Modifica alla
legge regionale del 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).
Primo firmatario
Altri firmatari
CORTOPASSI ALBERTO COSTA ROSA ANNA LEO GIAMPIERO MOTTA MASSIMILIANO VALLE ROSANNA
Art. 1
(Inserimento dell'
articolo 17 bis della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58)
1.
Dopo l'
art. 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è inserito il seguente:
"
"
Art. 17 bis. (Strumenti di autotutela)
1. I Comuni e le Province, con regolamento, devono prevedere che gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, oltre alla dotazione obbligatoria delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di dispositivi di autotutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione in reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.
Art. 2
(Inserimento dell'
articolo 18 bis della legge regionale 58/1987)
1.
Dopo l'
art. 18 della legge regionale 58/1987 è inserito il seguente:
"
"
Art. 18 bis (Coordinamento telefonico)
1. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto intervento in caso di necessità, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si è verificata l'emergenza.
Art. 3
(Inserimento dell'
articolo 18 ter della legge regionale 58/1987)
1.
Dopo l'
art. 18 della legge regionale 58/1987 è inserito il seguente:
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Art. 18 ter. (Promozione della gestione associata)
1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficacia e di economicità e per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.
2. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, con delibera di Giunta, stabilisce:
a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e di norma, tra quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore della gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.