistica turistico-ricettiva.
2. 
Ai fini della localizzazione di cui al comma 1, il centro storico coincide con la zona censuaria di tipo "A" o ad essa assimilabile ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
3. 
L'albergo diffuso è caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio di ricevimento e delle sale di uso comune, ivi compresa la sala colazione e l'eventuale sala apposita del ristorante, e dalla dislocazione delle camere o degli appartamenti in uno o più stabili separati nel medesimo comune, purché distanti non oltre mille metri dall'edificio principale. È fatto obbligo al titolare di dare opportuna informativa alla clientela circa la reale distanza delle camere e degli appartamenti diffusi sul territorio rispetto all'edificio principale.
4. 
La distanza massima tra gli stabili di cui al comma 3 è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali.
Art. 7. 
(Attività e servizi aggiuntivi e complementari)
1. 
L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela é consentito nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. 
Le aziende alberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. 
Le aziende alberghiere che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, utilizzano idonei spazi e locali, nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.
4. 
Le attività di cui al comma 3 possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate, nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio e l'esercizio delle relative attività.
5. 
Le aziende alberghiere che forniscono i servizi di cui al comma 3 rientrano nella tipologia di cui all' articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 3/2015 e possono aggiungere, alla propria, la denominazione "centro benessere", se si avvalgono di strutture e servizi minimi della classe tre stelle, per gli alberghi, e quattro stelle, per gli alberghi diffusi.
6. 
Le attività e i servizi di cui al presente articolo rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 8.
Art. 8. 
(Classificazione)
1. 
Il livello di classificazione delle aziende alberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B al presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature degli alberghi e delle RTA.
2. 
La classificazione delle aziende alberghiere fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie a stelle, espresse da un numero variabile crescente da 1 a 5, più una categoria lusso, per gli alberghi e da 2 a 4 per le RTA.
3. 
L'obbligatorietà dei requisiti richiesti per gli alberghi e per le RTA, ai fini della classificazione, permane, per quanto compatibile, per gli alberghi diffusi.
4. 
Le dipendenze delle aziende alberghiere sono classificate, di norma, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre; in tal caso, ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre, non si tiene conto del numero delle camere o degli appartamenti della dipendenza. Se la dipendenza, in funzione delle attrezzature e dell'arredamento, offre alla clientela il medesimo trattamento nonché i servizi della casa madre, può essere ad essa attribuita la stessa categoria della casa madre; in tal caso, il numero delle camere o degli appartamenti della dipendenza concorrerà a determinare le dimensioni dei locali comuni della casa madre.
5. 
In nessun caso alle dipendenze può essere attribuita una classificazione superiore a quella della casa madre.
6. 
Il livello di classificazione attribuito agli alberghi diffusi è affisso esclusivamente all'edificio della casa madre; le diverse unità immobiliari dislocate sul territorio facenti parte dell'albergo diffuso concorrono, ai fini della classificazione, in relazione alle caratteristiche, alle dotazioni e alla loro distanza dalla casa madre.
7. 
La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe che l'azienda stessa si attribuisce attraverso la compilazione di un'apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Art. 9. 
(Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e obblighi informativi)
1. 
L'uso delle tipologie alberghiere, di cui all' articolo 6 della l.r. 3/2015 , nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di aziende alberghiere; ogni forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di denominazioni e locuzioni, anche in lingua straniera, non deve indurre confusione sulla tipologia dell'attività esercitata.
2. 
La denominazione di ciascuna azienda alberghiera:
a) 
indica la tipologia di appartenenza di cui all' articolo 6 della l.r. 3/2015 e un nome di fantasia;
b) 
può utilizzare, in aggiunta, la dizione di " ecoalbergo " o " albergo storico " quando le strutture presentano, rispettivamente, i requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica (Ecolabel) o è esercitata al suo interno l'attività da almeno cinquanta anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno ottanta anni nello stesso immobile, se è stata modificata la denominazione;
c) 
fatta eccezione per le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due aziende contigue.
3. 
Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' articolo 13, comma 9 della l.r. 3/2015 .
4. 
Le aziende alberghiere sono tenute ad esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato D:
a) 
sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva alberghiera;
b) 
in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle, nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
5. 
Le aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di " posto tappa " ai sensi dell' articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 3/2015 , come inserito dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 " Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale ", sono tenute ad utilizzare ed esporre il proprio logo identificativo secondo le modalità e caratteristiche tecniche di cui all'allegato E del presente regolamento.
6. 
La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web dell'azienda.
7. 
All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:
a) 
la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;
b) 
la tabella e il cartellino concernente i prezzi secondo le prescrizioni indicate all' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).
Art. 10. 
(Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)
1. 
Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande eventualmente offerto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, rispetta i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. I requisiti generali e specifici in materia di igiene dei prodotti alimentari sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal regolamento regionale 3 marzo 2008 n. 2 (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).
2. 
Le attività di preparazione, ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, nonché di mera somministrazione, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell' articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia.
3. 
I titolari di albergo diffuso che provvedono alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzano, prevalentemente, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale.
4. 
Nell'albergo diffuso sono consentite l'esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari e artigianali, unicamente di origine locale nel rispetto della normativa vigente.
5. 
È consentito l'utilizzo di spazi o aree esterne dedicate per attività di somministrazione in modalità "catering" e "banqueting" secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 11. 
(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")
1. 
Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva " posto tappa " ai sensi dell' articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 3/2015 , come inserito dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 " Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale ", soddisfano le seguenti condizioni:
a) 
sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
b) 
sono parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa " o di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) 
si avvalgono di personale addetto al ricevimento, portineria-informazioni che parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e detiene una conoscenza adeguata degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità;
d) 
riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2. 
Le strutture alberghiere di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
a) 
un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista;
b) 
un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
c) 
un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
d) 
materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.
Capo II. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Le strutture ricettive alberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) e ai requisiti strutturali di classificazione di cui all'allegato B, in caso di interventi edilizi rientranti nella fattispecie di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento. Le prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) si applicano, indistintamente, a tutte le aziende alberghiere e secondo gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia vigente.
2. 
Per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18), è consentita una riduzione della superficie delle camere ad un posto letto e delle camere a due o più posti letto, in deroga all'articolo 1 dell'allegato A), fino al venticinque per cento; per quelle classificate a 4 o più stelle la riduzione in percentuale è consentita fino al venti per cento.
3. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2014, n. 74-7665 ( L.r. 12 agosto2013, n. 17 , art. 26. Approvazione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, caratteristiche e modalità di gestione dell'albergo diffuso).
Art. 13. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per le violazioni al presente regolamento si applica l' articolo13, comma 9, della l.r. 3/2015 .
2. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 14. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 15 maggio 2017
Sergio Chiamparino


Note:

[1] La Determinazione dirigenziale n. 519 del 26 ottobre 2017 pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 9 novembre 2017 ha inserito il comma 3 bis all’ art. 4 dell'Allegato A.