Regolamento regionale n. 7 del 02 maggio 2017  ( Vigente )
"Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche (Articolo 8 legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 )".
(B.U. 04 maggio 2017, n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 21 settembre 2015, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-4956 del 2 maggio 2017

EMANA

il seguente regolamento

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 (Disciplina del turismo naturista) definisce le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture ricettive e delle aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il logo distintivo per l'individuazione delle strutture e aree naturiste sul territorio della Regione Piemonte.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche e private destinate al naturismo di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2015 .
Art. 3. 
(Tipologie di attività turistiche naturiste)
1. 
Le attività turistiche naturiste sono svolte all'interno di aree pubbliche e di aree private.
2. 
All'interno delle aree pubbliche si collocano le "aree naturiste proprie" dedicate, unicamente, al turismo naturista senza alcuna promiscuità.
3. 
All'interno delle aree private si collocano:
a) 
le "strutture naturiste proprie": strutture turistico-ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;
b) 
le "strutture miste": realizzabili all'interno di una struttura turistico-ricettiva, già esistente o di nuova costruzione, in cui apposite aree sono dedicate alla pratica del turismo naturista;
c) 
le "aree e altri ambienti all'aperto": aree o ambienti, quali boschi, prati o terreni privati, allestiti con insediamenti temporanei in cui è esercitata l'attività del naturismo diurno.
4. 
Le aree pubbliche nonché le aree o altri ambienti privati all'aperto, destinati esclusivamente alla pratica del turismo naturista, non rientrano nelle fattispecie delle strutture turistico-ricettive e si definiscono, ai fini del presente regolamento, "aree naturiste".
5. 
Le strutture e le aree di cui al presente articolo sono realizzate in idonei contesti ambientali naturalistici.
Art. 4. 
(Periodi di apertura)
1. 
L'esercizio dell'attività turistico-naturista presenta le seguenti modalità di apertura:
a) 
annuale, per un periodo di attività non inferiore a duecentosettanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare;
b) 
stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.
2. 
Per le aree naturiste all'aperto è consentita unicamente l'attività diurna, senza pernottamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, nell'arco dell'anno solare.
3. 
Al titolare dell'attività è consentito, al di fuori dei periodi di apertura di cui ai commi 1 e 2, organizzare giornate o serate a tema a favore dei propri ospiti, senza obbligo di segnalare la variazione dei periodi di apertura già dichiarati.
4. 
L'attività volta alla pratica del turismo naturista all'interno di strutture turistico-ricettive, siano esse esclusivamente dedicate a tale pratica o miste, conserva le modalità di gestione e le caratteristiche funzionali già previste dalle rispettive normative turistiche di settore.
Art. 5. 
(Disposizioni per il rispetto comune)
1. 
L'accesso alle strutture turistiche ricettive e alle aree all'aperto ove è svolta la pratica del turismo naturista è assoggettato alle norme comportamentali derivanti da apposito regolamento interno nel pieno rispetto della natura e della pulizia dei luoghi.
2. 
Gli ospiti delle aree e delle strutture private destinate alla pratica del turismo naturista assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy.
3. 
All'interno delle aree e delle strutture non possono essere effettuate riprese video o fotografie nei confronti delle altre persone ospitate, salvo il loro specifico consenso.
4. 
In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell'attività provvede a ripristinare il rispetto delle disposizioni regolamentari avvalendosi delle autorità locali territorialmente competenti.
Art. 6. 
(Destinazione d'uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del turismo naturista)
1. 
Le strutture turistiche ricettive dedicate esclusivamente alla pratica del turismo naturista, nonché le strutture miste di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2015 , mantengono la destinazione d'uso già prevista dalle normative dei relativi comparti ricettivi turistici alberghiero, extralberghiero, agrituristico e all'aria aperta.
2. 
Le aree e gli altri ambienti di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2015 , possono conservare la destinazione d'uso ad esse già attribuita dagli strumenti urbanistici comunali per l'esercizio diurno dell'attività naturista.
3. 
Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 5, comma 2, della l.r. 21/2015 le strutture private destinate alla pratica del turismo naturista sono conformi alle norme:
a) 
tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A) del presente regolamento;
b) 
in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, di sicurezza, di idoneità dei locali, degli spazi e delle aree, nonché di prevenzione incendi;
c) 
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti igienico-edilizi comunali o dovute a casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
4. 
L'ente territorialmente competente, può prevedere deroghe ai vincoli urbanistici in caso di strutture edilizie leggere utilizzabili per attività temporanee.
5. 
Le strutture naturiste all'aperto sono fornite di parcheggi interni o esterni le cui condizioni di utilizzo sono determinate dal regolamento interno della struttura o dell'area.
Art. 7. 
(Attività e servizi aggiuntivi e complementari)
1. 
L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela é consentito nel rispetto delle prescrizioni, qualora esistenti, contenute nei regolamenti comunali; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. 
Le strutture e le aree naturiste possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. 
Le aree e le strutture che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, ottemperano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti nell'allegato A del presente regolamento.
4. 
Le attività di cui al comma 3, se svolte all'interno di strutture turistico-ricettive, possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturista, nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio delle relative attività.
Art. 8. 
(Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione)
1. 
I titolari o gestori delle aree e delle strutture turistiche naturiste che esercitano la propria attività ai sensi della l.r. 21/2015 , nonché del presente regolamento, utilizzano esclusivamente le seguenti denominazioni:
a) 
"area naturista", se realizzata all'aperto, in aree pubbliche e private, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;
b) 
"naturista", quale dizione da aggiungere alla denominazione della tipologia di struttura turistico-ricettiva esclusivamente dedicata alla pratica del turismo naturista.
2. 
Le aree naturiste di cui al comma 1, lettera a) sono segnalate con l'apposito logo realizzato in armonia con l'ambiente naturale del luogo.
3. 
Ai titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista, è consentito utilizzare l'apposito logo distintivo dell'attività medesima.
4. 
Per le strutture miste, è fatto obbligo al titolare o gestore di apporre, unicamente all'interno della struttura ricettiva, l'apposita segnaletica, per agevolare l'accesso degli utenti alle aree dedicate alla pratica del turismo naturista e di rendere idonea pubblicità della presenza di tali aree dedicate, anche attraverso canali commerciali o propri siti web.
5. 
Al fine di uniformare l'applicazione dei segni distintivi di cui ai commi 2 e 3 e della segnaletica di cui al comma 4, sono definite le relative caratteristiche grafiche, tecniche e dimensionali, nonché gli obblighi informativi e di pubblicità, nell'allegato B del presente regolamento. Tali modelli sono riprodotti dal titolare o gestore delle strutture turistiche naturiste e delle aree all'aperto ed apposte in modo visibile prima dell'accesso alla propria struttura o area.
6. 
Le aree naturiste all'aperto non sono soggette a classificazione mentre le strutture turistiche ricettive che ospitano in appositi spazi l'attività naturista o che sono esclusivamente dedicate a tale pratica, ottemperano alle normative vigenti in materia di classificazione.
Art. 9. 
(Criteri per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche)
1. 
Ai fini del rilascio delle concessioni di aree pubbliche di cui all' articolo 4 della l.r. 21/2015 , il comune territorialmente competente individua il soggetto concessionario sulla base dei criteri di cui al comma 2 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. 
L'individuazione del concessionario delle aree di cui al comma 1 è assoggettata ai seguenti criteri generali:
a) 
emanazione di apposito bando di selezione pubblica contenente i seguenti parametri di riferimento:
1) 
ubicazione della concessione e regolamentazione d'uso delle aree demaniali destinate al turismo naturista, secondo le norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali lacustri, montani, boschivi e simili;
2) 
indicazione dei soggetti che possono partecipare all'affidamento della concessione;
3) 
durata del rapporto concessorio e canone accessorio;
4) 
modalità di gestione della concessione;
5) 
documentazione di gara e requisiti soggettivi del potenziale concessionario;
6) 
criteri di valutazione, che tengono conto dell'interesse pubblico, della quantità e qualità dei servizi, della garanzia di un efficace utilizzo della concessione, anche in ordine alla valorizzazione e alla tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità dell'area da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, a particolari offerte a favore di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo e ai servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell'area in concessione;
b) 
obbligo di utilizzo dell'area per attività turistico-ricreative e per la valorizzazione economica della stessa;
c) 
canone concessorio desumibile dalle vigenti norme statali e regionali, fatta salva la facoltà del comune di prevedere criteri di adeguamento in relazione ad accordi pubblico-privati finalizzati a progetti strategici di sviluppo dell'area destinata alla pratica del turismo naturista;
d) 
obbligo per il concessionario di rispettare e mantenere i vincoli di riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che caratterizzano la destinazione naturista dell'area, nonché le condizioni minime igienico-sanitarie.
3. 
Per quanto non espressamente previsto al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le procedure tecnico-amministrative vigenti in materia di concessioni demaniali.
4. 
L'assegnazione della concessione è riservata, solo in caso di parità di punteggio, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una federazione naturista nazionale ed internazionale.
Art. 10. 
(Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturiste private all'aperto)
1. 
Nel rispetto dei luoghi e delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistico-ambientale, è consentito l'utilizzo di aree, terreni, prati, boschi o altri ambienti privati all'aperto per l'attività turistico-naturista destinando gli spazi disponibili, alle seguenti attività:
a) 
attività sportive;
b) 
picnic e barbecue;
c) 
attività ludiche-ricreative a favore di bambini e adulti;
d) 
attività destinate alla cura e al benessere psico-fisico dell'individuo;
e) 
solarium.
2. 
I requisiti tecnici ed igienico-sanitari degli spazi esterni dedicati alle attività di cui al comma 1 sono disciplinati nell'allegato A del presente regolamento.
Capo II. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture ricettive e le aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, già esistenti, si adeguano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'allegato A.
2. 
Entro il termine di cui al comma 1, le aree pubbliche e private in cui vengono esercitate le attività del turismo naturista, si dotano del logo distintivo dell'attività e lo utilizzano secondo le modalità e le caratteristiche di cui all'allegato B.
Art. 12. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per le violazioni al presente regolamento si applica l' articolo 10, comma 3, della l.r. 21/2015 .
2. 
L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 2 maggio 2017
Sergio Chiamparino