Regolamento regionale n. 2 del 11 novembre 1993  ( Vigente )
(...) [1]
(B.U. 24 novembre 1993, n. 47)


Note:

[1] Il regolamento รจ stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024. Il comma 1 dell'art.40 della l.r. 16/2024 dispone che sono fatti salvi, fino alla conclusione degli stessi, i procedimenti di finanziamento attivati ai sensi del r.r. 2/1993. Il comma 2 dispone che fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della l.r. 16/2024, le disposizioni del r.r. 2/1993