Leggi Regionali

Iter della Legge Regionale n.26 del 24 marzo 2000


Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.


VI LEGISLATURA Proposta di legge n. 677 (Abrogata)
Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte).
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)
Presentazione
Presentata in data mercoledì 23 febbraio 2000 dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali:

Primo firmatario
Altri firmatari

Tratta la materia Organizzazione regionale
Sottomaterie: Trattamento economico dei Consiglieri
Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII commissione permanente in data 23 febbraio 2000
Commissione
Licenziata all'UNANIMITA' in data 23 febbraio 2000
Trasmessa al presidente del Consiglio in data 24 febbraio 2000
Aula
Approvata in aula il 28 febbraio 2000 con 31 voti favorevoli
Vigenza
E' diventata Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 26
E' composta da 3 articoli.
Pubblicata in data 29 marzo 2000 del Bollettino Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore in data 29 marzo 2000 secondo quanto previsto dall'articolo 3
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