Regolamento regionale n. 1 del 29 marzo 2002  ( Vigente )
"Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".
(B.U. 04 aprile 2002, n. 14)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Le boe per l'ormeggio (che non segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) e di segnalazione (che segnalano pericoli o zone delimitate e regolamentate) possono essere costituite da qualsiasi tipologia di materiale.
2. 
Le boe per l'ormeggio devono essere di colore bianco.
3. 
Sulle boe d'ormeggio deve essere applicato il numero identificativo della concessione di appartenenza.
4. 
Il numero identificativo riportato sulla boa d'ormeggio deve sempre essere mantenuto leggibile a cura del titolare della concessione.
5. 
Le boe che segnalano specchi acquei in cui e' vietata qualsiasi navigazione, sono gialle di forma sferica (sormontate da eventuali pannelli tematici).
6. 
Le boe che segnalano specchi acquei vietati a particolari categorie, sono gialle di forma sferica sormontate da pannelli indicanti la natura del divieto.
7. 
Le boe che segnalano corridoi di sci nautico o corridoi di uscita, sono di colore giallo e di forma sferica (le boe al largo devono avere il doppio del diametro delle altre e la loro sommita' deve essere dipinta di rosso - quella di sinistra - e di verde -quella di destra.
8. 
Le boe che segnalano la presenza di un subacqueo sono sormontate da bandiera rossa e striscia diagonale bianca.
9. 
La visibilita' notturna delle boe deve essere ottenuta mediante pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente ad alta intensita' luminosa, costituita da un film particolarmente flessibile, a superficie esterna perfettamente liscia, trasparente e tenace.
10. 
Il colore della pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente deve essere bianco-argento di larghezza di almeno cm. 3.
11. 
Sulle boe devono essere applicate verticalmente n. 4 strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente per una lunghezza pari a 3/4 della parte emersa.
12. 
I pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100.
13. 
Le presenti disposizioni sono immediatamente applicabili per tutte le boe ed i pontili ancora da posizionarsi sulle acque lacuali piemontesi, mentre gli attuali titolari di concessione di boe e pontili devono adeguarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
14. 
La non osservanza di una delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), una sanzione amministrativa da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 516,00 euro.
15. 
Ogni eventuale disposizione settoriale regionale difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento e' considerata non applicabile.
Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Torino, addi' 29 marzo 2002
Enzo Ghigo