Leggi Regionali
Iter della Legge Regionale n.8 del 22 febbraio 1993
Integrazione all'articolo 36 della L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione)
V LEGISLATURA
Disegno di legge n. 322
(Abrogata)
Integrazione all'articolo 36 della L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione)
(B.U. 03 marzo 1993, n. 9)
Presentazione
Presentato in data
mercoledì 28 ottobre 1992
dalla GIUNTA REGIONALE
Tratta la materia Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio
Sottomaterie: Enti strumentali; Bilanci preventivi
Assegnato per l'esame in sede referente alla I commissione permanente in data 06 novembre 1992
Commissione
Licenziato con
MAGGIORANZA in data
19 novembre 1992
Trasmesso al presidente del Consiglio in data
27 novembre 1992
Relatori di maggioranza
ha presentato relazione
SCRITTA
Aula
Approvato
in aula il 19 gennaio 1993
con 25 voti favorevoli
, 16 voti astenuti
Vigenza
E' diventato Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 8
E' composto da 2 articoli e 1 allegati.
Pubblicato in data 3 marzo 1993 del Bollettino Ufficiale n. 9 ed entrato in vigore in data 3 marzo 1993
secondo quanto previsto dall'articolo 2