Attribuzioni di funzioni amministrative nel governo del sistema integrato delle risorse idriche e del ciclo integrato dei rifiuti urbani in Piemonte.
Primo firmatario
Altri firmatari
ARTESIO ELEONORA BOETI ANTONINO BRESSO MERCEDES BUQUICCHIO ANDREA CERUTTI MONICA STARA ANDREA
Art. 1
(Funzioni provinciali in materia di risorse idriche e di rifiuti urbani)
1.
Al fine di assicurare la cooperazione tra Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici locali concernenti le risorse idriche e i rifiuti urbani ed in attesa di una nuova normativa organica in materia, la presente legge disciplina l'attribuzione delle relative funzioni, in attuazione di quanto previsto, a modifica dell'
articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.192 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012), nell'articolo 1, comma 1-quinques,
del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito nella
legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).
2.
Dal 1. gennaio 2011 sono attribuite alle Province le funzioni amministrative aventi ad oggetto il servizio idrico integrato, indicate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che gli enti locali hanno sinora esercitato attraverso le autorità d'ambito
della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).
3.
Dal 1. gennaio 2011 sono attribuite alle Province le funzioni amministrative del sistema integrato dei rifiuti urbani, indicate dal d lgs 152/2006, che gli enti locali hanno sinora esercitato attraverso i consorzi di bacino e le associazioni d'ambito
della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).
Art. 2
(Partecipazione dei Comuni)
1.
Le funzioni amministrative sono esercitate dalle Province dopo aver acquisito, per le rispettive materie, il parere obbligatorio della Conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e della Conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 3 della presente legge.
2.
Resta ferma ogni altra disposizione che prevede la partecipazione dei Comuni all'esercizio delle funzioni esercitate dalle autorità d'ambito ai sensi
della l.r. 13/1997 e dai consorzi di bacino e dalle associazioni d'ambito ai sensi
della l.r. 24/2002.
Art. 3
(Conferenze di governo)
1.
Sono istituite per ciascuna provincia la Conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e la Conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani, alle quali compete il rilascio del parere obbligatorio di cui all'articolo 2.
2.
Nella composizione della Conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e della Conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani è assicurata la rappresentanza dei Comuni della provincia, anche in forma associativa, unitaria o per gruppi di Comuni.
3.
Con regolamenti provinciali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche, nonché della Conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
4.
I regolamenti provinciali di cui al comma 3 sono approvati, previo parere vincolante delle Conferenze di cui al comma 1, espresso a maggioranza dei rispettivi componenti.
Art. 4
(Esercizio associato di funzioni provinciali tramite convenzioni obbligatorie)
1.
Negli ambiti ottimali, per quanto riguarda la gestione integrata delle risorse idriche, definiti dalla Regione con la
l.r. 13/1997, per i servizi di cui alla presente legge che comprendono il territorio di più province, le funzioni provinciali sono esercitate in forma associata, tramite convenzioni obbligatorie stipulate dalle Province stesse entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione obbligatoria, nelle more della stipula da parte delle Province, è deliberata dalla Giunta regionale. La convenzione deliberata dalla Giunta regionale decade con la stipula della convenzione da parte delle Province.
3.
Le Province esercitano altresì in forma associata, con le modalità indicate nei precedenti commi, le funzioni concernenti gli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, utilizzati a servizio del territorio di più province, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
Art. 5
(Successione nei rapporti)
1.
Con successivo atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province, sono individuati i rapporti attivi e passivi instaurati dalle autorità d'ambito di cui alla
l.r. 13/1997, nonché dalle associazioni d'ambito e dai consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002, nei quali le Province competenti per territorio succedono.
2.
Con l'atto di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della successione.
Art. 6
(Regime transitorio)
1.
Le disposizioni concernenti il regime transitorio si applicano nel periodo intercorrente tra il 1. gennaio 2011 e la costituzione delle Conferenze di governo di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
2.
Nel periodo di regime transitorio le autorità d'ambito di cui alla
l.r. 13/1997, nonché le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla
l.r. 24/2002 svolgono la propria attività secondo quanto previsto al comma 3. Al termine del periodo di regime transitorio tali organismi sono posti in liquidazione senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
3.
Nel periodo di regime transitorio le province esercitano le funzioni loro attribuite con la presente legge avvalendosi degli organismi di cui al comma 2, i cui atti sono fatti propri e producono effetto solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte della provincia competente.