Proposta di legge regionale n. 95 presentata il 22 novembre 2010
Norme in materia di organizzazione dell'attività delle aziende sanitarie ed a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Primo firmatario

ARTESIO ELEONORA

Art. 1 
(Regime delle incompatibilità)
1. 
A garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, nelle strutture organizzative delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliere universitarie, non possono prestare servizio in rapporto di subordinazione gerarchica dipendenti legati da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità sino al terzo grado con il responsabile della medesima struttura organizzativa, così come definita negli atti di programmazione regionale.
2. 
La direzione aziendale, compatibilmente con le esigenze organizzative interne, provvede nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ad assegnare il personale che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1 ad altra struttura organizzativa, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. A tal fine, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. 
È posto a carico dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico di responsabile di struttura, l'onere di rendere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1.
Art. 2 
(Obbligo di astensione)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 1, comma 2, il dipendente che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o del responsabile della struttura.
2. 
Nelle fattispecie di cui al comma 1, analogo obbligo di astensione grava in capo al responsabile della struttura.
3. 
Nel caso di atti indifferibili, la decisione è avocata dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, in base alle competenze esercitate.