Leggi Regionali

Iter della Legge Regionale n.8 del 18 febbraio 2010


Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.


VIII LEGISLATURA Proposta di legge n. 530 (Diventato legge regionale)
Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche.
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)
Presentazione
Presentata in data martedì 1 aprile 2008 dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali:

Primo firmatario
Altri firmatari

Tratta la materia Turismo
Sottomaterie: Montagna; Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.
Assegnata per l'esame in sede referente alla III Commissione - VIII Leg permanente e in sede consultiva alla I Commissione - VIII Leg permanente in data 10 aprile 2008
Commissione
Sono state effettuate consultazioni.
Licenziata all'UNANIMITA' in data 21 dicembre 2009
Trasmessa al presidente del Consiglio in data 22 dicembre 2009
Relatori di maggioranza hanno presentato relazione SCRITTA
Aula
Approvata in aula il 10 febbraio 2010 con 30 voti favorevoli , 4 voti non partecipanti
Trasmessa al presidente della Giunta Regionale in data 17 febbraio 2010
Vigenza
E' diventata Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 8
E' composta da 24 articoli.
Pubblicata in data 25 febbraio 2010 del Bollettino Ufficiale n. 8 ed entrata in vigore in data 12 marzo 2010