Leggi Regionali
Iter della Legge Regionale n.2 del 22 gennaio 2001
Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e del tributo di cui all'articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti alluvionali".
VII LEGISLATURA
Disegno di legge n. 214
(Abrogata)
Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e del tributo di cui all'articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti alluvionali".
(B.U. 26 gennaio 2001, n. 4)
Presentazione
Presentato in data
martedì 12 dicembre 2000
dalla GIUNTA REGIONALE
Tratta la materia Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio
Sottomaterie: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita'; Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti
Assegnato per l'esame in sede referente alla V COMMISSIONE permanente e in sede consultiva alla I COMMISSIONE permanente in data 12 dicembre 2000
Commissione
Licenziato con
MAGGIORANZA in data
19 dicembre 2000
Trasmesso al presidente del Consiglio in data
20 dicembre 2000
Relatori di maggioranza
ha presentato relazione
SCRITTA
Aula
Approvato
in aula il 21 dicembre 2000
con 44 voti favorevoli
Vigenza
E' diventato Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2
E' composto da 2 articoli.
Pubblicato in data 26 gennaio 2001 del Bollettino Ufficiale n. 4 ed entrato in vigore in data 26 gennaio 2001
secondo quanto previsto dall'articolo 2