Leggi Regionali
Iter della Legge Regionale n.11 del 24 febbraio 1992
Sostituzione dell'art. 2, 30 comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '
V LEGISLATURA
Disegno di legge n. 178
(Abrogata)
Sostituzione dell'art. 2, 30 comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '
(B.U. 04 marzo 1992, n. 10)
Presentazione
Presentato in data
mercoledì 4 settembre 1991
dalla GIUNTA REGIONALE
Tratta la materia Industria - Commercio - Artigianato
Sottomaterie: Artigianato
Assegnato per l'esame in sede referente alla III commissione permanente in data 20 settembre 1991
Commissione
Licenziato con MAGGIORANZA in data 18 dicembre 1991
Trasmesso al presidente del Consiglio in data 19 dicembre 1991
Aula
Approvato
in aula il 21 gennaio 1992
con 23 voti favorevoli
, 11 voti non partecipanti
Vigenza
E' diventato Legge Regionale 24 febbraio 1992, n. 11
E' composto da 2 articoli.
Pubblicato in data 4 marzo 1992 del Bollettino Ufficiale n. 10 ed entrato in vigore in data 5 marzo 1992
secondo quanto previsto dall'articolo 2