Misure per la promozione e la tutela della qualità nell'attività di panificazione.
Primo firmatario
Altri firmatari
Capo I.
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
(Oggetto)
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive, nonché della promozione e della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di panificazione, sostenendo gli interventi finalizzati alla qualificazione ed alla valorizzazione della produzione del pane, allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla tutela della professionalità degli operatori del settore nei diversi ambiti territoriali.
Art. 2
(Finalità)
1.
Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
a)
promuovere le produzioni di qualità;
b)
qualificare, anche tramite l'innovazione, le produzioni sia sotto il profilo delle materie prime utilizzate sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c)
salvaguardare i requisiti di professionalità degli operatori e di origine delle produzioni;
d)
favorire la corretta informazione al consumatore;
e)
salvaguardare e valorizzare le imprese di settore nei territori montani piemontesi;
f)
contribuire alla crescita formativa e professionale dell'intero comparto attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto in particolare ai giovani;
g)
sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
h)
favorire l'associazionismo economico, anche attraverso la cooperazione tra imprese del comparto.
Capo II.
PROMOZIONE E AGEVOLAZIONI PER LA TUTELA DELLA PANIFICAZIONE
Art. 3
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento, sentite le associazioni di categoria dei panificatori, le associazioni artigiane di categoria, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, le caratteristiche del ciclo di produzione del panificio.
Art. 4
(Dichiarazione di inizio attività)
1.
Nei casi, previsti dall'
articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D. L. 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), di impianto di nuovo panificio, trasferimento o trasformazione di panifici esistenti, la dichiarazione di inizio attività è presentata al Comune competente per territorio dal legale rappresentante del panificio, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.
2.
La dichiarazione di inizio attività, presentata nei termini e con le modalità previste all'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, è corredata dai documenti richiesti all'
articolo 4, comma 2, D. L. 223/2006 e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 3.
Art. 5
(Qualità per il consumatore)
1.
Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale disciplina anche i metodi e le tecnologie di cui il panificio, per la propria produzione, si avvale, evidenziando i metodi tradizionali o le tecnologie alternative o innovative che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità rispondente sempre a chiare condizioni di appetibilità, genuinità, digeribilità e completo apporto nutritivo.
2.
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi e delle tecnologie indicate al comma 1, nonché i criteri per la formazione e la pubblicizzazione di un elenco regionale dei panifici che producono secondo tali metodi e tecnologie.
Art. 6
(Responsabile di panificazione)
1.
La Regione può attribuire al responsabile di panificazione, designato dal legale rappresentante del panificio, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale, funzioni e compiti, allo scopo di supervisionare la scelta delle materie prime ed il rispetto della normativa in materia igiene e sanità, secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui all'articolo 3.
2.
Il nominativo del responsabile di panificazione ed il corrispondente panificio è inserito nella mappa regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 7
(Formazione e riqualificazione professionale)
1.
La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la formazione professionale finalizzata alla creazione di nuova attività di panificazione, in particolare rivolta ai giovani in cerca di lavoro.
2.
La Regione favorisce l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori che già operano nel settore, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 3.
Art. 8
(Progetti per la qualità)
1.
Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale stabilisce termini, modalità, contenuti, condizioni di ammissibilità, cause di esclusione ed eventuali criteri di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore.
Art. 9
(Istituzione del marchio regionale)
1.
La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore, nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito marchio regionale di qualità del pane.
2.
Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di panificazione di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.
3.
La Giunta regionale definisce, altresì, gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avendo riguardo, in particolare, alle azioni di pubblicizzazione dei panifici destinatari del marchio e alle azioni di valorizzazione della qualità del pane.
Art. 10
(Interventi per intolleranze alimentari)
1.
La Regione, nell'ambito delle azioni di riconoscimento e sostegno degli esercizi e delle imprese alimentari che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da patologie alimentari, interviene con provvidenze alle aziende del settore panificazione che realizzano ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare intolleranze alimentari, come, a titolo meramente esemplificativo, la celiachia.
2.
Il regolamento di cui all'articolo 3 stabilisce i termini, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni.
Art. 11
(Divieto di cumulo)
1.
Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale stabilisce i divieti di cumulo tra le agevolazioni previste dalla presente legge e agevolazioni erogate dalla stessa Regione o da altre amministrazioni pubbliche.
Art. 12
(Notifica dei provvedimenti attuativi)
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea.
Art. 13
(Fondo rotativo e contributi in conto capitale)
1.
Le imprese oggetto del presente provvedimento accedono ai benefici del fondo rotativo di cui all'
articolo 7 della Legge Regionale 1/2009.
2.
Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è integrato da contributi in conto capitale per un ammontare non superiore al 15 per cento, limitatamente di cui al comma 1 dell'articolo 10.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2011 - 2012, allo stanziamento pari a 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15051 e allo stanziamento pari a 500.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB16031 del bilancio pluriennale 2010 - 2012, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).