Proposta di legge regionale n. 96 presentata il 30 novembre 2010
Misure organizzative al fine di garantire la piena attuazione della Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

Art. 1 
(Disposizioni regionali di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi a tutela della salute e dei diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie competenze, detta disposizioni di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), al fine di assicurare le prestazioni sanitarie alle donne che intendano procedere all'interruzione volontaria della gravidanza.
2. 
Gli enti ospedalieri e gli altri soggetti del settore sanitario pubblico allargato, al fine di garantire la continuità assistenziale delle prestazioni sanitarie di interruzione volontaria della gravidanza, sono tenuti ad assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione di gravidanza richiesti secondo quanto previsto dalla legge 194/1978, anche in presenza di personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che abbia sollevato obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, nei modi previsti dalla legge 194/1978 e fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9, quinto comma, della legge 194/1978.
3. 
La Regione promuove l'aggiornamento professionale del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza, vigilando che la partecipazione alle attività previste per l'applicazione della legge 194/1978 non costituisca in alcun modo un pregiudizio alla crescita professionale medica e chirurgica e alla carriera.
4. 
Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge 194/1978 in ambito regionale.
Art. 2 
(Monitoraggio delle prestazioni sanitarie)
1. 
La Regione, oltre al sistema delle informazioni previsto dalla legge 194/1978, dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio - sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e dal piano socio sanitario, promuove l'informazione ulteriore sulle pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio Sanitario regionale con riguardo agli interventi di interruzione di gravidanza, prevedendo un costante monitoraggio della adeguatezza delle prestazioni, anche in relazione alla presenza di personale sanitario che abbia sollevato obiezione di coscienza.
2. 
Il monitoraggio tiene conto delle modalità operative dei servizi attraverso indicatori della disponibilità e della qualità degli stessi e del loro livello di integrazione, avendo riguardo in particolare alla percentuale di interventi effettuati, ai tempi di attesa , alla percentuale di personale obiettore, senza fare menzione dell'identità della donna. La Giunta regionale definisce le modalità operative per il monitoraggio e la verifica da parte degli enti del settore pubblico sanitario allargato.
3. 
L'obiezione di coscienza del personale viene comunicata alla regione tramite il Direttore sanitario o il dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipula di una convenzione o dell'abilitazione.
4. 
Al fine di disporre di dati aggiornati sul personale obiettore le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere aggiornano annualmente i propri elenchi.
5. 
Annualmente la Regione pubblica l'elenco del personale sanitario obiettore e non obiettore, suddiviso per azienda, per presidio ospedaliero, per divisione o servizio competente.
Art. 3 
(Misure organizzative)
1. 
Le Asl e gli enti ospedalieri, nell'ambito delle competenze in materia di organizzazione, verificano costantemente i propri organici e, in carenza di personale per l'effettuazione degli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, adottano misure organizzative specifiche, necessarie a garantire l'effettuazione degli stessi e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi, ritenute più idonee, eventualmente disponendo la sostituzione di personale, anche mediante turni di reperibilità.
2. 
Negli ospedali dove gli obiettori di coscienza rendano impossibile l'applicazione della legge 194/1978, accertata l'assenza di personale da assegnare a detti interventi, possono essere attivate procedure di mobilità del personale. Per tale finalità, può essere disposta l'assegnazione provvisoria di personale presso le strutture carenti, previo consenso degli interessati, e nel rispetto delle normative sul rapporto di lavoro.
Art. 4 
(Accesso all'assistenza sanitaria regionale)
1. 
Nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna, fermo restando l'applicazione delle norme sul segreto professionale, fatto salvo l'articolo 622 del Codice penale e, in particolare, quanto previsto dall' articolo 21 della legge 194/1978, nonché dai Codici deontologici, l'accesso alle strutture sanitarie da parte di donne straniere non in regola con le norme sul soggiorno, garantito a norma dell' articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Art. 5 
(Relazione al Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. 
Le informazioni e i dati raccolti che riguardano persone minori di anni diciotto, vengono trasmessi in forma aggregata e anonima al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2011 - 2012, allo stanziamento pari a 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20081 e allo stanziamento pari a 500.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20011 del bilancio pluriennale 2010 - 2012, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).